Ai sensi dell’art. 3.3, l’allusione è il riferimento diretto o indiretto ad una o più denominazioni legali / indicazioni geografiche, fatto su alimenti diversi da una bevanda spiritosa (eccetto liquore).
Condizione base è che l’alcole utilizzato nella preparazione del prodotto alimentare in questione provenga esclusivamente dalla bevanda spiritosa o dalle bevande spiritose cui fa riferimento l’allusione (requisito della genuinità). Il rischio, altrimenti, è quello di avere l’allusione ad una bevanda pregiata, quando in realtà solo una parte dell’alcol è ad essa attribuibile. Un’eccezione a questa regola è costituita dall’alcol presente negli aromi, nei coloranti e negli altri ingredienti utilizzati per la realizzazione del prodotto alimentare.
Rispetto al caso del termine composto, qui la bevanda spiritosa non è tanto la protagonista del prodotto finito, quanto un ingrediente aggiunto per caratterizzarne il sapore.
L’allusione è utile, per l’appunto, in quanto consente di utilizzare la denominazione legale di una bevanda spiritosa per descrivere il gusto di un altro alimento.
Tale altro alimento può essere:
- una bevanda analcolica (il prodotto finito sarà alcolico, es. Cola-Rum) o un alimento diverso da una bevanda (il prodotto finito potrà essere o meno alcolico, es. Babà al rum).
In quest’ultimo caso (parliamo di alimenti solidi o semi-solidi), l’allusione è ammessa in via eccezionale non solo quando sia stata effettivamente aggiunta la bevanda spiritosa allusa, ma anche quando si sia utilizzato un aroma che ne IMITI il gusto, a condizione di specificare che si tratti di un mero aroma (“cioccolato con aroma di rum”) e purché non si tratti di una bevanda facente parte di una indicazione geografica qualificata, nel qual caso l’allusione è lecita solo la bevanda è stata effettivamente utilizzata (“Sbrisolona alla grappa di Amarone”).
- una bevanda alcolica NON spiritosa (titolo alcolometrico < 15% vol.), come “Vermouth Rum” o un liquore, come “Liquore al Cioccolato e Rum”.
L’allusione, per essere lecita, deve essere riportata sullo stesso campo visivo della denominazione legale del prodotto finito, in una riga diversa, con caratteri grandi non più della metà. Gli ingredienti alcolici vanno indicati o nell’allusione stessa, o in uno spazio separato ma sempre sullo stesso campo visivo, in ordine decrescente per quantità, con accanto la percentuale di volume di alcole sul totale di alcole puro del prodotto. N.B.: non sono previste regole su tipologia e grandezza dei caratteri di questo elenco.
In entrambi i casi, se l’aggiunta riguarda una bevanda spiritosa facente parte di una indicazione geografica, l’allusione alla stessa è lecita solo se la quantità di bevanda addizionata sia sufficiente a conferire una caratteristica essenziale al prodotto finito.
L’ipotesi di liquore cui si aggiunga una bevanda spiritosa potrebbe essere anche una miscela. Quali regole si applicano, allora, quelle per le miscele o per le allusioni? Le miscele sono caratterizzate dal fatto che nessuna bevanda spiritosa prevale sulle altre in termini di quantità e sapore, mentre i prodotti per cui si ammettono le allusioni vedono la bevanda spiritosa aggiunta, di solito in modeste quantità, a fini aromatici. La risposta alla domanda va data, pertanto, caso per caso, a seconda delle proporzioni degli ingredienti alcolici. A livello di etichetta, miscele e allusioni sono simili, ma in queste ultime le denominazioni legali delle bevande spiritose di partenza figurano nell’allusione stessa, mentre nelle prime solo nell’elenco ingredienti alcolici.
N.B.: si applica la regola del QUID, e pertanto si dovrà indicare la percentuale in peso della bevanda spiritosa aggiunta sul totale dell’alimento finito. Si noti altresì che la percentuale così indicata è ulteriore e diversa rispetto a quella del volume sul totale di alcole puro. Il consiglio è, dunque, indicare il QUID in un’altra parte dell’etichetta.
Per schematizzare
- Bevanda spiritosa + ingrediente non alcolico –> termine composto
Il termine composto “categoria della bevanda spiritosa di partenza” + “ingrediente” può aggiungersi alla denominazione legale per descrivere il prodotto (stesso campo visivo della denominazione legale del prodotto, riga diversa, formato non più grande di quest’ultima).
Se il prodotto rispetta i requisiti di “liquore” o di ”crema”, il termine composto “liquore/crema” + “categoria della bevanda spiritosa di partenza” può aggiungersi o anche sostituirsi alla denominazione legale.
- Bevanda non alcolica o alimento solido + bevanda/e spiritosa/e –> allusione
L’allusione “denominazione legale alimento di partenza” + “categoria/e bevanda/e spiritosa/e” può aggiungersi alla denominazione legale per descrivere il prodotto.
- Bevanda alcolica + bevanda/e spiritosa/e –> allusione
L’allusione “denominazione legale bevanda di partenza” + “categoria/e bevanda/e spiritosa/e” può aggiungersi alla denominazione legale per descrivere il prodotto (SE si opta per lo stesso campo visivo della denominazione legale del prodotto, va scritta su riga diversa, in formato non più grande della metà di quest’ultima + sempre necessaria l’indicazione nello stesso campo visivo dell’allusione degli ingredienti alcolici in ordine decrescente di quantità e percentuale di volume di alcole sul totale. N.B.: non sono previste regole su tipologia e grandezza dei caratteri di questo elenco).
- Liquore + bevanda/e spiritosa/e –> allusione
L’allusione “Liquore” + “categoria/e bevanda/e spiritosa/e” può aggiungersi alla denominazione legale per descrivere il prodotto (SE si opta per lo stesso campo visivo della denominazione legale del prodotto, va scritta su riga diversa, in formato non più grande della metà di quest’ultima + sempre necessaria l’indicazione nello stesso campo visivo dell’allusione degli ingredienti alcolici in ordine decrescente di quantità e percentuale di volume di alcole sul totale. N.B.: non sono previste regole su tipologia e grandezza dei caratteri di questo elenco).
- Bevanda spiritosa + bevanda spiritosa –> miscela o assemblato
È una miscela (bevande di categoria diversa) o assemblato (stessa categoria). La denominazione legale può essere quella della bevanda spiritosa di cui vengono riscontrati gli standard tipici (sempre per gli assemblati), oppure “bevanda spiritosa” o “bevanda alcolica”, a seconda dei casi. Le denominazioni legali delle bevande spiritose di partenza possono essere indicate solo nell’“elenco ingredienti alcolici” (opzionale), scritte in ordine decrescente di quantità con accanto la percentuale di alcole sul totale in volume dell’alcole puro, nello stesso campo visivo e con carattere uniforme, non superiore al 50% della denominazione legale del prodotto. Accanto all’elenco occorre riportare la dicitura “miscela”, “assemblato” e similari, se non già aggiunta alla denominazione legale.