DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE OBBLIGATORIA
La dichiarazione nutrizionale obbligatoria deve riportare le indicazioni seguenti:
- il valore energetico
- grassi
- acidi grassi saturi
- carboidrati
- zuccheri
- proteine
- sale
Accanto alla tabella dei valori nutrizionali può essere riportata una dicitura indicante che il contenuto di sale è dovuto esclusivamente al sodio naturalmente presente nel prodotto se non vi è sale aggiunto.
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE FACOLTATIVA
La dichiarazione nutrizionale obbligatoria può essere integrata con l’indicazione delle quantità di uno o più dei seguenti elementi:
- acidi grassi monoinsaturi
- acidi grassi polinsaturi
- polioli
- amido
- fibre
- determinati sali minerali o vitamine se presenti in quantità significativa (15 % dei valori nutritivi di riferimento; 7,5 % nel caso delle bevande)
DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE DI VITAMINE E SALI MINERALI
Le vitamine ed i sali minerali possono essere riportati solamente se presenti in quantità significative, cioè se il quantitativo è uguale o superiore al 15% (7,5% nel caso delle bevande) del fabbisogno giornaliero. Le vitamine e i sali minerali che si possono riportare in etichetta e i relativi fabbisogni giornalieri per individui adulti (con unità di misura e valori che seguono il nome della vitamina/sale minerale) sono i seguenti:
VITAMINE CHE SI POSSONO DICHIARARE
| VITAMINA |
UNITA’ DI MISURA |
FABBISOGNO GIORNALIERO |
15% |
7,5% |
| Vitamina A |
microgrammi |
800 |
120 |
60 |
| Vitamina D |
microgrammi |
5 |
1 |
0,5 |
| Vitamina E |
mg |
12 |
2 |
1 |
| Vitamina K |
microgrammi |
75 |
12 |
6 |
| Vitamina C |
mg |
80 |
12 |
6 |
| Tiamina (mg) 1,1 |
mg |
1,1 |
0,2 |
0,1 |
| Riboflavina (mg) 1,4 |
mg |
1,4 |
0,2 |
0,1 |
| Niacina |
mg |
16 |
2,5 |
1,3 |
| Vitamina B6 (mg) 1,4 |
mg |
1,4 |
0,2 |
0,1 |
| Acido folico (μg) 200 |
microgrammi |
200 |
30 |
15 |
| Vitamina B12 (μg) 2,5 |
microgrammi |
2,5 |
0,5 |
0,3 |
| Biotina |
microgrammi |
50 |
7,5 |
4 |
| Acido pantotenico (mg) 6 |
mg |
6 |
1 |
0,5 |
SALI MINERALI CHE SI POSSONO DICHIARARE
| SALE MINERALE |
UNITA’ DI MISURA |
FABBISOGNO GIORNALIERO |
15% |
7,5% |
| Potassio |
mg |
2000 |
300 |
150 |
| Cloruro |
mg |
800 |
120 |
60 |
| Calcio |
mg |
800 |
120 |
60 |
| Fosforo |
mg |
700 |
105 |
53 |
| Magnesio |
mg |
375 |
56 |
28 |
| Ferro |
mg |
14 |
7 |
4 |
| Zinco |
mg |
10 |
1,5 |
1 |
| Rame |
mg |
1 |
0,2 |
0,1 |
| Manganese |
mg |
2 |
0,3 |
0,2 |
| Fluoro |
mg |
3,5 |
0,5 |
0,3 |
| Selenio |
microgrammi |
55 |
8 |
4 |
| Cromo |
microgrammi |
40 |
6 |
3 |
| Molibdeno |
microgrammi |
50 |
8 |
4 |
| Iodio |
microgrammi |
150 |
22 |
11 |
Se si decide di riportare il contenuto di vitamine o di sali minerali (qualora essi siano presenti in quantità superiori al 15% del fabbisogno) nella tabella dei valori nutrizionali bisogna inserire una colonna in cui vengono riportate le % rispetto al fabbisogno giornaliero e, in cima alla colonna, la dicitura: “Assunzioni di riferimento per un adulto medio (8400kj/2000kcal)”
Tuttavia, le % rispetto ai valori di riferimento non sono obbligatorie per le indicazioni obbligatorie (grassi, proteine, carboidrati, ecc.)
CONSUMI DI RIFERIMENTO DEGLI ELEMENTI NUTRITIVI OBBLIGATORI
I fabbisogni giornalieri per un individuo adulto riferiti agli elementi nutritivi da riportare obbligatoriamente sono i seguenti:
- Energia 8400 kJ/2000 kcal
- Grassi totali 70 g
- Acidi grassi saturi 20 g
- Carboidrati 260 g
- Zuccheri 90 g
- Proteine 50 g
- Sale 6 g
CALCOLO DEI VALORI NUTRIZIONALI
I valori nutrizionali vengono calcolati mediante coefficienti di conversione e si riferiscono a 100 grammi di alimento così com’è venduto. Eventualmente possono riguardare l’alimento pronto per il consumo, a condizione che le modalità di preparazione siano descritte in modo sufficientemente particolareggiato.
MODALITA’ DI DETERMINAZIONE DEI VALORI NUTRIZIONALI (Regolamento UE 1169/2011, Art. 31)
I valori dichiarati sono valori medi stabiliti, a seconda dei casi, sulla base di:
ANALISI CHIMICA DEL PRODOTTO EFFETTUATA IN LABORATORIO
(Porto un campione di prodotto in laboratorio e faccio fare l’ analisi)
CALCOLO EFFETTUATO A PARTIRE DAI VALORI NOTI O EFFETTIVI DEGLI INGREDIENTI
(Faccio riferimento a valori nutrizionali noti, determinati in laboratorio, dei singoli ingredienti che costituiscono la ricetta)
CALCOLO EFFETTUATO A PARTIRE DA DATI GENERALMENTE STABILITI ED ACCETTATI
(Faccio riferimento ai valori nutrizionali degli ingredienti che reperisco nei database ufficiali)
Ne approfitto per informarti che abbiamo messo a punto un programma per il calcolo dei valori nutrizionali in vendita online tramite questo sito.
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COEFFICIENTI DI CONVERSIONE
Per il calcolo dell’ energia bisogna tenere conto dei coefficienti di conversione di ogni singolo elemento nutritivo riferiti ad 1 grammo:
carboidrati: 17 kJ (4 kcal)
polioli(*): 10 kJ (2,4 kcal)
proteine: 17 kJ (4 kcal)
grassi: 37 kJ (9 kcal)
salatrim(*): 25 kj (6 kcal)
alcol etilico(*): 29 kJ (7 kcal)
acidi organici(*): 13 kJ (3 kcal)
fibre(*): 8 kJ (2 kcal)
eritritolo(*): 0 kj (0 kcal)
I parametri nutrizionali con asterisco(*) sono facoltativi
Cosa è il SALATRIM ?
E’ l’ acronimo di: Short And Long chain Acyl TRIglyceride Molecule (Molecola di trigliceridi acilici a catena corta e lunga)
E’ un ingrediente alimentare utilizzato come sostituto a ridotto apporto energetico dei grassi alimentari, in accordo con il Regolamento EU N. 258/97 sui nuovi ingredienti alimentari.
Nel 1999 l’azienda Danisco ha chiesto l’approvazione in Gran bretagna per l’utilizzo del salatrim come ingrediente negli alimenti. Nel 2001 il Comitato Scientifico per i Prodotti Alimentari della EFSA ha emesso il suo parere, dichiarando il salatrim e le sue varianti sicure per il consumo umano.
E’ un polialcol naturalmente presente nella frutta e nei cibi fermentati.
È utilizzato con successo come dolcificante naturale in quanto ha zero calorie e un ottimo sapore; è senza retrogusti.
A livello industriale è ottenuto da substrati zuccherini mediante fermentazionee ad opera di lieviti osmofili selezionati.
PRESENTAZIONE DEI VALORI NUTRIZIONALI (Allegato XV del regolamento UE 1169/2011)
I valori nutrizionali possono essere presentati sia sotto forma di tabella, sia sotto forma lineare (se lo spazio a disposizione sull’ imballo è insufficiente). Ciò che è tassativo è l’ ordine con cui devono essere riportati, che è il seguente:
- energia (kJ/kcal)
- grassi (g)
- acidi grassi saturi (g)
- acidi grassi monoinsaturi (g)
- acidi grassi polinsaturi (g)
- carboidrati (g)
- zuccheri (g)
- polioli (g)
- amido (g)
- fibre (g)
- proteine (g)
- sale (g)
- vitamine e sali minerali (unità di misura in milligrammi o in microgrammi a seconda dei casi, come riportato precedentemente nella tabella)
Gli elementi nutritivi riportati in rosso sono obbligatori; quelli riportati in verde sono facoltativi.
ESPRESSIONE DEI VALORI NUTRIZIONALI PER PORZIONE O UNITA’ DI CONSUMO
I valori nutrizionali possono essere riferiti, oltre che a 100 grammi di prodotto, anche per porzione e/o unità di consumo a condizione che:
- la porzione sia quantificata sull’ etichetta.
- sia indicato il numero di porzioni o unità contenute nell’ unità di vendita.
Ad esempio, una bottiglia di Coca Cola, riporterà in etichetta che la porzione corrisponde ad un bicchiere di 250 cc e che il contenuto della bottiglia (1,5 litri) equivale a 6 porzioni. In questo caso la tabella avrà due colonne: una con i valori riferiti a 100 cc e l’ altra con i valori riferiti ad una porzione (250 cc)
PRODOTTI AI QUALI NON SI APPLICA L’ OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE NUTRIZIONALE
L’ obbligo della dichiarazione nutrizionali non si applica a:
1-PRODOTTI NON TRASFORMATI COSTITUITI DA UN SOLO INGREDIENTE O UNA SOLA CATEGORIA DI INGREDIENTI
Sono i prodotti costituiti da un solo ingrediente che non hanno subìto trattamenti in grado di arrecare una modifica della sua composizione iniziale: frutta e verdura surgelate, carne disossata o tritata, cereali frantumati senza separazione dei tessuti tegumentali, verdura lavata e confezionata
2-PRODOTTI COSTITUITI DA UN SOLO INGREDIENTE O DA UNA SOLA CATEGORIA DI INGREDIENTI E SOTTOPOSTI UNICAMENTE A PROCESSO DI MATURAZIONE
Prodotti la cui maturazione è avvenuta attraverso un trattamento, così come definito dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera m) del Regolamento CE 852/2004, ovvero una “qualsiasi azione che provoca una modificazione sostanziale del prodotto iniziale compresi trattamento termico, affumicatura, stagionatura, essiccazione, marinatura, estrusione o una combinazione di tali procedimenti”, purché non siano stati aggiunti altri ingredienti rispetto a quello primario o agli ingredienti che rientrano in un’unica categoria di ingredienti: stoccafisso, salmone affumicato, uva sultanina, prodotti ittici marinati
3-ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO, COMPRESE QUELLE CHE CONTENGONO COME SOLI INGREDIENTI ANIDRIDE CARBONICA E/O AROMI:
acqua liscia, acqua gassata artificialmente, acqua gassata naturale, acqua con aggiunta di aromi.
4-BEVANDE CON CONTENUTO ALCOLICO SUPERIORE ALL’ 1,2% IN VOLUME (Articolo 16 , paragrafo 4 del regolamento UE 1169/2011) (Ad eccezione del vino):
birra (eccetto le birre analcoliche), superalcolici, anche contenenti altri ingredienti quali zucchero, erbe aromatiche, ecc
5-PIANTE AROMATICHE, SPEZIE E LORO MISCELE
-insaporitori costituiti da una o più speci di spezie e di erbe aromatiche
6-EDULCORANTI DA TAVOLA
-dolcificanti, anche in miscela
7-SALE E SUCCEDANEI DEL SALE
cloruro di sodio, cloruro di potassio, sali iposodici
8-ESTRATTI DI CAFFE’, ESTRATTI DI CICORIA, CHICCHI DI CAFFE’ INTERI O MACINATI, CHICCHI DI CAFFE’ DECAFFEINATI INTERI O MACINATI
9-INFUSIONI A BASE DI ERBE E DI FRUTTA, THE O ESTRATTI DI THE’ ANCHE DECAFFEINATI, ISTANTANEI, SOLUBILI, SENZA ALTRI INGREDIENTI AGGIUNTI TRANNE AROMI CHE NON NE MODIFICANO IL VALORE NUTRIZIONALE
10-ACETI DI FERMENTAZIONE, ANCHE CON AGGIUNTA DI AROMI
11-AROMI
12-ADDITIVI ALIMENTARI
13-COADIUVANTI TECNOLOGICI
14-ENZIMI ALIMENTARI
15-GELATINA
16-COMPOSTI DI GELIFICAZIONE PER MARMELLATE E CONFETTURE (pectine)
17-LIEVITI (bicarbonato di sodio, bicarbonato di ammonio, lievito di birra)
18-GOMME DA MASTICARE
19-ALIMENTI CONFEZIONATI IN IMBALLAGGI O CONTENITORI LA CUI SUPERFICIE DISPONIBILE E’ INFERIORE A 25 cmq (esempi: bustine monodose di spezie, bustine monodose di ketchup, vaschettine monodose di confettura)
20-ALIMENTI, ANCHE CONFEZIONATI IN MANIERA ARTIGIANALE, FORNITI DIRETTAMENTE DAL FABBRICANTE DI PICCOLE QUANTITA’ DI PRODOTTI AL CONSUMATORE FINALE O A STRUTTURE LOCALI DI VENDITA AL DETTAGLIO CHE FORNISCONO DIRETTAMENTE AL CONSUMATORE FINALE
Per quanto riguarda quest’ ultimo caso, i ministeri dello sviluppo economico e della salute hanno emesso la CIRCOLARE del 16 NOVEMBRE 2016 con la quale forniscono alcuni chiarimenti in merito. L’ esenzione riguarda:
I fabbricanti di piccole quantità di prodotti, cioè i fabbricanti (comprese le imprese artigianali ed agricole) che rispettano i requisiti per poter essere considerati microimprese (aziende con meno di 10 dipendenti e con un fatturato annuo inferiore ai 2 milioni di euro). A condizione che effettuino:
- La fornitura di piccole quantità di prodotto direttamente al consumatore finale, (quindi, senza l’ intervento di intermediari), mediante spacci aziendali, mercati locali, sagre, ecc;
- La fornitura, a livello locale; si intende la provincia in cui è ubicata l’ Azienda e le province limitrofe.
In definitiva, per essere esentati dalla dichiarazione dei valori nutrizionali bisogna essere una microimpresa, bisogna fornire piccole quantità di prodotto, bisogna fornirli a livello locale (provincia in cui è ubicata l’ azienda a province limitrofe) direttamente al consumatore o direttamente a strutture di vendita al dettaglio, senza l’ intervento di intermediari.
Personalmente nutro delle perplessità riguardo a questa circolare soprattutto per quanto riguarda il concetto di “piccole quantità di prodotto” (che significa? quanto prodotto?) e perchè non condivido il fatto che ci debbano essere delle esenzioni; il consumatore ha il diritto di essere informato a prescindere dalle dimensioni dell’ azienda e dalle modalità di vendita.
Io consiglio comunque di dichiarare i valori nutrizionali; i consumatori sono sempre piu’ sensibili agli aspetti salutistici di ciò che mangiano, leggono le etichette e penalizzano i prodotti con carenza di informazioni.
PRODOTTI ALIMENTARI NON ASCRIVIBILI AI PRODOTTI PRECONFEZIONATI
L’ obbligo della dichiarazione dei valori nutrizionali non si applica anche ai prodotti alimentari non preconfezionati, vale a dire:
- ai prodotti incartati in presenza del’ acquirente (es: mozzarella messa in busta al momento, olive in salamoia messe in vaschetta, salumi affettati e incartati al momento, ecc.)
- ai prodotti anche non incartati in presenza dell’ acquirente ma che non hanno i requisiti dei prodotti preconfezionati (es.: tranci di formaggio esposti nel banco salumeria, vaschette in polistirolo di carne esposte nel banco macelleria).
ARROTONDAMENTO DEI VALORI NUTRIZIONALI
(linee guida del Ministero della Salute)
Una volta determinati o calcolati i valori nutrizionali con uno dei metodi precedentemente descritti, essi devono essere arrotondati secondo quanto riportato nella tabella seguente:

TOLLERANZE ANALITICHE APPLICABILI IN FASE DI CONTROLLO UFFICIALE (Linee guida del Ministero della salute)
I valori dichiarati di energia e di nutrienti devono essere intesi come valori medi che meglio rappresentano le quantità contenute nell’ alimento anche in relazione alle naturali variabilità riscontrabili.
I valori dichiarati devono essere compresi nei limiti di tolleranza in eccesso ed in difetto per tutta la shelf life del prodotto. Tali tolleranze sono riportate nelle seguenti tabelle:
TOLLERANZE PER ALIMENTI DIVERSI DAGLI INTEGRATORI ALIMENTARI

ESEMPIO DI TOLLERANZE APPLICABILI A VALORI NUTRIZIONATI CALCOLATI
| Valori nutrizionali dichiarati
per 100 g |
Tolleranza in difetto |
Tolleranza in eccesso |
| energia |
1560/372 Kj/kcal |
|
|
| grassi |
2,3 g |
0,8 |
3,8 |
| di cui: acidi grassi saturi |
0,7 g |
0,0 |
1,5 |
| carboidrati |
66 g |
58 |
74 |
| di cui: zuccheri |
1,8 g |
0,0 |
3,8 |
| fibre |
12 g |
9,6 |
14,4 |
| proteine |
15 g |
12 |
18 |
| sale |
0,90 g |
0,525 |
1,275 |
| selenio |
47 mcg |
30 |
68 |
| iodio |
57 mcg |
37 |
83 |
TOLLERANZE AMMESSE PER GLI INTEGRATORI ALIMENTARI
Sono riportate nella seguente tabella:

tolleranze ammesse per gli integratori alimentari
Chiaramente, quando i valori nutrizionali sono oggetto di claim (ad esempio: ricco di fibre, a basso contenuto di grassi saturi, ricco di proteine, ecc.) devono essere rispettati i valori previsti dal regolamento CE 1924/2006 e, pertanto, in questi casi non vi sono tolleranze in più o in meno ( a seconda dei casi)
FORME DI PRESENTAZIONE SUPPLEMENTARI
LE RIPETIZIONI (art. 30 del regolamento UE 11696/2011)
Sul fronte del pack possono essere ripetute le seguenti informazioni nutrizionali:
-VALORE ENERGETICO (Ripetizione breve)
-VALORE ENERGETICO, GRASSI, ACIDI GRASSI SATURI, ZUCCHERI, SALE (Ripetizione lunga)
Le ripetizioni possono essere riferite a porzione, a condizione che la porzione sia indicata accanto alle dichiarazioni e che sull’ imballaggio sia indicato il numero di porzioni contenute nell’ unità di vendita.
In ogni caso, il valore energetico deve essere espresso anche su 100g (100 ml)
RIPETIZIONE BREVE
–Ripetizione del valore energetico per 100g (100 ml)
-Ripetizione del valore energetico sia per 100g( 100 ml) che per porzione (non è ammesso esprimere il valore energetico solo per porzione)
-In aggiunta all’ espressione per 100g (100 ml), il valore energetico può essere espresso anche in % rispetto al fabbisogno giornaliero sia per 100 g/ml, sia per porzione
RIPETIZIONE LUNGA
Le quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale possono essere espresse per 100g/ml oppure solamente per porzione; in ogni caso, il valore dell’ energia deve essere espresso sia per 100g/ml che per porzione.
In aggiunta, le quantità di grassi, acidi grassi saturi, zuccheri e sale possono essere espressi in % rispetto al fabbisogno giornaliero solo per porzione; in tal caso, l’ energia deve essere espressa sia per 100 g/ml che per porzione
NUTRIFORM BATTERY
Il 7 dicembre 2020 è stato pubblicato sulla gazzetta ufficiale il decreto interministeriale del 19/11/2020 recante la forma di presentazione e le condizioni di utilizzo del logo nutrizionale facoltativo complementare alla dichiarazione nutrizionale, in applicazione dell’ articolo 35 del regolamento UE 1169/2011. E’ di seguito riportato:

nutriform battery
NUTRIFORM BATTERY: CONDIZIONI DI UTILIZZO
Nel suddetto decreto del 19/11/2020, sono descritte la forma di presentazione e le condizioni di utilizzo del logo nutrizionale facoltativo complementare alla dichiarazione nutrizionale obbligatoria ed in applicazione dell’ art. 35 del regolamento UE 1169/2011
Come si può vedere, i nutrienti che si devono inserire nel logo corrispondono ai nutrienti individuati nella ripetizione lunga e la quantità di energia è riportata anche su 100g/ml, nel rispetto delle regole della ripetizione lunga
Il decreto prevede che il nutriform battery non si possa utilizzare per gli alimenti preconfezionati la cui superficie maggiore sia inferiore a 25 cmq e per i prodotti IGP, DOP, STG.
MANUALE D’ USO DEL NUTRIFORM BATTERY
Il 19 gennaio 2021 è stato pubblicato il manuale d’ uso del NUTRIFORM BATTERY consultabile sul sito del MiSE; ad esso si rimanda per approfondimenti.
L’ utilizzo del marchio da parte degli operatori è volontario ed a titolo gratuito ed è riservato a tutti i produttori e distributori di prodotti alimentari in Italia e nel mercato unico europeo.
Il diritto all’ utilizzo del logo viene riconosciuto gratuitamente a tutti gli operatori che ne comunichino la volontà registrandosi in una apposita sezione del sito del Ministero della Salute