Come noto, il Regolamento (UE) 2021/2117 del 2 dicembre 2021 ha introdotto l’ obbligo della dichiarazione dei valori nutrizionali e dell’ elenco ingredienti per i prodotti vitivinicoli.
L’ obiettivo di questa guida è fornire informazioni e consigli utili per predisporre l’ etichetta dei vini conforme al suddetto regolamento che, ricordiamo, modifica:
Spero che ti possa essere utile per la progettazione delle etichette dei tuoi prodotti vitivinicoli e ti auguro buona lettura!
GELSOMINO PANICO
L’ 8 dicembre 2023 sono entrate in vigore le nuove regole dell’ UE sull’etichettatura dei vini. Tali norme sono previste dal regolamento UE 2021/2117 riguardanti l’ etichettatura dei vini immessi sul mercato.
Il Regolamento (UE) 2021/2117 apporta alcune modifiche significative alla regolamentazione agricola dell’Unione Europea.
In primo luogo, modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 che riguarda l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Questa modifica mira a semplificare le procedure amministrative per gli agricoltori e a promuovere la competitività del settore agricolo europeo.
In secondo luogo, modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Le modifiche riguardano principalmente l’etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari, al fine di fornire informazioni chiare e accurate ai consumatori. Si presta particolare attenzione alle indicazioni geografiche, che consentono ai produttori di evidenziare la provenienza e le caratteristiche specifiche dei loro prodotti.
Infine, modifica il regolamento (UE) n. 251/2014, che riguarda la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. Le modifiche mirano a migliorare la protezione delle indicazioni geografiche e a promuovere la qualità e l’autenticità dei prodotti vitivinicoli aromatizzati all’interno dell’Unione Europea.
Per facilitare l’ applicazione del Regolamento UE 2021/2117, La Commissione Europea ha pubblicato la GUIDA ALL’ APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2021/2117.
Essa fornisce una serie di consigli per i produttori e mira a garantire che le informazioni sulle bottiglie di vino siano chiare, accurate e complete.
Le nuove regole richiedono che l’etichetta specifichi il paese di origine, il vitigno utilizzato (in via facoltativa) e la denominazione del vino; incoraggiano i produttori a fornire informazioni sulla provenienza delle uve, sul metodo di produzione e sulla presenza di allergeni nel vino; incoraggiano l’utilizzo di sistemi di certificazione volontaria, come il marchio di qualità europeo, che possono ulteriormente aumentare la reputazione dei vini e consentire ai produttori di accedere a nuovi mercati e opportunità di vendita.
Tali regole, rappresentano un’opportunità per i produttori di distinguersi sul mercato; essere conformi alle linee guida della Commissione Europea significa dimostrare un impegno per la qualità e la trasparenza, e ciò può accrescere la fiducia dei consumatori.
Le indicazioni da riportare in etichetta, che devono figurare nello stesso campo visivo sono le seguenti:
Ad esempio: TAVERNELLO, FERRARI, BERLUCCHI, FONTANAFREDDA, FEUDI DI SAN GREGORIO
Le diverse categorie sono di seguito riportate:
L’ indicazione della categoria di vino si può omettere se si tratta di DOP o IGP;
Per i prodotti DOP o IGP, bisogna riportare, rispettivamente, le espressioni: “Denominazione di Origine Protetta” e “Indicazione Geografica Protetta” seguite dal nome della DOP o della IGP
Le suddette denominazioni, hanno sostituito le precedenti denominazioni italiane DOC (Denominazione di Origine Controllata), DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) e IGT (Indicazione Geografica Tipica); tuttavia, in Italia, tali denominazioni sono ancora ampiamente utilizzate e riconosciute, anche se rientrano formalmente nelle categorie DOP e IGP a livello europeo. Ricapitolando:
La denominazione DOP (Denominazione di Origine Protetta) sostituisce le denominazioni italiane DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) e DOC (Denominazione di Origine Controllata) ed indica che un vino è prodotto, trasformato ed elaborato esclusivamente in una specifica area geografica, seguendo un disciplinare di produzione rigoroso.
Ad esempio: Chianti Classico, Montepulciano D’ Abruzzo, Barolo, ecc.
L’ annata di vendemmia è obbligatoria solo per i vini DOP, DOC, DOCG, IGP e IGT. Fanno eccezione i vini spumanti, frizzanti o liquorosi, per i quali l’indicazione dell’annata di vendemmia è facoltativa.
Bisogna riportare la ragione sociale e l’ indirizzo della sede legale dell’ imbottigliatore; inoltre, bisogna riportare l’ indirizzo dello stabilimento di imbottigliamento/cantina. Se si tratta di vino importato bisogna riportare la ragione sociale e l’ indirizzo della sede legale dell’ importatore.
Ad esempio: Imbottigliato da….. via..N°…CAP..Comune(Provincia) nella cantina di Via…N°…CAP…Comune(Provincia)
Oppure: Importato da…via..N°…CAP..Comune(Provincia)
La dicitura “PRODOTTO IN ITALIA” si può utilizzare qualora la raccolta delle uve e la vinificazione sono realizzate in Italia. Nel caso in cui le 2 fasi avvengono in Paesi differenti, bisogna utilizzare delle diciture del tipo: “PRODOTTO IN (Paese) con UVE PROVENIENTI DA (Paese)”
E’ anche obbligatorio riportare la Regione di provenienza; non è obbligatorio riportare il pittogramma che indica la Regione di provenienza.
E’ possibile riportare, in via facoltativa, la dicitura “Integralmente prodotto e imbottigliato nella zona di produzione”.
Questa dicitura (facoltativa) è ammessa per i vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP) e Indicazione Geografica Protetta (IGP) e sta a significare che il vino è stato ottenuto da uve raccolte esclusivamente in vigneti di proprietà dell’ azienda e vinificato nella medesima, mentre l’ imbottigliamento è stato effettuato nella zona di produzione.
In sintesi, il termine “Integralmente prodotto…” sta a significare che la produzione del vino, dalla raccolta delle uve alla vinificazione, è avvenuta interamente all’interno della stessa azienda, mentre il termine “…imbottigliato nella zona di produzione” sta a significare che l’imbottigliamento è stato effettuato all’interno dell’area geografica definita dalla denominazione DOP o IGP, o in prossimità di essa, se previsto dal disciplinare.
La dicitura “Integralmente prodotto” può essere utilizzata anche per vini imbottigliati in cantine sociali, a condizione che le uve provengano dai soci e siano vinificate nella stessa cantina.
Deve essere espresso al massimo con una cifra decimale, deve essere seguito dal simbolo “% vol.” e, facoltativamente, preceduto dal termine “alcol” o dall’ abbreviazione “alc.” ; ad esempio:
All’ articolo 44 del Regolamento UE 33/2019 sono previste le tolleranze ammesse tra valore dichiarato e valore effettivo. Esso riporta testualmente:
“Fatte salve le tolleranze previste dal metodo di analisi di riferimento utilizzato, il titolo alcolometrico indicato non può essere né superiore né inferiore di oltre 0,5 % vol al titolo determinato dall’analisi. Tuttavia, per i prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta immagazzinati in bottiglie per oltre tre anni, i vini spumanti, i vini spumanti di qualità, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, i vini liquorosi e i vini di uve stramature, fatte salve le tolleranze previste dal metodo di analisi di riferimento utilizzato, il titolo alcolometrico non può essere né superiore né inferiore di oltre 0,8 % vol. al titolo determinato dall’analisi”
Ricordo che il titolo alcolometrico volumico effettivo esprime l’ alcol effettivamente presente nel prodotto e non si deve confondere con il titolo alcolometrico volumico totale, che tiene conto anche dell’ alcol che si potrebbe generare a seguito della fermentazione degli zuccheri eventualmente presenti nel prodotto.
Il volume netto nominale deve essere espresso utilizzando l’ unità di misura del Litro ( l o L ), il centilitro (cl o cL) oppure il millilitro (ml o mL);
L’ elenco degli ingredienti può essere riportato sull’ etichetta applicata alla bottiglia (o direttamente sulla confezione, se si tratta, ad esempio, di confezioni di cartone con grafica) oppure per mezzo di QR CODE che rimanda ad una pagina web. Fanno eccezione le sostanze allergeniche eventualmente presenti nel prodotto (ad esempio, i solfiti), che devono essere riportate obbligatoriamente in etichetta (ma non necessariamente nello stesso campo visivo delle altre informazioni obbligatorie).
Ricordo che gli ingredienti sono: “qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito anche se in forma modificata”.
Quindi, se il produttore del vino utilizza, oltre all’ uva, il mosto concentrato e lo zucchero ( vietato in Italia) per arricchire il mosto, tali ingredienti devono comparire in etichetta.
Per lo stesso motivo, devono essere dichiarati gli additivi come l’ acido tartarico, gli stabilizzanti come la gomma arabica oppure i conservanti come l’ anidride solforosa.
Viceversa, i coadiuvanti tecnologici come i chiarificatori proteici, la bentonite, i lieviti, che vengono rimossi e non sono più presenti nel prodotto, non devono essere dichiarati; fanno eccezione le eventuali sostanze che possono provocare allergie o intolleranze alimentari
Di seguito, le regole da rispettare per la dichiarazione dell’ elenco ingredienti:
Anche la dichiarazione dei valori nutrizionali può essere riportata sia sull’ etichetta che per mezzo di un QR Code che rimanda ad una pagina web.
Tuttavia, l’ Energia, espressa in kJ e in kcal deve essere riportata obbligatoriamente anche sull’ etichetta applicata alla bottiglia (cartone) e deve comparire nello stesso campo visivo delle altre indicazioni obbligatorie.
Se la dichiarazione viene riportata sull’ etichetta applicata alla bottiglia (o sul cartone), la dichiarazione nutrizionale e l’elenco degli ingredienti devono poter essere lette simultaneamente senza dover girare il recipiente e devono essere apposte in caratteri indelebili chiaramente distinguibili dalle altre indicazioni.
Se la dichiarazione nutrizionale e/o l’elenco degli ingredienti sono forniti per via elettronica, il link (codice QR o codice analogo) a tale dichiarazione e/o a tale elenco deve figurare sull’etichetta nello stesso campo visivo delle altre indicazioni obbligatorie.
Tale indicazione è obbligatoria sia per gli spumanti generici che per quelli di qualità (DOC, DOCG).
Può figurare fuori dal campo visivo delle altre informazioni obbligatorie.
In aggiunta alle dichiarazioni sopra descritte, il produttore/responsabile delle informazioni può riportare, facoltativamente, in etichetta le seguenti informazioni:
A tal proposito, la guida dell’ Unione Europea dice che:
Teoricamente, può anche rimandare ad una pagina specifica del sito web dell’ azienda, a patto che essa non raccolga i dati dei consumatori e che non contenga informazioni commerciali o di marketing.
Vale a dire che la pagina web collegata al QR code deve fornire solamente le seguenti informazioni:
Significa che, a fianco o sopra al QR code, deve essere riportata una frase tipo: ” Inquadra il QR code per visualizzare l’ elenco degli ingredienti e i valori nutrizionali”
Il QR Code deve riportare le informazioni relative ad un unico prodotto vitivinicolo; se il produttore di vini realizza prodotti differenti, per ognuno di essi ci deve essere un QR code che rimanda ad una pagina specifica.
Le informazioni alle quali rimanda il QR Code devono essere pubblicate sulla pagina web di riferimento per un tempo pari ad almeno la shelf-life del prodotto.
Come regola generale, le nuove indicazioni obbligatorie devono applicarsi ai vini immessi sul mercato a decorrere dalla data di applicazione prevista dal regolamento (UE) 2021/2117, vale a dire, dall’8 dicembre 2023. I vini prodotti prima di tale data possono tuttavia continuare a essere immessi sul mercato in base ai requisiti di etichettatura applicabili prima dell’8 dicembre 2023, fino ad esaurimento delle scorte.
Per “informazioni obbligatorie sugli alimenti” s’intendono le indicazioni che devono essere fornite al consumatore finale; ciò si applica indipendentemente dal recipiente in cui è commercializzato l’alimento, non fa differenza se il vino è commercializzato in cisterna piuttosto che in fusti o in bottiglia.
L’applicazione delle norme in materia di etichettatura dei vini è di competenza delle autorità degli Stati membri. Tutti i vini nazionali o importati immessi sul mercato dell’UE dopo l’8 dicembre 2023 devono, in linea di principio, soddisfare i nuovi requisiti in materia di etichettatura. Il vino prodotto prima dell’8 dicembre 2023 può tuttavia continuare a essere immesso sul mercato basandosi sui requisiti in materia di etichettatura applicabili prima di tale data fino ad esaurimento delle scorte. I vini importati prima di tale data sono ritenuti prodotti prima di tale data e, pertanto, ammissibili a tale esenzione.
Per i produttori di vini, adattarsi alle nuove regole sull’etichettatura rappresenta un passo verso l’eccellenza nel settore vinicolo. Essere conformi alle linee guida della Commissione europea significa dimostrare un impegno per la qualità, la trasparenza e la soddisfazione dei consumatori. I produttori che scelgono di adottare queste regole si pongono come leader del settore, creando un’immagine di affidabilità e autenticità per i propri vini.
Il rispetto delle nuove norme richiede una maggiore attenzione e rigore nella produzione e nella tracciabilità delle uve, il che può portare a una maggiore qualità e consistenza dei vini prodotti.
L’ etichettatura accurata e completa può favorire una comunicazione più efficace con i consumatori, consentendo ai produttori di valorizzare le caratteristiche uniche dei propri vini e di stabilire una connessione più profonda con il pubblico.
Spero, con la pubblicazione di questa guida, di aver fornito un servizio utile a tutti gli operatori del settore e di aver reso loro più agevole la progettazione dell’ etichetta dei propri prodotti.
GELSOMINO PANICO