Il consiglio dei ministri ha approvato il decreto legge che prevede sanzioni amministrative per gli operatori del settore alimentare che non rispettano le prescrizioni dettate dal regolamento UE 1169/2011 in merito alla fornitura delle informazioni da riportare sulle etichette dei prodotti alimentari.
Il decreto prevede che l’ ente preposto alla erogazione delle sanzioni è il dipartimento dell’ ispettorato centrale della tutela della qualità e della repressione delle frodi dei prodotti alimentari facente capo al ministero delle politiche agricole e forestali: ICQRF.
Esso sarà pubblicato a breve sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ma noi possiamo dare qualche anticipo sul contenuto:
- Sono previste sanzioni amministrative la cui entità varia in funzione del tipo di inadempienza;
- Le sanzioni si applicano agli operatori del settore alimentare così come definiti all’ articolo 8 punto 1 del regolamento UE 1169/2011: “L’operatore del settore alimentare responsabile delle informazioni sugli alimenti è l’operatore con il cui nome o con la cui ragione sociale è commercializzato il prodotto o, se tale operatore non è stabilito nell’Unione, l’importatore nel mercato dell’Unione”. Se, ad esempio, l’ operatore A si fa produrre e confezionare il prodotto, con il proprio marchio, dall’ operatore B, il responsabile delle informazioni è l’ operatore A;
- Nei confronti delle microimprese, le sanzioni sono ridotte fino alla metà. Si definisce microimpresa un’impresa che occupa meno di 10 persone e realizza un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di euro;
- Nei confronti delle organizzazioni senza scopo di lucro, le sanzioni non vengono applicate, a patto che l’ inadempienza non riguardi l’ omissione della dichiarazione degli allergeni e/o della data di scadenza;
Nella tabella che segue viene riportato un riepilogo delle sanzioni:
Per quanto riguarda l’ adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni della normativa europea, il decreto prevede:
- Adeguamento della normativa nazionale a quanto previsto dalla direttiva 2011/91/UE relativa alle diciture che consentono di identificare la partita alla quale appartiene la derrata alimentare;
- Disposizioni in materia di distributori automatici;
- Disposizioni in materia di prodotti alimentari non preimballati;
- Disposizioni in materia di prodotti non destinati al consumatore finale (B2B);
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