Il 9 Maggio 2018 è entrato in vigore il Decreto Legislativo N° 231 del 15 dicembre 2017. Esso stabilisce le sanzioni conseguenti alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento UE 1169/2011 in merito alle informazioni da riportare sulle etichette dei prodotti alimentari.
Quale è l’ entità di queste sanzioni? Si tratta di sanzioni amministrative o di reati penali?
Ne parlo in questo articolo
Il Decreto Legislativo N° 231, del 15 dicembre 2017 reca la disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni previste dal regolamento UE 1169/2011 relativo alla fornitura di informazioni sulle etichette dei prodotti alimentari e dalla direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare.
Con la sua entrata in vigore viene abrogato il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109
Si tratta, sostanzialmente, di sanzioni ammi nistrative; vediamole ne l dettaglio.
La violazione delle disposizioni previste dall’articolo 7 del regolamento UE 1169/2011 sulle pratiche leali d’informazione comporta per l’operatore del settore alimentare l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 3.000 euro a 24.000 euro.
Ricordiamo che l’ articolo 7 del Regolamento UE 1169/2011 (pratiche leali di informazione) dispone che:
a – le informazioni riguardanti i prodotti alimentari commercializzati non devono indurre in errore il consumatore per quanto riguarda le caratteristiche di composizione, durata di conservazione, paese di origine, metodo di produzione, ecc.;
b – è vietato attribuire al prodotto proprietà che non possiede;
c – è vietato suggerire che il prodotto possiede caratteristiche particolare quando in realtà prodotti alimentari simili possiedono le stesse caratteristiche;
d – le informazioni riguardanti i prodotti alimentari commercializzati devono essere chiare, precise e facilmante comprensibili dal consumatore;
e – le informazioni riguardanti i prodotti alimentari non devono attribuire loro proprietà di prevenire, trattare o guarire malattie.
All’ articolo 17, il Decreto Legislativo N° 231, dispone quanto segue:
L’indicazione del lotto non è richiesta nei seguenti casi:
L’ omissione dell’ indicazione del lotto (quando prevista) comporta la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma variabile da 3000 a 24000 euro; se, invece, l’ indicazione del lotto viene attuata con modalità differenti rispetto a quelle sopradescritte, la sanzione può variare da 1000 ad 8000 euro.
Esempi di questa categoria di prodotti sono:
Tali prodotti devono essere muniti di apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono oppure di altro sistema equivalente, anche digitale, facilmente accessibile e riconoscibile, presente nei comparti in cui sono esposti. Sul cartello devono essere riportate le seguenti indicazioni:
Nel caso di fornitura diretta alle collettività, le suddette informazioni possono essere riportate su un documento commerciale, anche in modalità telematica.
Vi sono alcuni casi particolari. Vediamoli:
L’elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico cartello per singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista, a disposizione dell’acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti stessi purché le indicazioni relative alle sostanze che possono provocare allergie o intolleranze alimentari siano riconducibili ai singoli prodotti alimentari posti in vendita.
Il cartello può essere applicato direttamente sull’ impianto o a fianco dello stesso.
Devono riportare, se trattate, la denominazione di vendita «acqua potabile trattata» oppure «acqua potabile trattata e gassata» se è stata addizionata di anidride carbonica.
Possono riportare le indicazioni sopra descritte solamente sul cartello o sul contenitore, purché in modo da essere facilmente visibili e leggibili dall’ acquirente.
Vige l’ obbligo di indicare le seguenti informazioni:
Casi di esenzione della designazione “decongelato”:
Tali indicazioni devono essere riconducibili a ciascun alimento e devono essere apposte su menù o registro o apposito cartello o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista.
In caso di utilizzo di sistemi digitali, le informazioni fornite dovranno risultare anche da una documentazione scritta e facilmente reperibile sia per l’autorità competente sia per il consumatore finale.
L’operatore del settore alimentare che viola le disposizioni in materia di vendita dei prodotti non preimballati è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma variabile da 1.000 euro a 8.000 euro.
Se l’ omissione riguarda le sostanze che possono provocare allergie, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma variabile da 3.000 euro a 24.000 euro.
Nel caso di vendita di prodotti alimentari non preimballati tramite i distributori automatici (ad esempio: il panino “incartato” con carta oleata avvolta con cellophane), devono essere riportati, oltre al nome/ragione sociale/sede/marchio registrato del responsabile dell’ impianto:
Le suddette indicazioni devono essere riportate in lingua italiana e devono essere chiaramente visibili e leggibili.
La violazione delle suddette disposizioni comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di una somma variabile da 1000 ad 8000 euro; se la violazione riguarda l’ omissione della dichiarazione delle sostanze allergeniche eventualmente presenti nel prodotto, la sanzione amministrativa può variare da 5000 a 40000 euro.
I prodotti alimentari destinati all’industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni nonché i semilavorati non destinati al consumatore finale devono riportare le seguenti informazioni:
Tali indicazioni possono essere riportate sull’ imballaggio oppure sui documenti commerciali, anche in modalità telematica.
L’operatore del settore alimentare che viola gli obblighi sulle menzioni obbligatorie e sulle modalità di apposizione delle stesse previste per i prodotti alimentari non destinati al consumatore finale è soggetto all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma variabile da 500 euro a 4.000 euro.
L’ Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (ICQRF) ha il compito di irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo N° 231. Restano ferme le competenze spettanti all’ Autorità garante della concorrenza e del mercato e quelle spettanti agli organi preposti all’ accertamento delle violazioni.
Le sanzioni vengono irrogate tenendo conto di quanto segue:
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