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‘Affermazioni nutrizionali‘ e dichiarazioni nutrizionali nell’etichetta dei prodotti alimentari pubblicata, nel Vecchio Continente, alle categorie di alcune vitamine – es B1, B2, B3 – piuttosto che ai nomi delle sostanze (ie tiammina, riboflavina, niacina).
I vari regolamenti UE, a loro volta, indicano sia le categoria generale e le sottocategorie (gruppi) di vitamine, sia i loro nomi specifici. Quand’anche tali nomi corrispondono alla singola categoria in un gruppo vitaminico.
I consumatori, d’altra parte, hanno più dimestichezza con le categorie delle vitamine di ciascun gruppo che con i nomi delle relative sostanze. Come designare allora le vitamine? Un approfondimento.
1) Integratori alimentari
Integratori alimentari La Direttiva 2002/42/CE precisa che le etichette degli integratori alimentari devono riportare ‘il nome delle categoria di sostanze nutritive’- definite, ai fini dell’applicazione della direttiva, come ‘vitamine’ e ‘minerali’ (articolo 2.2) – ‘o altre sostanze che caratterizzano il prodotto o una indicazione relativa alla natura di tali sostanze‘ (articolo 6.3.a). (1)
Le’Vitamine e minerali consentiti nella fabbricazione di integratori alimentari‘ di cui in Allegato i comprendo, per quanto attiene alle vitamine del gruppo B:
– vitamina B1 (mg),
– vitamina B2 (mg),
– niacina (mg NE),
– acido pantotenico (mg),
– vitamina B6 (mg)
– acido folico (μg).
2) Indicazioni nutrizionali e sulla salute
Regolamento sulle indicazioni nutrizionali e sulla salute (CE) n. 1924/06 – in Allegato, ‘Indicazioni nutrizionali e relative condizioni di applicazione‘ – precisa le condizioni d’uso dei ‘nutritionclaims’:
-‘fonte di [nome della o delle vitamine] e/o [nome del o dei minerali]. L’indicazione che un alimento è fonte di vitamine e/o minerali e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno una quantità significativa di cui all’allegato della direttiva 90/496/CEE [ora regolamento UE 1169/11, Allegato XIII, parte A, ndr] o una quantità prevista dalle deroghe di cui all’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1925/2006 (…) sull’aggiunta di vitamine e minerali e di talune sostanze di altro tipo agli alimenti’,
-‘ad alto contenuto di‘ [nome della o delle vitamine] e/o [nome del o dei minerali]. L’indicazione che un alimento è ad alto contenuto di vitamine e/o minerali e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno due volte il valore di una «fonte di [nome della o delle vitamine] e/o [nome del o dei minerali]». (2)
‘Indicazioni sulla salute‘ autorizzati ai sensi del NHCR, articolo 13, identificano invece la gran parte delle vitamine del gruppo B con i nomi specifici delle sostanze, fatte salve le sole vitamine B6 e B12. Così si vedono i riferimenti a tiammina, riboflavina, niacina, acido pantotenico, biotina, folato, anziché ai loro nomi B1, B2, B3, B5, B7, B9. (3) In apparente contraddizione con la direttiva integratori alimentari, nella citazione delle sue prime vitamine del gruppo.
3) Aggiunta di nutrienti
Aggiunta di nutrienti Il regolamento (CE) n. 1925/06 è a sua volta coerente con la direttiva sugli integratori alimentari. Laddove in Allegato I, ‘Vitamine e minerali che possono venire aggiunti agli alimenti‘, indica vitamina B1, vitamina B2, niacina, acido pantotenico, vitamina B6, acido folico, vitamina B12, biotina.
4) Informazioni sugli alimenti ai consumatori
Informazioni sugli alimenti ai consumatori Il Regolamento (UE) n. 1169/11, nell’Allegato XIII (Consumi di riferimento), richiama il concetto generale di ‘vitamina’ nel titolo della sua Parte A (Consumi di riferimento giornalieri per vitamine e sali minerali, adulti). Salvo poi citare tiammina, riboflavina, niacina, biotina – anziché, rispettivamente, le vitamine B1, B2, B3, B7 – nel riferire il medio fabbisogno quotidiano di ciascuna di esse.
5) Esegesi
Le quattro normative europee sopra richiamate, a seconda dei casi, ci sono:
– condizioni e modalità d’impiego di vitamine e minerali, e relative informazioni, negli integratori alimentari e negli alimenti di uso corrente fortificati (‘Food Supplements’, ‘Addition of Nutrients’. V. sopra, paragrafi 1 e 3),
– notizie che possono venire fornite in etichetta di alimenti e bevande che contengono una ‘quantità significativa’ di vitamine e minerali (‘Nutrition and Health Claims’. V. sopra, paragrafo 2),
– valori da considerare ai fini del calcolo della ‘quantità significativa’ e l’esposizione delle quantità (in percentuale rispetto al fabbisogno medio quotidiano) in etichetta, nella dichiarazione nutrizionale (‘Food Information Regolamento’. V. sopra, paragrafo 4).
6) Vitamine, categoria o nomi specifici?
La disattenzione dei funzionari della Commissione europea (DG Sanco, ora Sante) e degli uffici legali del Parlamento europeo e del Consiglio che se sono succeduti in due decadi hanno causato una discreta confusione nell’identificare le vitamine del gruppo B.
Il legislatore europeo non ha mai peraltro escluso la possibilità di designare ogni vitamina – in etichetta dei prodotti alimentari – con il codice di categoria anziché il nome della sostanza (ie vitamina B1 anziché tiammina).
Obiettivo principale del ‘Food Information Regolamento’ è garantire la chiarezza e comprensibilità ai consumatori delle informazioni commerciali a essi rivolti in relazione agli alimenti. La scelta ottimale su come designare una vitamina dovrebbe quindi considerare le prassi in uso in ciascun Paese, nell’informazione commerciale ma anche nelle campagne pubbliche di informazione sulla salute.
7) Corte di Giustizia dell’Unione Europea
Corte di Giustizia dell’Unione Europea – unico interprete ufficiale del diritto europeo, le cui decisioni hanno natura vincolante erga omnes – si è espressa su un caso sotto alcuni aspetti analogo alla questione in esame, con la pronuncia 24 marzo 2022, nella causa C-533/20. (6) La Corte di Giustizia era stata chiamata a esprimersi sulla correttezza della designazione delle vitamine A e D con i nomi specifici delle fonti utilizzate, nella lista ingredienti di un prodotto alimentare.
CGUE ha considerato gli obiettivi generali di trasparenza e comprensibilità dell’informazione rivolta ai consumatori, annotando come nessuno tra i regolamenti citati nei precedenti paragrafi – ‘Addition of Nutrients’, ‘Food Information to Consumers’, ‘Nutrition and Health Claims’ – vieti l’ utilizzo dei nomi ‘vitamina A’ e ‘vitamina D’. Le vitamine sono al contempo nutrienti (la cui indicazione nella dichiarazione nutrizionale rimane facoltativa, in linea generale) e ingredienti.
7.1) Designazione delle vitamine nella lista ingredienti
Gli ingredienti, a loro volta, possono venire designati con il loro ‘nome legale’ e, in sua assenza, con il ‘nome consuetudinario’. Poiché peraltro le difformità evidenziate nei precedenti paragrafi non consentono di ricavare una denominazione legale delle varie vitamine, è legittimo riferirsi alla categoria di appartenenza anziché ai nomi specifici delle sostanze. Senza neppure bisogno di riferire, ça va sans dire, alle loro fonti.
‘La designazionein modo coerente ed esclusivo, di vitamine con nomi quali «Vitamina A» o «Vitamina D» nella dichiarazione nutrizionale e nell’elenco degli ingredienti previsto dal regolamento n. 1169/2011 è idoneo a garantire che le informazioni fornite siano accurato, chiaro e di facile comprensione per un consumatore medio ragionevolmente informato e ragionevolmente attento e avveduto‘ (CGUE, sentenza sulla causa C-533/20). (6)
8) Conclusioni provvisorie
La vitamina possono venire semplicemente designati con il nome della loro categoria, come statuto dalla Corte di Giustizia UE. Senza peraltro escludere l’aggiunta dei loro nomi specifici, su base volontaria, tenuto anche conto delle campagne di promozione della salute pubblica che possono indurre la sensibilità ad alcuni nomi (es. folati) da parte dei consumatori nei singoli Paesi di destino dei prodotti.
Attenzione da parte degli operatori e delle autorità deputate ai controlli ufficiali va piuttosto dedicata a due aspetti fondamentali:
– l’utilizzo delle sole fonti di vitamine ammesse per gli alimenti di uso corrente, i ‘foods for specific groups’ (5) e gli integratori alimentari,
– la tolleranza zero, in difetto, rispetto ai valori dichiarati qualora la presenza o ricchezza di vitamine sia oggetto di ‘nutrition and Health Claims’. (7)
Dario Dongo
Nota
(1) Direttiva 2002/46/CE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari. Testo unico, 30.9.22 https://tinyurl.com/mt32b9mf
(2) Regolamento (CE) n. 1924/2006 relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari. Testo unico, 13.12.14 https://tinyurl.com/2pumd5ts
(3) Regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione che stabilisce un elenco di indicazioni sulla salute consentite fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle riferite alla riduzione del rischio di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini. Testo consolidato, 17.5.21 https://tinyurl.com/mejknbr9
(4) Regolamento (CE) n. 1925/2006 sull’aggiunta di vitamine e minerali e di determinate altre sostanze agli alimenti. Ultima versione consolidata, 22.6.23 https://tinyurl.com/4rzn2j24
(5) Apposite condizioni di utilizzo e informazioni sulla presenza di vitamine e minerali sono altresì stabilite nel regolamento (UE) n. 609/2013 sugli alimenti per gruppi specifici e nei suoi regolamenti di attuazione. Si veda ad esempio il precedente articolo di Dario Dongo. Disfagia e rischi di malnutrizione delle fasce vulnerabili di popolazione. GIFT (Grande Commercio Alimentare Italiano). 8.4.23
(6) Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE), causa C-533/20 (Somogy Megyei Kormányhivatal contro Upfield Ungheria Kft).
Sentenza della Corte (Settima Sezione) del 24 marzo 2022 https://tinyurl.com/ptt3pzpr
(7) Dario Dongo. Indicazioni nutrizionali e sulla salute, quali quali tolleranze sui valori dichiarati? GIFT (Grande Commercio Alimentare Italiano). 29.6.23
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