Etichettatura

Guida all’ etichettatura delle bevande spiritose (rum, whisky, brandy, grappa, vodka, anice, amaro, ecc.)



L’ obiettivo di questa guida è di aiutarti ad interpretare il REGOLAMENTO (UE) 2019/787 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 aprile 2019 relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all’etichettatura delle bevande spiritose.

L’ interpretazione di questo regolamento è piuttosto complessa; mi auguro di aver dato il mio contributo per renderla agevole.








Il 25 maggio 2021 è entrato in vigore il regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 aprile 2019, relativo a definizione, requisiti di composizione, designazione, presentazione ed etichettatura delle bevande spiritose.

Tale regolamento abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 ma prevede alcune norme transitorie la più importante delle quali stabilisce che i prodotti realizzati prima del 25 maggio 2021 possono essere ancora commercializzati fino ad esaurimento delle scorte (articolo 50, paragrafo 1).

Tuttavia, per approntare l’ etichetta di una bevanda spiritosa, oltre a conoscere il regolamento sipra citato, è indispensabile conoscere anche il Regolamento UE 1169/2011 sull’ etichettatura dei prodotti alimentari; inoltre, per agevolarti nel compito, puoi avvalerti del Nostro software per creare le etichette dei prodotti alimentari.

Nel commentare il suddetto regolamento, mi soffermerò sui punti salienti; non mi resta altro che augurarti buona lettura, con l’ auspicio che questa guida possa realmente  esserti utile se devi produrre ed etichettare le bevande spiritose.



In ottemperanza al regolamento UE 2019/ 787,  una bevanda spiritosa è una bevanda alcolica con titolo alcolometrico volumico non inferiore al 15% in volume; tuttavia, il liquore a base di uova (categoria 39 dell’ allegato I) può avere un titolo alcolometrico volumico non inferiore a 14% in volume.

Le bevande spiritose devono essere prodotte esclusivamente adottando uno o più  dei seguenti metodi, sia singolarmente che in combinazione:

  • distillazione di prodotti fermentati, con l’aggiunta o meno di aromi o di ingredienti aromatizzanti;
  • infusione di ingredienti di origine vegetale in alcol etilico di origine agricola, distillati di origine agricola, bevande spiritose o una loro combinazione;
  • aggiunta, singolarmente o in combinazione, all’alcol etilico di origine agricola, ai distillati di origine agricola o alle bevande spiritose di:

— aromi utilizzati conformemente al regolamento (CE) n. 1334/2008,
— coloranti utilizzati  conformemente al regolamento (CE) n. 1333/2008,
— altri ingredienti autorizzati utilizzati conformemente ai regolamenti (CE) n. 1333/2008 e (CE) n. 1334/2008,
— prodotti edulcoranti,
— altri prodotti agricoli,
— prodotti alimentari,

  • aggiunta, singolarmente o in combinazione, di:
    — altre bevande spiritose,
    — alcole etilico di origine agricola,
    — distillati di origine agricola,
    — altri prodotti alimentari;

NOTA IMPORTANTE

Per la produzione delle bevande spiritose è ammesso solamente l’ utilizzo di  alcol etilico di origine agricola (non è ammesso l’ utilizzo di alcol etilico di origine sintetica).



Per quanto attiene alla denominazione legale da riportare sulle etichette delle bevande spiritose, bisogna tenere conto delle regole di seguito descritte:

  • La denominazione di una bevanda spiritosa è la sua denominazione legale e deve  figurare nella designazione, nella presentazione e nell’etichettatura delle bevande spiritose. E’ obbligatorio riportare la denominazione legale così come previsto nell’ allegato I per ogni categoria; essa deve essere riportata in modo chiaro e visibile e non può essere sostituita o modificata. Ad esempio, non è consentito riportare per il rum la denominazione “rum aromatizzato” visto e considerato che il rum non può essere aromatizzato.

  • Una bevanda  spiritosa che soddisfa i requisiti di una delle categorie definite nell’allegato I, deve utilizzare la denominazione di tale categoria come denominazione legale, a meno che tale categoria non consenta l’utilizzo di un’altra denominazione legale. Ad esempio, per le bevande spiritose che soddisfano i requisiti della categoria “CREMA DI….” (categoria 34) è consentito l’ utilizzo del termine “LIQUORE”; pertanto, la denominazione legale può essere: “LIQUORE DI….”

  • Se la bevanda spiritosa non soddisfa i requisiti stabiliti  per  le categorie di bevande spiritose definite nell’ Allegato I, si può utilizzare la denominazione legale  “bevanda spiritosa”. Ad esempio, le bevande spiritose appartenenti alla categoria “Liquore”,  a parte alcune eccezioni come il liquore di ciliegia e il liquore di genziana, devono avere un quantitativo di zucchero minimo pari a 100 grammi/litro; se non viene rispettato questo requisito, la bevanda spiritosa non può essere denominata “Liquore” bensì “Bevanda spiritosa”.

  • Una bevanda spiritosa che soddisfa i requisiti di più di una categoria di bevande spiritose definite nell’allegato I può essere immessa sul mercato con una o più delle denominazioni legali definite per dette categorie. Ad esempio, se la bevanda spiritosa soddisfa sia i requisiti della categoria “Liquore”  che i requisiti della categoria “Crema”,  si può denominare: “liquore/crema + il nome della categoria in questione (ad esempio: “liquore all’ uovo” oppure “crema all’ uovo”).

  • La denominazione legale di una bevanda spiritosa può essere completata o sostituita da una indicazione geografica. Tale indicazione geografica può essere completata da qualsiasi termine consentito dal pertinente disciplinare, purché ciò non induca in errore i consumatori, e sostituita da un termine composto che includa il termine «liquore» o «crema», a condizione che il prodotto finale soddisfi i requisiti dell’allegato I per la categoria 33 (Liquore)

  • La denominazione legale di una bevanda spiritosa può essere completata da:

a) una denominazione o un riferimento geografico previsti dalle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative applicabili nello Stato membro nel quale la bevanda spiritosa è immessa sul mercato, purché ciò non induca in errore il consumatore;
b) una denominazione usuale purché ciò non induca in errore il consumatore;
c) un termine composto o un’allusione in conformità degli articoli 11 e 12;
d) i termini «bevanda assemblata», «assemblaggio» o «assemblato», purché la bevanda spiritosa sia stata sottoposta ad assemblaggio;
e) i termini «miscela», «miscelato» o «bevanda spiritosa miscelata», purché la bevanda spiritosa sia stata sottoposta a miscelazione;
f) i termini «secco» o «dry», salvo nel caso delle bevande spiritose che soddisfano i requisiti della categoria 2 dell’allegato I, senza pregiudizio per i requisiti specifici stabiliti nelle categorie da 20 a 22 dell’allegato I, e a condizione che la bevanda spiritosa non sia stata edulcorata, nemmeno per arrotondarne il sapore. In deroga alla prima parte del presente punto, il termine «secco» o «dry» può integrare la denominazione legale delle bevande spiritose che soddisfano i requisiti della categoria 33 e che sono state pertanto edulcorate.

  • E’ vietato utilizzare le denominazioni legali  o le indicazioni geografiche nella designazione, presentazione o nell’etichettatura di qualsiasi bevanda che non soddisfa i requisiti della pertinente categoria definita nell’allegato I o della pertinente indicazione geografica.

  • Gli aromi che imitano una bevanda spiritosa o il loro impiego nella produzione di un prodotto alimentare diverso da una bevanda possono recare, nella loro presentazione ed etichettatura, riferimenti alle denominazioni legali di cui al paragrafo 2 del presente articolo, purché tali denominazioni legali siano completate dal termine «aroma», o da qualsiasi altro termine simile. Le indicazioni geografiche non possono essere utilizzate per designare tali aromi




I termini composti servono per descrivere  una bevanda ALCOLICA non per forza spiritosa (quindi anche quelle con titolo alcolometrico inferiore al 15% vol.) formata partendo da una bevanda spiritosa appartenente ad una delle categorie dell’Allegato I alla quale vengono aggiunti ingredienti non alcolici, diversi dall’ acqua.

La bevanda spiritosa deve essere utilizzata in forma non diluita, senza aggiunta di altri ingredienti alcolici (requisito della genuinità).

Se gli ingredienti aggiunti sono alcolici, o se l’alimento finale è un solido o è una bevanda analcolica, non si possono usare termini composti.

Quindi lo schema di cui parliamo è: bevanda spiritosa categorizzata + ingrediente/i non alcolici (purché non solo acqua).

Le parole che formano il termine composto vanno scritte con caratteri uguali per tipo, colore e dimensione e non devono essere più alte della denominazione legale.

Anche se non previsto specificamente, il termine composto dovrebbe figurare nello stesso campo visivo della denominazione legale, ma non nella stessa riga.

A livello pratico, i termini composti servono per fornire una descrizione in etichettatura delle caratteristiche del prodotto e possono essere aggiunti alla denominazione legale dello stesso, evidenziando la presenza di una categoria di bevanda spiritosa.

Ad esempio, nel caso della Vodka pesca, la denominazione legale non può essere “Vodka”, poiché l’aromatizzazione non è contemplata nella categoria prevista dall’Allegato I, ma è “bevanda spiritosa” (o “bevanda alcolica”, se il titolo alcolometrico è < 15% vol.). Come faccio a dire al consumatore che la bevanda spiritosa è, in sostanza, una vodka aromatizzata? Con un termine composto, che è appunto “Vodka pesca”, da scrivere in aggiunta alla denominazione “bevanda spiritosa”, sullo stesso campo visivo, preferibilmente in un’altra riga.

Un caso particolare di termine composto è quello formato dalla denominazione legale della bevanda spiritosa più il termine «liquore» o «crema», purché il prodotto finale rientri in tale categoria. Particolarità di questo caso è che il termine composto così formato può non solo aggiungersi alla denominazione legale del prodotto, ma sostituirvisi (es. “Crema Whisky”).

N.B.: l’ingrediente aggiunto, che compare nel termine composto, è soggetto alla regola del QUID, e pertanto se ne dovrà indicare la percentuale in peso sul totale. Si ricorda che, comunque, il QUID non vale per l’ingrediente utilizzati in piccole quantità con finalità aromatizzanti.


La miscela è la combinazione di bevande spiritose appartenenti a categorie diverse o di una bevanda spiritosa e un distillato/alcole etilico di origine agricola.

Di fatto stiamo parlando di cocktail premiscelati realizzati con almeno una bevanda spiritosa, a cui vengono mischiati una o più bevande spiritose (di diversa categoria) o alcoliche, più eventuali ingredienti alimentari, a patto che il risultato finale sia pur sempre una bevanda spiritosa (titolo alcolometrico volumico superiore o uguale a 15% vol.).

Alla denominazione legale, che a seconda dei casi sarà “bevanda spiritosa” o il nome della categoria di cui vengono soddisfatti interamente i requisiti, può essere aggiunta la parola “miscela” o “miscelata”.

Quanto agli ingredienti alcolici impiegati, la loro denominazione legale può comparire in etichetta, a titolo facoltativo, soltanto in un apposito “elenco ingredienti alcolici” (art. 13.3), in cui sono scritti in ordine quantitativo decrescente con la percentuale di volume di alcole etilico sul totale di alcole puro della miscela.

Se la denominazione legale non è stata completata coi termini “miscela”/”miscelata”, allora l’elenco ingredienti va accompagnato dall’indicazione  “miscela”/“miscelato”/“bevanda spiritosa miscelata”.

L’elenco ingredienti e l’indicazione vanno scritti sullo stesso campo visivo della denominazione legale del prodotto, con caratteri uniformi per tipo, colore e dimensioni, e  non più grandi della metà di quelli usati per la denominazione legale stessa.


La bevanda assemblata è un mix di bevande spiritose della stessa categoria, distinte tra loro per metodo di produzione, periodo di maturazione o di invecchiamento e/o zona geografica di produzione.

La denominazione legale sarà quella della categoria di appartenenza, cui si potrà aggiungere la parola “assemblato”, “assemblaggio” o “bevanda assemblata”.

Anche per gli assemblati vale la regola che consente, opzionalmente, di riportare le denominazioni legali delle singole bevande impiegate, purché ciò avvenga in un apposito “elenco ingredienti alcolici”.

Se si decide di inserire tale elenco ingredienti, è necessario specificare, qualora non lo si sia fatto accanto alla denominazione legale, le parole “assemblato”, “assemblaggio”, “bevanda assemblata”. L’elenco ingredienti e l’indicazione vanno scritti sullo stesso campo visivo della denominazione legale del prodotto, in caratteri uniformi per tipo, colore e dimensioni, e inoltre non devono essere più grandi della metà della denominazione legale stessa.



Ai sensi dell’art. 3.3, l’allusione è il riferimento diretto o indiretto ad una o più denominazioni legali / indicazioni geografiche, fatto su alimenti diversi da una bevanda spiritosa (eccetto liquore).

Condizione base è che l’alcole utilizzato nella preparazione del prodotto alimentare in questione provenga esclusivamente dalla bevanda spiritosa o dalle bevande spiritose cui fa riferimento l’allusione (requisito della genuinità). Il rischio, altrimenti, è quello di avere l’allusione ad una bevanda pregiata, quando in realtà solo una parte dell’alcol è ad essa attribuibile. Un’eccezione a questa regola è costituita dall’alcol presente negli aromi, nei coloranti e negli altri ingredienti utilizzati per la realizzazione del prodotto alimentare.

Rispetto al caso del termine composto, qui la bevanda spiritosa non è tanto la protagonista del prodotto finito, quanto un ingrediente aggiunto per caratterizzarne il sapore.

L’allusione è utile, per l’appunto, in quanto consente di utilizzare la denominazione legale di una bevanda spiritosa per descrivere il gusto di un altro alimento.

Tale altro alimento può essere:

  • una bevanda analcolica (il prodotto finito sarà alcolico, es. Cola-Rum) o un alimento diverso da una bevanda (il prodotto finito potrà essere o meno alcolico, es. Babà al rum).

In quest’ultimo caso (parliamo di alimenti solidi o semi-solidi), l’allusione è ammessa in via eccezionale non solo quando sia stata effettivamente aggiunta la bevanda spiritosa allusa, ma anche quando si sia utilizzato un aroma che ne IMITI il gusto, a condizione di specificare che si tratti di un mero aroma (“cioccolato con aroma di rum”) e purché non si tratti di una bevanda facente parte di una indicazione geografica qualificata, nel qual caso l’allusione è lecita solo la bevanda è stata effettivamente utilizzata (“Sbrisolona alla grappa di Amarone”).

  • una bevanda alcolica NON spiritosa (titolo alcolometrico < 15% vol.), come “Vermouth Rum” o un liquore, come “Liquore al Cioccolato e Rum”.

L’allusione, per essere lecita, deve essere riportata sullo stesso campo visivo della denominazione legale del prodotto finito, in una riga diversa, con caratteri grandi non più della metà. Gli ingredienti alcolici vanno indicati o nell’allusione stessa, o in uno spazio separato ma sempre sullo stesso campo visivo, in ordine decrescente per quantità, con accanto la percentuale di volume di alcole sul totale di alcole puro del prodotto. N.B.: non sono previste regole su tipologia e grandezza dei caratteri di questo elenco.

In entrambi i casi, se l’aggiunta riguarda una bevanda spiritosa facente parte di una indicazione geografica, l’allusione alla stessa è lecita solo se la quantità di bevanda addizionata sia sufficiente a conferire una caratteristica essenziale al prodotto finito.

L’ipotesi di liquore cui si aggiunga una bevanda spiritosa potrebbe essere anche una miscela. Quali regole si applicano, allora, quelle per le miscele o per le allusioni? Le miscele sono caratterizzate dal fatto che nessuna bevanda spiritosa prevale sulle altre in termini di quantità e sapore, mentre i prodotti per cui si ammettono le allusioni vedono la bevanda spiritosa aggiunta, di solito in modeste quantità, a fini aromatici. La risposta alla domanda va data, pertanto, caso per caso, a seconda delle proporzioni degli ingredienti alcolici. A livello di etichetta, miscele e allusioni sono simili, ma in queste ultime le denominazioni legali delle bevande spiritose di partenza figurano nell’allusione stessa, mentre nelle prime solo nell’elenco ingredienti alcolici.

N.B.: si applica la regola del QUID, e pertanto si dovrà indicare la percentuale in peso della bevanda spiritosa aggiunta sul totale dell’alimento finito. Si noti altresì che la percentuale così indicata è ulteriore e diversa rispetto a quella del volume sul totale di alcole puro. Il consiglio è, dunque, indicare il QUID in un’altra parte dell’etichetta.

Per schematizzare

  • Bevanda spiritosa + ingrediente non alcolico –> termine composto

Il termine composto “categoria della bevanda spiritosa di partenza” + “ingrediente” può aggiungersi alla denominazione legale per descrivere il prodotto (stesso campo visivo della denominazione legale del prodotto, riga diversa, formato non più grande di quest’ultima).

Se il prodotto rispetta i requisiti di “liquore” o di ”crema”, il termine composto “liquore/crema” + “categoria della bevanda spiritosa di partenza” può aggiungersi o anche sostituirsi alla denominazione legale.

  • Bevanda non alcolica o alimento solido + bevanda/e spiritosa/e –> allusione

L’allusione “denominazione legale alimento di partenza” + “categoria/e bevanda/e spiritosa/e” può aggiungersi alla denominazione legale per descrivere il prodotto.

  • Bevanda alcolica + bevanda/e spiritosa/e –> allusione

L’allusione “denominazione legale bevanda di partenza” + “categoria/e bevanda/e spiritosa/e” può aggiungersi alla denominazione legale per descrivere il prodotto (SE si opta per lo stesso campo visivo della denominazione legale del prodotto, va scritta su riga diversa, in formato non più grande della metà di quest’ultima + sempre necessaria l’indicazione nello stesso campo visivo dell’allusione degli ingredienti alcolici in ordine decrescente di quantità e percentuale di volume di alcole sul totale. N.B.: non sono previste regole su tipologia e grandezza dei caratteri di questo elenco).

  • Liquore + bevanda/e spiritosa/e –> allusione

L’allusione “Liquore” + “categoria/e bevanda/e spiritosa/e” può aggiungersi alla denominazione legale per descrivere il prodotto (SE si opta per lo stesso campo visivo della denominazione legale del prodotto, va scritta su riga diversa, in formato non più grande della metà di quest’ultima + sempre necessaria l’indicazione nello stesso campo visivo dell’allusione degli ingredienti alcolici in ordine decrescente di quantità e percentuale di volume di alcole sul totale. N.B.: non sono previste regole su tipologia e grandezza dei caratteri di questo elenco).

  • Bevanda spiritosa + bevanda spiritosa –> miscela o assemblato

È una miscela (bevande di categoria diversa) o assemblato (stessa categoria). La denominazione legale può essere quella della bevanda spiritosa di cui vengono riscontrati gli standard tipici (sempre per gli assemblati), oppure “bevanda spiritosa” o “bevanda alcolica”, a seconda dei casi. Le denominazioni legali delle bevande spiritose di partenza possono essere indicate solo nell’“elenco ingredienti alcolici” (opzionale), scritte in ordine decrescente di quantità con accanto la percentuale di alcole sul totale in volume dell’alcole puro, nello stesso campo visivo e con carattere uniforme, non superiore al 50% della denominazione legale del prodotto. Accanto all’elenco occorre riportare la dicitura “miscela”, “assemblato” e similari, se non già aggiunta alla denominazione legale.



Il nuovo regolamento, all’articolo 14, specifica che il luogo di provenienza di una bevanda spiritosa, qualora volesse essere rappresentato al consumatore, è il luogo o la regione in cui si svolge la fase del processo di produzione che conferisce alla bevanda spiritosa stessa il proprio carattere e qualità essenziali. Si noti come tale indicazione differisca dall’origine non preferenziale secondo il Codice Doganale Unionale, che ha ovviamente finalità diverse (= Paese da cui hanno origine i materiali, cioè gli ingredienti, che rappresentano oltre l’85% del volume totale del prodotto finito, se nessuno raggiunge tale percentuale, allora è il Paese in cui è stato ottenuto il miscuglio finale).

Viene altresì precisato che l’indicazione del paese d’origine o del luogo di provenienza dell’ingrediente primario di cui al regolamento (UE) n. 1169/2011 (e del regolamento di esecuzione della Commissione (UE) 2018/775 non è obbligatoria per le bevande spiritose.



Una novità della novella legislativa è rappresentata senz’altro dalla disciplina delle indicazioni geografiche qualificate delle bevande spiritose.

Non vedremo in dettaglio le singole norme, basti sapere che sono modellate su quelle dettate per i prodotti alimentari in generale (regolamento UE 1151/2012) e, in particolar modo, su quelle afferenti le indicazioni geografiche protette. Le procedure per ottenere il riconoscimento di una IG sono sostanzialmente simili, sebbene snellite e accelerate, come pure il livello di protezione giuridica che viene offerto in tutto il territorio UE.

A regime, le indicazioni geografiche delle bevande spiritose verranno incluse nel registro digitale eAmbrosia, verso cui migreranno tutte le indicazioni già oggi riconosciute.



Le bevande spiritose vengono classificate in 44 categorie. Nell’ ambito di queste 44 categorie, il regolamento le suddivide in 2 classi:

  • bevande spiritose appartenenti alle categorie da 1 a 14
  • bevande spiritose appartenenti alle categorie da 15 a 44

Di seguito, riporto  le differenze sostanziali.

BEVANDE SPIRITOSE CATEGORIE DA 1 A 14

  • Devono essere prodotte mediante fermentazione alcolica e distillazione utilizzando esclusivamente materie prime previste dalla categoria di appartenenza. Ad esempio, per la produzione del rum deve essere utilizzato esclusivamente la melassa o lo sciroppo di canna, per la preparazione del whisky deve essere utilizzato esclusivamente il mosto di cereali maltati, ecc.;
  • E’ vietata l’ aggiunta di alcol tal quale o diluito;
  • E’ vietata l’ aggiunta di aromi;
  • Non è consentito utilizzare coloranti, ad eccezione del caramello;
  • E’ consentito utilizzare gli edulcoranti solo per arrotondare il sapore del prodotto finito;
  • Non possono essere utilizzati elementi aggiuntivi diversi dalle unità intere non trasformate della materia prima da cui è ottenuto l’ alcol. Ad esempio, la preparazione del whisky può prevedere l’ utilizzo di chicchi interi del cereale ma non di pezzi di frutta o bacche;

BEVANDE SPIRITOSE CATEGORIE DA 15 a 44

  • E’ consentita l’ aggiunta di alcol etilico;
  • E’ consentita l’ aggiunta di sostanze aromatizzanti, sostanze aromatizzanti naturali, preparazioni aromatiche e alimenti aromatizzanti;
  • E’ consentita l’ aggiunta di coloranti;
  • E’ consentita l’ aggiunta di edulcoranti;


Di seguito riporto le caratteristiche di composizione e le norme di etichettatura della maggior parte delle bevande spiritose così come  definite nell’ allegato I del Regolamento UE 2019/787:



Bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante distillazione del prodotto ottenuto dalla fermentazione alcolica di melasse o sciroppi provenienti dalla fabbricazione dello zucchero di canna, oppure di succo della canna da zucchero, distillata a meno di 96 % vol.

REQUISITI DI COMPOSIZIONE

  • Titolo alcolometrico volumico minimo  37,5 % vol.
  • Non è ammessa l’ aggiunta di alcol
  • Non è ammessa l’ aromatizzazione
  • E’ ammessa la colorazione con solo caramello e solamente per adeguare il colore
  • E’ ammessa l’ edulcorazione per arrotondarne il sapore finale; tuttavia il prodotto può contenere al massimo 20 grammi / litro di ingredienti edulcoranti espressi in zucchero invertito)

REQUISITI DI ETICHETTATURA

In caso di indicazioni geografiche, la denominazione legale del rum può essere completata dai termini:

«traditionnel» o «tradicional», a condizione che il rum in questione sia stato ottenuto mediante distillazione di prodotti della fermentazione di ingredienti originari esclusivamente del luogo di produzione, che abbia un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 225 g/hl di alcol e che non sia edulcorato;

«agricolo», a condizione che il rum, oltre ad essere conforme al punto precedente,  sia stato ottenuto esclusivamente mediante distillazione, previa fermentazione alcolica di succo di canna da zucchero. Il termine «agricolo» può essere utilizzato solo nel caso di un’indicazione geografica di un dipartimento francese d’oltremare o della regione autonoma di Madera.


Bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente per distillazione di un mosto di cereali maltati, con o senza chicchi interi di cereali non sottoposti a maltaggio, saccarificato dalla diastasi del malto ivi contenuto, con o senza aggiunta di altri enzimi naturali e fermentato per azione di lieviti.

REQUISITI DI COMPOSIZIONE

  • La distillazione è effettuata a meno di 94,8 % vol.
  • Il distillato finale deve essere invecchiato per almeno tre anni in fusti di legno di capacità pari o inferiore a 700 l.
  • Al distillato possono essere aggiunti soltanto acqua e caramello semplice (per la colorazione).
  • Il titolo alcolometrico volumico del whisky deve essere non inferiore a 40 % vol.
  • Non è consentita l’ aggiunta di alcol etilico.
  • Non può essere edulcorato, neppure per arrotondarne il sapore, né aromatizzato e non può contenere additivi diversi dal caramello semplice (E 150a) usato per adeguare il colore.

REQUISITI DI ETICHETTATURA

La denominazione legale di «whisky» o «whiskey» può essere fatta seguire dal termine «single malt» solo se è stato ottenuto da orzo trasformato in malto in un’unica distilleria.


Bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente mediante distillazione di mosto fermentato di cereali a chicchi interi con caratteristiche organolettiche derivanti dalle materie prime utilizzate.

REQUISITI DI COMPOSIZIONE

  • Ad eccezione del «Korn», il titolo alcolometrico volumico dell’acquavite di cereali deve essere minimo 35 % vol.
  • Non è ammessa l’ aggiunta di alcol
  • Non può essere aromatizzata
  • E’ ammessa l’ aggiunta del caramello solo per adeguare il colore
  • E’ ammessa l’ edulcorazione per arrotondare il sapore finale; tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 10 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito
  • Per poter adottare la denominazione legale «brandy di cereali» deve essere prodotta mediante distillazione a meno di 95 % vol. di un mosto fermentato di cereali a chicchi interi.

REQUISITI DI ETICHETTATURA

Per la denominazione legale «acquavite di cereali» o «brandy di cereali», il termine «cereali» può essere sostituito con la denominazione del cereale utilizzato (Ad esempio, acquavite di segale, brandy di orzo)


Bevanda spiritosa ottenuta esclusivamente dalla distillazione, a meno di 86 % vol.,  del vino,  vino alcolizzato, distillato di vino.

REQUISITI DI COMPOSIZIONE

  • Ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 125 g/hl di alcol.
  • Ha un tenore massimo di metanolo di 200 g/hl di alcol.
  • Il titolo alcolometrico volumico minimo dell’acquavite di vino è di 37,5 % vol.
  • Non è consentita l’aggiunta di alcol.
  • Non è consentita l’ aromatizzazione.
  • L’ aggiunta del caramello è consentita ma soltanto per adeguare il colore.
  • Può essere edulcorata per arrotondarne il sapore finale; tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 20 grammi di ingredienti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.

REQUISITI DI ETICHETTATURA

  • Se viene invecchiata può continuare ad essere commercializzata come «acquavite di vino» purché il periodo di invecchiamento sia uguale o superiore a quello stabilito per il brandy.



Bevanda spiritosa ottenuta da acquaviti di vino con possibile aggiunta di distillato di vino a condizione che tale distillato sia stato distillato a meno di 94,8 % vol. e non superi il limite massimo di 50 % del tenore alcolico del prodotto finito. Inoltre, deve essere invecchiata per almeno 1 anno in recipienti di legno di quercia con una capacità pari ad almeno 1000 litri; oppure per almeno sei mesi in recipienti di legno di quercia con una capacità inferiore a 1000 litri.

REQUISITI DI COMPOSIZIONE

  • Ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 125 g/hl di alcol a 100 % vol., provenienti esclusivamente dalla distillazione delle materie prime utilizzate;
  • Ha un tenore massimo di metanolo di 200 g/hl di alcol a 100 % vol.
  • Il titolo alcolometrico volumico deve essere minimo 36 % vol.
  • Non è consentita l’ aggiunta di alcol.
  • Non è  consentita l’aromatizzazione.
  • E’ consentita l’ aggiunta del caramello ma soltanto per adeguare il colore.
  • E’ consentita l’ edulcorazione  per arrotondarne il sapore finale; tuttavia, il prodotto finito può contenere al massimo 35 grammi di ingredienti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.



In Francia viene denominata anche “Marc”, mentre in Italia viene denominata “Grappa”. Viene ottenuta esclusivamente da vinacce fermentate e distillate in corrente di vapore oppure dopo l’aggiunta di acqua.

REQUISITI DI COMPOSIZIONE

  • La prima distillazione è effettuata in presenza delle vinacce.
  • Ogni singola distillazione è effettuata a meno di 86 % vol.
  • Alle vinacce può essere aggiunta una quantità di fecce non superiore a 25 kg per 100 kg di vinacce utilizzate.
  • La quantità di alcol proveniente dalle fecce deve essere al massimo il 35 % della quantità totale di alcol presente nel prodotto finito.
  • Ha un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 140 g/hl di alcol a 100 % vol. e un tenore di metanolo pari o inferiore a 1000 g/hl di alcol
    a 100 % vol.
  • Il titolo alcolometrico volumico minimo è pari a 37,5 % vol.
  • Non è consentita l’ aggiunta di alcol.
  • Non è ammessa l’ aromatizzazione.
  • L’ aggiunta del caramello è consentita soltanto per adeguare il colore.
  • L’ edulcorazione è consentita soltanto per arrotondare il sapore finale; tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 20
    grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.


Viene prodotta esclusivamente mediante fermentazione e distillazione di residui di frutta diversi dalla vinaccia

REQUISITI DI COMPOSIZIONE

  • La distillazione è effettuata a meno di 86 % in volume.
  • La prima distillazione è effettuata in presenza dei residui di frutta.
  • Ha un tenore minimo di sostanze volatili di 200 g/hl di alcol a 100 % vol.
  • Ha un tenore massimo di metanolo di 1500 g/hl di alcol a 100 % vol.
  • Ha un tenore massimo di acido cianidrico di 7 g/hl di alcol a 100 %vol. nel caso dell’acquavite di residui di frutta con nocciolo.
  • Il titolo alcolometrico volumico minimo dell’acquavite di residui di frutta è di 37,5 % vol.
  • E’ vietata l’ aggiunta di alcol
  • E’ vietata l’ aromatizzazioneùL’ aggiunta di caramello è consentita soltanto per adeguare il colore.
  • L’ edulcorazione è consentita; tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 20 grammi di ingredienti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.

REQUISITI DI ETICHETTATURA

La denominazione legale è «acquavite di residui di» seguita dal nome del frutto utilizzato. In caso di utilizzazione di residui di vari tipi di frutta, la
denominazione legale è «acquavite di residui di frutta» e può essere completata dal nome di ciascun tipo di frutto, secondo l’ordine decrescente dei quantitativi impiegati.


E’ ottenuta esclusivamente mediante distillazione del prodotto risultante dalla fermentazione alcolica dell’estratto di uve secche dei vitigni «nero di Corinto» o «moscato di Alessandria», distillato a meno di 94,5 % vol.

REQUISITI DI COMPOSIZIONE

  • Il titolo alcolometrico volumico minimo dell’acquavite di uve secche o raisin brandy è di 37,5 % vol.
  • Non è ammessa l’ aggiunta di alcol
  • Non è ammessa l’ aromatizzazione
  • E’ ammessa l’ aggiunta del caramello ma soltanto per correggere il colore
  • E’ ammessa l’ edulcorazione, tuttavia il prodotto finale non può contenere più di 20 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.



E’ ottenuta esclusivamente mediante fermentazione alcolica e distillazione, con o senza nocciolo, di un frutto polposo e fresco, ivi comprese le banane, o di un mosto di tale frutto, bacche o ortaggi.

REQUISITI DI COMPOSIZIONE

  • La distillazione è effettuata a meno di 86 % vol.
  • Presenta un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 200 g/hl di
    alcole a 100 % vol.
  • Ha un tenore massimo di acido cianidrico di 7 g/hl di alcol a 100 % vol. nel caso delle acquaviti di frutta con nocciolo.
  • Ha un tenore massimo di metanolo di 1000 g/hl di alcol a 100 % vol.
  • Nel caso di acquavite di frutta prodotta dai frutti e dalle bacche elencate di seguito, il tenore massimo di metanolo è di 1200 g/hl
    di alcol a 100 % vol.:
    — mele (Malus domestica Borkh.),
    — albicocche (Prunus armeniaca L.),
    — prugne (Prunus domestica L.),
    — prugne (quetsche) (Prunus domestica L.),
    — prugne mirabelle [Prunus domestica L. subsp. syriaca (Borkh.)
    Janch. ex Mansf.],
    — pesche (Prunus persica L. Batsch),
    — pere (Pyrus communis L.), eccetto le pere Williams (Pyrus communis L. cv «Williams»),
    — more (Rubus sect. Rubus),
    — lamponi (Rubus idaeus L.).
  • Nel caso di acquavite di frutta prodotta dai frutti e dalle bacche
    elencate di seguito, il tenore massimo di metanolo è di 1350 g/hl di alcole a 100 % vol.:
    — mele cotogne (Cydonia oblonga Mill.),
    — bacche di ginepro (Juniperus communis L. o Juniperus oxicedrus L.),
    — pere Williams (Pyrus communis L. cv «Williams»),
    — ribes neri (Ribes nigrum L.),
    — ribes (Ribes rubrum L.),
    — rosa canina (Rosa canina L.),
    — bacche di sambuco (Sambucus nigra L.),
    — frutti del sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia L.),
    — sorbole (Sorbus domestica L.),
    — frutti del sorbo ciavardello (Sorbus torminalis (L.) Crantz).
  • Il titolo alcolometrico volumico minimo dell’acquavite di frutta è di 37,5 % vol.
  • Non è ammesso l’ impiego di coloranti; tuttavia,  è consentita l’aggiunta di caramello per adeguare il colore
    delle acquaviti di frutta sottoposte a invecchiamento per almeno un anno a contatto con il legno.
  • Non è consentita l’ aggiunta di alcol
  • Non è consentita l’ aggiunta di sostanze aromatizzanti.
  • E’ consentita l’ aggiunta di edulcoranti; tuttavia, il prodotto finale non può contenere più di 18 grammi di ingredienti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.

REQUISITI DI ETICHETTATURA

  • La denominazione legale dell’acquavite di frutta è «acquavite di» completata dal nome del frutto, della bacca o dell’ortaggio.
  • La denominazione «Williams» o «williams» può essere utilizzata solo ai fini dell’immissione in commercio dell’acquavite di pere ottenuta unicamente da pere della varietà Williams.


10-ACQUAVITE DI SIDRO DI MELE, ACQUAVITE DI SIDRO DI PERE, ACQUAVITE DI SIDRO DI MELE E DI SIDRO DI PERE

Sono ottenute esclusivamente mediante distillazione a meno di 86 % vol. di sidro di mele e di sidro di pere

REQUISITI DI COMPOSIZIONE

  • Presentano un tenore di sostanze volatili pari o superiore a 200 g/hl di alcole a 100 % vol.
  • Presentano un tenore massimo di metanolo di 1000 g/hl di alcole a 100 % vol.
  • Il titolo alcolometrico volumico minimo dell’acquavite di sidro di mele, dell’acquavite di sidro di pere e dell’acquavite di sidro di mele e di sidro di pere è di 37,5 % vol.
  • Non è consentita l’ aggiunta di alcol.
  • Non è consentita l’ aromatizzazione.
  • L’ aggiunta del caramello è consentita solo per adeguare il colore.
  • E’ consentita l’ edulcorazione; tuttavia,  il prodotto finale non può contenere più di 15 grammi di ingredienti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.

REQUISITI DI ETICHETTATURA

  • La denominazione legale è:
    — «acquavite di sidro di mele» se prodotte esclusivamente mediante distillazione di sidro di mele.
    — «acquavite di sidro di pere» se prodotte esclusivamente mediante distillazione di sidro di pere.
    — «acquavite di sidro di mele e di sidro di pere» se prodotte mediante distillazione di sidro di mele e di sidro di pere.



E’ ottenuta esclusivamente mediante fermentazione e distillazione della soluzione di miele.

REQUISITI DI COMPOSIZIONE

  • E’ distillata a meno di 86 % vol.
  • Il titolo alcolometrico volumico minimo dell’acquavite di miele è di 35 % vol.
  • E’ vietata l’ aggiunta di alcol
  • E’ vietata l’ aromatizzazione
  • E’ consentita l’ aggiunta del caramello ma soltanto per adeguare il colore.
  • Può essere edulcorata; tuttavia, il prodotto finito non può contenere più di 20 grammi di miele per litro, espressi in zucchero invertito.



E’ ottenuta esclusivamente mediante distillazione a meno di 86 % vol. di fecce di vino, di fecce di birra o di fecce di frutti fermentati.

REQUISITI DI COMPOSIZIONE

  • Il titolo alcolometrico volumico minimo è di 38 % vol.
  • E’ vietata l’ aggiunta di alcol.
  • E’ vietata l’ aromatizzazione.
  • E’ consentita l’ aggiunta di caramello ma soltanto per adeguare il colore.
  • E’ consentita l’ edulcorazione; tuttavia,  il prodotto finale non può contenere più di 20 grammi di edulcorante per litro, espressi in zucchero invertito.

REQUISITI DI ETICHETTATURA

  • La denominazione legale «Hefebrand» o «acquavite di fecce» è completata dal nome della materia prima utilizzata.



E’ ottenuta esclusivamente mediante distillazione diretta a pressione normale di birra fresca 

REQUISITI DI COMPOSIZIONE

  • Ha un titolo alcolometrico volumico inferiore a 86 % vol.
  • Il titolo alcolometrico volumico minimo è del 38% vol.
  • E’ vietata l’ aggiunta di alcol.
  • E’ viatata l’ aromatizzazione
  • E’ consentita l’ aggiunta del caramello ma solo per adeguare il colore.
  • Può eddere edulcorata; tuttavia,  il prodotto finale non può contenere più di 20 grammi di edulcorante per litro, espressi in zucchero invertito.


E’ ottenuta esclusivamente mediante fermentazione e distillazione a meno di 86 % vol. di tuberi di topinambur (Helianthus tuberosus L.).

REQUISITI DI COMPOSIZIONE

  • Il titolo alcolometrico volumico minimo è di 38 % vol.
  • Non è consentita l’ aggiunta di alcol.
  • Non è consentita l’ aggiunta di sostyanze aromatizzanti.
  • E’ consentita l’ aggiunta del caramello solo per adeguare il colore.
  • E’ consentito l’ aggiunta di sostanze edulcoranti per arrotondare il sapore finale; tuttavia,  il prodotto finito non può contenere più
    di 20 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.


E’ ottenuta da alcol etilico di origine agricola prodotto in seguito a fermentazione, in presenza di lieviti, di patate, cereali o entrambi oppure altre materie prime agricole seguita da distillazione per attenuare selettivamente le caratteristiche organolettiche delle materie prime impiegate e dei sottoprodotti della fermentazione.  
Ciò può essere seguito da una distillazione aggiuntiva o da un trattamento con coadiuvanti tecnologici adatti, come il carbone attivo, o da entrambi i procedimenti, onde conferire al prodotto caratteristiche organolettiche particolari.

REQUISITI DI COMPOSIZIONE

  • Il contenuto di metanolo  non deve superare 10 g/hl di alcolea 100 % vol.
  • Il titolo alcolometrico volumico minimo della vodka è di 37,5 % vol.
  • Gli unici aromi che possono essere aggiunti sono le sostanze aromatizzanti naturali o le preparazioni aromatiche presenti nel distillato ottenuto dalle materie prime fermentate. Possono essere inoltre conferite al prodotto caratteristiche organolettiche particolari, ma non un gusto predominante.
  • Non è consentita l’ aggiunta di sostanze coloranti.
  • E’ consentita l’ aggiunta di sostanze edulcoranti; tuttavia,  il prodotto finale non può contenere più di 8 grammi di edulcorante per litro, espressi in zucchero invertito.

REQUISITI DI ETICHETTATURA

  • La designazione, la presentazione o l’etichettatura della vodka non prodotta esclusivamente da patate o cereali, o da entrambi, deve recare in maniera visibile la menzione «distillata da …», accompagnata dal nome delle materie prime utilizzate per produrre l’alcol etilico di origine agricola. Tale menzione deve figurare  nello stesso campo visivo della denominazione legale.
  • La denominazione legale «vodka» può essere utilizzata in tutti gli Stati membri dell’ Unione Europea.


E’ ottenuta in seguito a macerazione di frutti, bacche o frutta a guscio  parzialmente fermentati o non fermentati seguita da distillazione a meno di 86% in volume. Essa può essere addizionata con massimo 20 litri di alcol etilico di origine agricola o acquavite o distillato provenienti dallo stesso frutto, bacca o frutto a guscio oppure una combinazione di tali prodotti per 100 kg di frutta, bacca o o frutta a guscio fermentate.

REQUISITI DI COMPOSIZIONE

  • E’ prodotta dai frutti, dalle bacche o dalla frutta a guscio seguenti:
    — aronia (Aronia Medik. nom cons.),
    — aronia nera [Aronia melanocarpa (Michx.) Elliott],
    — castagne (Castanea sativa Mill.),
    — agrumi (Citrus spp.),
    — nocciole (Corylus avellana L.),
    — bacche di empetro nero (Empetrum nigrum L.),
    — fragole (Fragaria spp.),
    — bacche di olivello spinoso (Hippophae rhamnoides L.),
    — bacche di agrifoglio (Ilex aquifolium e Ilex cassine L.),
    — corniole (Cornus mas),
    — noci (Juglans regia L.),
    — banane (Musa spp.),
    — mirto (Myrtus communis L.),
    — fichi d’india [Opuntia ficus-indica (L.) Mill.],
    — frutti della passione (Passiflora edulis Sims),
    — frutti del ciliegio pado (Prunus padus L.).
    — prugnole (Prunus spinosa L.),
    — ribes neri (Ribes nigrum L.),
    — ribes bianchi (Ribes niveum Lindl.),
    — ribes (Ribes rubrum L.),
    — uva spina (Ribes uva-crispa L. syn. Ribes grossularia),
    — rosa canina (Rosa canina L.),
    — more artiche (Rubus arcticus L.),
    — frutti del rovo camemoro (Rubus chamaemorus L.),
    — more (Rubus sect. Rubus),
    — lamponi (Rubus idaeus L.),
    — bacche di sambuco (Sambucus nigra L.),
    — frutti del sorbo degli uccellatori (Sorbus aucuparia L.),
    — sorbole (Sorbus domestica L.),
    — frutti del sorbo ciavardello [Sorbus torminalis (L.) Crantz],
    — frutti della spondias dorata (Spondias dulcis Parkinson),
    — frutti della spondias rossa (Spondias mombin L.),
    — mirtilli giganti (Vaccinium corymbosum L.),
    — mortelle di palude selvatiche (Vaccinium oxycoccos L.),
    — mirtilli (Vaccinium myrtillus L.),
    — mirtilli rossi (Vaccinium vitis-idaea L.).
  • Il titolo alcolometrico volumico minimo è di 37,5 % vol.
  • E’ vietata l’ aromatizzazione.
  • E’ vietata l’ aggiunta di coloranti.
  • E’ consentita l’aggiunta di caramello per adeguare il colore dell’acquavite di
    (accompagnata dal nome del frutto, della bacca o del frutto a guscio),
    ottenuta dalla macerazione e distillazione, sottoposta a invecchiamento
    per almeno un anno a contatto con il legno.
  • E’ consentita l’ edulcorazione; tuttavia, il prodotto finito non può contenere più di 18 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in
    zucchero invertito.

REQUISITI DI ETICHETTATURA

  • Per quanto riguarda la designazione, la presentazione e l’etichettatura dell’acquavite (accompagnata dal nome del frutto, della bacca o del frutto a guscio), la dicitura «ottenuta dalla macerazione e distillazione» deve figurare nella descrizione, nella presentazione o nell’etichettatura a caratteri di tipo, dimensione e colore identici a quelli utilizzati per la dicitura «acquavite di (accompagnata dal
    nome del frutto, della bacca o del frutto a guscio)» e presenti nello stesso campo visivo e sulle bottiglie essa deve essere indicata sull’etichetta frontale.


Il Geist è una bevanda spiritosa prodotta mediante macerazione di frutti e di bacche non fermentati, di ortaggi, frutta a guscio, erbe, petali di rosa o funghi, in alcol etilico di origine agricola, seguita da una distillazione a meno di 86 % vol.

REQUISITI DI COMPOSIZIONE

  • Il titolo alcolometrico volumico minimo del Geist  è di 37,5 % vol.
  • Non è ammesa l’ aromatizzazione.
  • Non è ammessa la colorazione
  • E’ consentita l’ edulcorazione; tuttavia, il prodotto finito non può contenere più di 10 grammi di prodotti edulcoranti per litro, espressi in zucchero invertito.


Proviene da un distillato di genziana ottenuto da radici di genziana fermentate, con o senza aggiunta di alcol etilico di origine agricola.

REQUISITI DI COMPOSIZIONE

  • Il titolo alcolometrico volumico minimo della genziana è di 37,5 % vol.
  • Non è ammessa l’ aggiunta di sostanze aromatizzanti.


E’ una bevanda spiritosa ottenuta mediante aromatizzazione di alcol etilico di origine agricola o acquavite di cereali
o distillato di cereali o una combinazione di tali prodotti con bacche di ginepro (Juniperus communis L. o Juniperus oxicedris L.).

REQUISITI DI COMPOSIZIONE

  • titolo alcolometrico volumico minimo è di 30 % vol.
  • E’ consentito l’ impiego, oltre alle bacche di ginepro, di sostanze aromatizzanti, preparazioni aromatiche, piante con proprietà aromatizzanti o parti di esse o una combinazione di questi elementi, ma le caratteristiche organolettiche del ginepro devono essere percettibili, sebbene talvolta attenuate.

REQUISITI DI ETICHETTATURA

  • La bevanda spiritosa al ginepro può recare la denominazione legale «Wacholder» o «genebra».


Il gin è ottenuto mediante aromatizzazione di alcol etilico di origine agricola con bacche di ginepro (Juniperus communis L.).

REQUISITI DI COMPOSIZIONE

  • Il titolo alcolometrico volumico minimo è di 37,5 % vol.
  • E’ ammesso l’ impiego di sostanze aromatizzanti o preparazioni aromatiche; tuttavia, il gusto di ginepro deve essere predominante.
  • Il termine «gin» può essere accompagnato dal termine «dry» se non contiene edulcoranti in quantità superiore a 0,1 grammi di
    prodotto finale per litro, espressi in zucchero invertito.


Il Gin Distillato si ottiene esclusivamente mediante distillazione di alcol etilico di origine agricola con un titolo alcolometrico iniziale di almeno 96 % vol., in presenza di bacche di ginepro (Juniperus communis L.) e di altri prodotti vegetali naturali, a condizione che il gusto di ginepro sia predominante.Si può ottenere anche mediante combinazione del prodotto di tale distillazione con alcol etilico di origine agricola di uguale composizione, purezza e titolo alcolometrico.

REQUISITI DI COMPOSIZIONE

  • E’ ammessa l’ aromatizzazione con sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche.
  • Il titolo alcolometrico volumico del gin distillato deve essere minimo 37,5 % vol.
  • Il termine «gin distillato» può includere o essere accompagnato dal termine «dry» se esso non contiene edulcoranti in quantità superiore a 0,1 grammi di prodotto finale per litro, espressi in zucchero invertito.


Il London gin è un gin distillato prodotto esclusivamente da alcol etilico di origine agricola, con un tenore massimo di metanolo di 5 g/hl di alcol al 100 % vol., il cui aroma è dovuto esclusivamente alla distillazione di alcol etilico di origine agricola, in presenza di tutti i materiali vegetali naturali impiegati.

CARATTERISTICHE DI COMPOSIZIONE

  • Titolo alcolometrico pari o superiore a 70 % vol.
  • Qualsiasi altro alcol etilico di origine agricola aggiunto soddisfa i requisiti di cui all’articolo 5, ma con un tenore massimo di metanolo non superiore a 5 g/hl di alcole al 100 % vol.
  • Non è ammessa l’ aggiunta di coloranti.
  • La quantità massima di edulcoranti consentita è di 0,1 grammi per litro, espressi in zucchero invertito
  • Deve avere un titolo alcolometrico volumico minimo  37,5 % vol.
  • Il termine London gin può essere accompagnato dal termine «dry».


Si ottiene per mezzo di aromatizzazione di alcol etilico di origine agricola con carvi (Carum carvi L.).

REQUISITI DI COMPOSIZIONE

  • Titolo alcolometrico volumico minimo 30 % vol.
  • E’ ammesso l’ impiego di altre sostanze aromatizzanti o preparazioni aromatiche o entrambe, ma il gusto del carvi deve essere
    predominante.


E’ una bevanda spiritosa aromatizzata con carvi o semi di aneto o entrambi, prodotta utilizzando alcol etilico di origine agricola ed aromatizzata con un distillato di erbe o di spezie.

REQUISITI DI COMPOSIZIONE

  • Titolo alcolometrico volumico minimo 37,5 % vol.
  • E’ consentito l’ utilizzo di altre sostanze aromatizzanti o preparazioni aromatiche naturali o entrambe, ma il gusto deve essere attribuibile in gran parte a distillati di semi di carvi (Carum carvi L.) o di semi di aneto (Anethum graveolens L.).
  • Non è consentito l’impiego di oli essenziali.
  • Le sostanze amare non devono essere predominanti sul gusto,  il tenore di estratto secco non può superare 1,5 g/100 ml.


Si ottiene mediante aromatizzazione di alcol etilico di origine agricola con estratti naturali di anice stellato (Illicium verum Hook f.), di anice verde (Pimpinella anisum L.), di finocchio (Foeniculum vulgare Mill.) o di qualsiasi altra pianta che contenga lo stesso costituente aromatico principale.Per la sua produzione si deve utilizzare uno o più di uno (in combinazione) dei seguenti procedimenti:

  • Macerazione, distillazione o entrambe
  • Distillazione dell’alcol in presenza dei semi o di altre parti delle piante suddette.
  • Aggiunta di estratti naturali distillati di piante aromatizzate all’anice.

REQUISITI DI COMPOSIZIONE

  • Titolo alcolometrico volumico minimo di 15 % vol.
  • E’ ammessa l’ aromatizzazione ma soltanto con preparazioni aromatiche e sostanze aromatizzanti naturali.
  • E’ ammesso l’ impiergo di altri estratti vegetali naturali o semi aromatici; tuttavia, il gusto di anice deve essere predominante.


Bevanda spiritosa aromatizzata all’anice che contiene anche estratti naturali della radice di liquirizia (Glycyrrhiza spp.), il che comporta la presenza di sostanze coloranti dette «calconi», nonché la presenza di acido glicirrizico, i cui tenori minimo e massimo devono essere rispettivamente di 0,05 e 0,5 grammi per litro.

REQUISITI DI COMPOSIZIONE

  • Titolo alcolometrico volumico minimo 40 % vol.
  • Può essere aromatizzato solo con preparazioni aromatiche e sostanze aromatizzanti naturali.
  • Tenore di edulcoranti inferiore a 100 grammi per litro, espresso in zucchero invertito.
  • Tenore minimo 1,5 e massimo 2 grammi per litro.


Bevanda spiritosa dal gusto prevalentemente amaro, ottenuta mediante aromatizzazione di alcol etilico di origine agricola, distillato di origine agricola o entrambi, con sostanze aromatizzanti, preparazioni aromatiche o entrambe.

REQUISITI DI COMPOSIZIONE

  • Titolo alcolometrico volumico minimo 15 % vol.

REQUISITI DI ETICHETTATURA

  • Può esserecommercializzata anche con la denominazione  «amaro» o «bitter» associata o meno a un altro termine. Tali termini possono essere utilizzati anche nell’ etichettatura dei liquori di gusto amaro


E’ la vodka alla quale  è stato conferito un gusto predominante diverso da quello delle materie prime utilizzate per produrre la
vodka.

REQUISITI DI COMPOSIZIONE

  • Titolo alcolometrico volumico minimo 37,5 % vol.
  • Può essere edulcorata, assemblata, aromatizzata, invecchiata o colorata.
  • Se la vodka aromatizzata viene edulcorata, il prodotto finito deve avere un tenore di edulcoranti inferiore a 100 grammi per litro, espresso in zucchero invertito.

REQUISITI DI ETICHETTATURA

  • La denominazione legale della vodka aromatizzata può essere anche la denominazione formata da qualsiasi aroma predominante combinata con il termine «vodka».


E’ una bevanda spiritosa avente un gusto predominante di prugnole e prodotta mediante macerazione di prugnole (Prunus spinosa) nell’alcol etilico di origine agricola, con l’aggiunta di estratti naturali di anice o distillati di anice o entrambi.

REQUISITI DI COMPOSIZIONE

  • Titolo alcolometrico minimo 25 % vol.
  • Deve essere utilizzato un quantitativo minimo di 125 grammi di prugnole per litro di prodotto finito.
  • Deve avere un tenore di edulcoranti, espresso in zucchero invertito, pari a 80-250 grammi per litro di prodotto fiito.
  • Le caratteristiche organolettiche e il colore e gusto devono essere conferiti esclusivamente dal frutto impiegato e dall’anice.

REQUISITI DI ETICHETTATURA

  • Il termine «pacharán» può essere utilizzato come denominazione legale solo se la bevanda è prodotta in Spagna; in caso contrario, tale termine  può essere
    utilizzato esclusivamente a complemento della denominazione legale «Bevanda spiritosa aromatizzata a base di prugnole», a condizione di essere accompagnato dalla menzione: «prodotta in…», seguita dal nome dello Stato membro o paese terzo di produzione.


Bevanda spiritosa ottenuta con alcol etilico di origine agricola o un distillato di origine agricola o una o più bevande spiritose o una combinazione di tali prodotti, edulcorata ed addizionata di uno o più aromi, prodotti di origine agricola o prodotti alimentari.

REQUISITI DI COMPOSIZIONE

  • Tenore minimo di edulcoranti, espresso in zucchero invertito, di:
    — 70 grammi per litro per i liquori di ciliegia o di ciliegia acida il cui alcol etilico è costituito esclusivamente da acquavite di ciliegie o di ciliegie acide;
    — 80 grammi per litro per i liquori aromatizzati esclusivamente alla genziana o a piante simili o all’assenzio;
    — 100 grammi per litro in tutti gli altri casi;
  • Titolo alcolometrico volumico minimo  15 % vol.
  • E’ consentito l’ utilizzo di  sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche. Tuttavia, i seguenti liquori possono essere aromatizzati solo con alimenti
    aromatizzanti, preparazioni aromatiche e sostanze aromatizzanti naturali:
    a) liquori di frutta:
    — ananas (Ananas),
    — agrumi (Citrus L.),
    — bacche di olivello spinoso (Hippophae rhamnoides L.),
    — gelsi (Morus alba, Morus rubra),
    — ciliege acide (Prunus cerasus),
    — ciliege (Prunus avium),
    — ribes neri (Ribes nigrum L.),
    — more artiche (Rubus arcticus L.),
    — frutti del rovo camemoro (Rubus chamaemorus L.),
    — lamponi (Rubus idaeus L.),
    — mortelle di palude selvatiche (Vaccinium oxycoccos L.),
    — mirtilli (Vaccinium myrtillus L.),
    — mirtilli rossi (Vaccinium vitis-idaea L.);
    b) liquori di piante:
    — genepì (Artemisia genepi),
    — genziana (Gentiana L.),
    — menta (Mentha L.),
    — anice (Pimpinella anisum L.).

REQUISITI DI ETICHETTATURA

  • La denominazione legale di  «liquore» può essere utilizzata in tutti gli Stati membri e:
    — per i liquori prodotti dalla macerazione di ciliegie acide o ciliegie (Prunus cerasus o Prunus avium) in alcol etilico di origine agricola, può essere utilizzata la denominazione legale «Guignolet» o «češnjevec», con o senza il termine «liquore».
    — per i liquori prodotti dalla macerazione di ciliegie acide (Prunus cerasus) in alcol etilico di origine agricola, può essere utilizzata la denominazione legale «Ginja» o «Ginjinha» o «višnjevec», con o senza il termine «liquore»;
    — per i liquori il cui tenore alcolico proviene esclusivamente dall’impiego di rum, può essere utilizzata la denominazione legale «Punch au rhum», con o senza il termine «liquore»;
    — per i liquori contenenti latte o prodotti lattiero-caseari, la denominazione legale «crema» può essere completata con il nome della materia prima impiegata per conferire al liquore il suo gusto predominante, con o senza il termine «liquore».
  • Per tenere conto di metodi di produzione stabiliti, nella descrizione, nella presentazione e nell’etichettatura dei liquori prodotti nell’Unione, per i quali sia impiegato alcol etilico di origine agricola o distillato di origine agricola possono essere utilizzati i seguenti termini composti:
    — prune brandy,
    — orange brandy,
    — apricot brandy,
    — cherry brandy,
    — solbaerrom o rum di ribes neri.
  • Il termine composto deve essere indicato sulla stessa riga, in caratteri di tipo, dimensione e colore uniformi e il termine «liquore» deve figurare immediatamente accanto in caratteri di dimensioni non inferiori a quelle del termine composto.
  • Se l’alcol di questi liquori non proviene dalla bevanda spiritosa indicata, sull’etichetta deve essere riportata l’origine dell’alcol utilizzato, nello stesso campo visivo del termine composto e del termine «liquore». Tale riferimento è espresso con l’indicazione del tipo di alcol agricolo utilizzato oppure con l’indicazione «alcole agricolo» preceduta dai termini «fabbricato a partire da …» o «elaborato con …» o «a base di …».
  • La denominazione legale «liquore» può essere completata dal nome di un aroma o di un prodotto alimentare che conferisce il gusto predominante alla bevanda
    spiritosa, a condizione che il gusto sia conferito da alimenti aromatizzanti, preparazioni aromatiche e sostanza aromatizzanti naturali ottenute dalla materia prima indicata nel nome dell’aroma o del prodotto alimentare, completato ove necessario da sostanze aromatizzanti al fine di rafforzare il gusto di tale materia prima.


Liquore avente un tenore minimo di edulcoranti di 250 grammi per litro espresso in zucchero invertito.

REQUISITI DI COMPOSIZIONE

  • Titolo alcolometrico volumico minimo 15 % vol.
  • Utilizzo sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche: vale quanto detto per i liquori.
  • E’ vietato l’ utilizzo di latte prodotti lattiero-caseari.

REQUISITI DI ETICHETTATURA

  • Il frutto o ogni altra materia prima utilizzato nella denominazione legale deve essere il frutto o la materia prima che conferisce a tale bevanda
    spiritosa il suo gusto predominante.
  • La denominazione legale può essere completata con il termine «liquore».
  • La denominazione legale «crème de cassis» può essere utilizzata solo per i liquori prodotti con ribes neri e aventi un tenore di edulcoranti superiore
    a 400 grammi per litro espresso in zucchero invertito.


Liquore ottenuto dalla macerazione di prugnole nel gin, con eventuale aggiunta di succo di prugnole.

REQUISITI DI COMPOSIZIONE

  • Titolo alcolometrico volumico minimo 25 % vol.
  • Sono consentite solo sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche naturali.

REQUISITI DI ETICHETTATURA

  • La denominazione legale può essere completata con il termine «liquore».


Liquore incolore aromatizzato all’anice che soddisfa i requisiti di seguito riportati:

REQUISITI DI COMPOSIZIONE

  • Contiene distillati di anice verde (Pimpinella anisum L.), di anice stellato (Illicium verum L.) o di altre erbe aromatiche.
  • Ha un tenore di edulcoranti non inferiore a 350 grammi per litro, espresso in zucchero invertito.
  • Possiede un tenore di anetolo naturale non inferiore a 1 grammo per litro e non superiore a 2 grammi per litro.
  • Titolo alcolometrico volumico minimo 38 % vol.
  • Per quanto riguarda utilizzo di sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche vale quanto detto per la categoria 33 (Liquori).
  • Non è consentita l’ aggiunta di coloranti.

REQUISITI DI ETICHETTATURA

  • La denominazione legale può essere completata con il termine «liquore».


Il maraschino, marrasquino o maraskino è il liquore incolore che viene aromatizzato principalmente da un distillato di marasche o del prodotto della macerazione di ciliegie o di parte di tale frutto in alcol etilico di origine agricola o in un distillato di marasche.

REQUISITI DI COMPOSIZIONE

  • Tenore di edulcoranti non inferiore a 250 grammi per litro, espresso in zucchero invertito.
  • Titolo alcolometrico volumico minimo 24 % vol.
  • Utilizzo di sostanze aromatizzanti e di preparazioni aromatiche: vale quanto detto per la categoria “Liquori” (categoria 33).
  • Non è consentita l’ aggiunta di coloranti.

REQUISITI DI ETICHETTATURA

  • La denominazione legale può essere completata con il termine “liquore”


Il Nocino, detto anche Orehovec è il liquore che viene aromatizzato principalmente mediante la macerazione, eventualmente seguita dalla distillazione, di noci verdi intere (Juglans regia L.).

REQUISITI DI COMPOSIZIONE

  • Tenore di edulcoranti non inferiore a 100 grammi per litro, espresso in zucchero invertito.
  • Titolo alcolometrico volumico minimo 30 % vol.
  • Aggiunta di sostanze aromatizzanti o di preparazioni aromatiche: vale quanto detto per i liquori (categoria 33)

REQUISITI DI ETICHETTATURA

  • La denominazione legale può essere accompagnata dal termine “liquore”


Il liquore a base di uova (advocaat o avocat o advokat) viene prodotto a partire da alcol etilico di origine agricola, distillato di origine agricola o bevanda spiritosa, o una combinazione di tali prodotti, i cui ingredienti sono tuorlo d’uovo di qualità, albume e zucchero o miele, o entrambi. Può essere aromatizzato oppure no.

REQUISITI DI COMPOSIZIONE

  • Tenore di zucchero o di miele minimo 150 grammi per litro espresso in zucchero invertito.
  • Tenore di tuorlo d’uovo puro minimo 140 grammi per litro di prodotto finito. Se vengono utilizzate uova diverse dalle uova di gallina della specie Gallus gallus, ciò deve essere dichiarato sull’etichetta.
  • Titolo alcolometrico volumico minimo 14 % vol.
  • E’ consentito l’ utilizzo di  alimenti aromatizzanti, sostanze aromatizzanti o preparazioni aromatiche.
  • E’ consentito l’ utilizzo di  latte e di prodotti lattiero-caseari.


Il liquore all’uovo viene prodotto a partire da alcole etilico di origine agricola, distillato di origine agricola o bevanda spiritosa, o una combinazione di tali prodotti, i cui ingredienti caratteristici sono tuorlo d’uovo di qualità, albume e zucchero o miele, o entrambi.

REQUISITI DI COMPOSIZIONE

  • Tenore minimo di zucchero o miele 150 grammi per litro di prodotto, espresso in zucchero invertito.
  • Tenore di tuorlo d’uovo minimo 70 grammi per litro di prodotto finito.
  • Titolo alcolometrico volumico minimo 15 % vol.
  • Sono ammessi  solo alimenti aromatizzanti, sostanze aromatizzanti e preparazioni aromatiche naturali.
  • E’ ammesso l’ impiego di latte e di prodotti lattiero-caseari.


Il mistrà è la bevanda spiritosa incolore aromatizzata con anice o con anetolo naturale.

REQUISITI DI COMPOSIZIONE

  • Tenore di anetolo non inferiore a 1 grammo per litro e non superiore a 2 grammi per litro.
  • Può essere eventualmente addizionata con un distillato di erbe aromatiche.
  • Non è ammesso l’ utilizzo di edulcoranti.
  • Titolo alcolometrico volumico minimo 40 % e  massimo  47 % vol.
  • Può essere aromatizzato solo con preparazioni aromatiche e sostanze aromatizzanti naturali.
  • Non è ammesso l’ utilizzo di coloranti.


E’ ottenuta mediante aromatizzazione di vino o prodotti vitivinicoli e di alcole etilico di origine agricola con aromi naturali di chiodi di garofano o di cannella o di entrambi. Per la sua produzione si possono utilizzare i seguenti procedimenti (sia ingolarmente che in combinazione):

  • macerazione o distillazione
  • distillazione dell’alcole in presenza di parti delle piante suddette
  • aggiunta di sostanze aromatizzanti di chiodi di garofano o di cannella

REQUISITI DI COMPOSIZIONE

  • Titolo alcolometrico volumico minimo 15 %.
  • Aromatizzazione solo con sostanze aromatizzanti, preparazioni aromatiche o altri aromi  a condizione che l’aroma delle spezie di cui sopra sia predominante.
  • Contenuto di vino o di prodotti vitivinicoli massimo 50 % sul prodotto finito.


Il Berenburg o Beerenburg è la bevanda spiritosa che soddisfa i seguenti requisiti:

  • Viene ottenuta da alcole etilico di origine agricola mediante macerazione di frutti o di piante o di parti di frutti o di piante;
  • Contiene come aroma specifico un distillato di radici di genziana (Gentiana lutea L.), di bacche di ginepro (Juniperus communis L.) e di foglie di alloro (Laurus nobilis L.);

REQUISITI DI COMPOSIZIONE

  • Colore variabile dal marrone chiaro al marrone scuro.
  • Può essere edulcorata fino al un massimo di 20 grammi per litro di prodotti edulcoranti, espresso in zucchero invertito.
  • Titolo alcolometrico minimo 30 % vol.
  • Può essere aromatizzato solo con preparazioni aromatiche e sostanze aromatizzanti naturali.


Il nettare di miele o di idromele viene ottenuto mediante aromatizzazione di una miscela di soluzione di miele fermentata e distillato di miele o alcole etilico di origine agricola.

REQUISITI DI COMPOSIZIONE

  • Minimo 30 % vol. di soluzione di miele fermentata.
  • Titolo alcolometrico volumico minimo 22 %.
  • Può essere aromatizzato solo con preparazioni aromatiche e sostanze aromatizzanti naturali, purché il gusto di miele sia predominante.
  • Può essere edulcorato solo con miele.



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Gelsomino Panico

Ciao, sono Gelsomino Panico; vivo a Capaccio Paestum, bellissimo luogo situato a Sud  di SALERNO. Ho creato AEA CONSULENZE ALIMENTARI  con l' obiettivo di aiutare le piccole aziende di produzione alimentare a risolvere i problemi riguardanti la gestione dei costi, la gestione  della qualità, la sicurezza alimentare, la normativa e lo sviluppo dei prodotti e processi alimentari; opero sia in modalità ONLINE che in modalità OFFLINE. Per conoscermi meglio: