Calcolo dei Valori Nutrizionali con Programma in Formato Excel
Abbiamo messo a punto un programma per il calcolo dei valori nutrizionali in formato excel affidabile e semplice da utilizzare. Leggi le info
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Programma in formato excel versatile, semplice ed intuitivo per gestire i costi, la rintracciabilità e le giacenze
Vuoi esportare i tuoi prodotti alimentari in America? Vi spieghiamo come approntare l’ etichetta nutrizionale.
Un aspetto da prendere in considerazione, quando ci si accinge a creare l’ etichetta di un prodotto alimentare preconfezionato è il cosiddetto QUID, vale a dire la dichiarazione della quantità degli ingredienti utilizzati per la sua realizzazione. Le regole da rispettare in merito al QUID sono dettate dal famigerato regolamento UE 1169/2011, in particolare all’ articolo 22 e nell’ allegato VIII del suddetto regolamento. Inoltre, la Commissione Europea è intervenuta, di recente, per dettare le regole dell’ applicazione del QUID con una comunicazione pubblicata sulla gazzetta ufficiale dell’Unione Europea il 21/11/2017; qualche giorno fa, questa comunicazione è stata pubblicata anche sul sito del Ministero della Salute. In questo articolo esamino i punti salienti della comunicazione.
Il Regolamento UE 2017/2158 stabilisce le misure preventive da adottare per ridurre i livelli di acrilammide in talune categorie di prodotti alimentari che, a causa dello loro composizione e del processo di trasformazione al quale sono sottoposti, sono considerati a rischio. Devono attenersi alle prescrizioni del regolamento le rosticcerie, i ristoranti, le pizzerie (ne ho parlato nell’ articolo: Regolamento (UE) 2017/2158: prescrizioni per ristoranti, panifici, rosticcerie, pizzerie), le aziende che producono patatine fritte e snacks a base di patate (ne ho parlato nell’ articolo: Regolamento Acrilammide: disposizioni per le aziende che producono patatine fritte e snack a base di patate), le aziende che tostano e confezionano il caffè e che producono succedanei del caffè, le aziende che producono pane, prodotti da forno fini, e cereali per la prima colazione.
In questo articolo descrivo le prescrizioni per i panifici e per le aziende che realizzano prodotti da forno fini e cereali per la prima colazione.
Il Regolamento UE 2017/2158 dispone differenti misure di attenuazione dei livelli di acrilammide nei prodotti alimentari in relazione alla tipologia e dimensione aziendale e fa una distinzione tra operatori del settore alimentare che svolgono attività di vendita e somministrazione al dettaglio o riforniscono direttamente solo gli esercizi locali di vendita al dettaglio (ristoranti, rosticcerie, pizzerie, piccoli panifici) ed aziende alimentari, prevalentemente di medie e grandi dimensioni che, viceversa, operano su territorio più vasto. Per queste ultime sono previste misure più rigorose; ne parlo in questo articolo facendo riferimento alle aziende che producono patatine fritte e snack a base di patate.
L’ 11 Aprile 2018 è entrato in vigore il Regolamento UE 2017/2158 della Commissione Europea riguardante le azioni preventive da adottare per contenere i livelli di acrilammide in taluni prodotti alimentari; ho già trattato l’ argomento nell’ articolo: Regolamento UE 2017/2158 che istituisce misure di attenuazione e livelli di riferimento dell’ acrilammide in taluni prodotti alimentari.
In questo articolo parlo delle azioni preventive che devono mettere in atto i titolari di ristoranti, pizzerie, rosticcerie, pasticcerie, panifici, ecc. Ma prima di tutto, cerchiamo di capire cosa è l’ acrilammide, in quali prodotti alimentari si può riscontrare e perchè.
Sulla Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2018 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 Novembre 2017 riguardante l’ applicazione dell’ articolo 26 del Regolamento UE 1169/2011 ai prodotti a base di pomodoro; esso stabilisce una serie di casi in cui vi è l’ obbligo di dichiarare in etichetta il Paese di origine degli ingredienti utilizzati per la realizzazione dei prodotti preconfezionati destinati al consumatore finale. Tra questi vi è il caso in cui l’ ingrediente è presente in quantità superiore al 50% rispetto al peso del prodotto finito (l’ ingrediente viene definito “primario”) ed il caso in cui il prodotto finito è costituito da un solo ingrediente.
In questo articolo descrivo i punti salienti del suddetto Decreto.
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