La dichiarazione in etichetta delle sostanze allergeniche presenti nel prodotto è obbligatoria per legge; la mancata dichiarazione o la dichiarazione non conforme alla normativa delle sostanze allergeniche può comportare sanzioni molto pesanti.
In questo articolo do alcuni consigli, riportando anche degli esempi pratici, su come dichiarare in etichetta le sostanze allergeniche presenti nei prodotti alimentari.
La normativa di riferimento è sempre il Regolamento UE 1169/2011, che obbliga i responsabili delle informazioni in etichetta a dichiarare l’ eventuale presenza di sostanze che possono provocare allergie ed intolleranze alimentari; tale obbligo vale sia per i prodotti preimballati (vedasi articolo 9, paragrafo 1, lettera c), sia per i prodotti non preimballati (vedasi articolo 44, paragrafo 1, lettera a).
In merito alla problematica allergeni, la Commissione Europea ha emanato una comunicazione che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea il 13 dicembre 2017; qualche giorno fa, questa comunicazione è stata pubblicata anche sul sito del Ministero della Salute.
PRODOTTI PRECONFEZIONATI PER I QUALI VI E’ L’ OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE INGREDIENTI
Nel caso di ingredienti derivanti dai cereali contenenti glutine, ad esempio, farina di frumento, farina di avena, la dichiarazione deve far riferimento al cereale contenente il glutine. Dunque, possiamo scrivere: “farina di GRANO tipo 00″ oppure “farina di AVENA” con i termini “GRANO” e “AVENA” evidenziati in modo tale che il consumatore capisca quale è il cereale di partenza contenente il glutine (l’ aggiunta della frase “CONTIENE GLUTINE” non è obbligatoria). Analogamente, se l’ ingrediente allergene è il “latte in polvere” riporteremo: “LATTE in polvere”, ecc.
Nel caso di prodotti alimentari che prevedono l’ utilizzo del glutine come ingrediente (è il caso, ad esempio, di molti prodotti vegani in cui il glutine viene aggiunto per dare struttura al prodotto) oppure di destrine, è necessario specificare il cereale dal quale essi sono stati ricavati. Quindi, va scritto: “glutine di grano”, oppure “glutine(grano)”; nel caso della destrina: “destrina(grano)” oppure: “destrina (contiene grano)”.
Se il prodotto alimentare contiene frutta a guscio, è necessario specificare il tipo di frutta a guscio presente, ad esempio: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, ecc.
Se nel prodotto vengono utilizzati aromi, coadiuvanti tecnologici, ecc. che derivano da uno dei frutti a guscio elencati nell’ allegato II, ciò deve essere specificato; se, ad esempio, utilizziamo un aroma estratto dalla nocciola dobbiamo scrivere: aroma (nocciola).
Se la denominazione del prodotto fa espressamente riferimento ad uno degli allergeni elencati nell’allegato II, esso deve essere evidenziato nell’elenco degli ingredienti. Ad esempio: “Formaggio (LATTE, sale, caglio, …)”; in questo caso dobbiamo evidenziare l’ ingrediente LATTE.
COME VANNO EVIDENZIATE LE SOSTANZE ALLERGENICHE
Le sostanze allergeniche devono essere evidenziate con carattere differente rispetto ai caratteri con i quali vengono dichiarati gli altri ingredienti (grassetto, maiuscolo, corsivo, colore differente); è facoltà del responsabile delle informazioni adottare il criterio che piu’ ritiene opportuno.
PRODOTTI PRECONFEZIONATI PER I QUALI NON VI E’ OBBLIGO DELL’ ELENCO INGREDIENTI
In questi casi non è possibile evidenziare l’ ingrediente allergene con un carattere differente, quindi bisogna scrive “CONTIENE…” seguito dal nome della sostanza allergenica. Ad esempio, il vino, può contenere solfiti aggiunti e, non esistendo la lista ingredienti, bisogna scrivere, qualora siano superiori a 10 mg/litro, “contiene solfiti”.
Allo stesso modo, se il prodotto alimentare contiene un ingrediente che può veicolare una o più sostanze allergeniche, il consumatore deve riuscire a comprendere che esse sono associate all’ ingrediente in questione. Ad esempio, supponiamo che il vino di cui sopra venga utilizzato come ingrediente di un altro prodotto alimentare; in questo caso bisogna scrivere: INGREDIENTI: ingrediente 1, ingrediente 2, vino (contiene SOLFITI),……
Vi possono essere dei casi in cui più ingredienti o coadiuvanti tecnologici che vanno a costituire il prodotto possono avere origine dalla stessa sostanza allergenica; in questo caso, la derivazione dall’ allergene in questione deve essere ripetuta per tutti gli ingredienti o coadiuvanti tecnologici in questione.
CASI DI ESENZIONE
Se abbiamo un prodotto allergene mono ingrediente non vi è l’ obbligo di evidenziare la sostanza allergenica. Ad esempio, per il latte, è già implicito nella denominazione del prodotto che si tratta di latte e non vi è nessun altro obbligo di dichiarazione; analogamente, nel caso di burro, creme di latte, l’ allergene “latte” non deve essere dichiarato in etichetta (purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai derivati dal latte).
Se, però, il prodotto viene venduto con una denominazione commerciale che non fa riferimento alla sostanza allergenica, bisogna riportare informazioni aggiuntive. Ad esempio, per il formaggio gorgonzola che è un formaggio erborinato DOP, bisogna integrare il termine Gorgonzola con la dicitura: ” ….formaggio….” perchè questo termine costituisce un chiaro riferimento ad una sostanza allergenica riportata nell’ allegato II del regolamento UE 1169/2011.
PRODOTTI ALIMENTARI NON PRECONFEZIONATI
Gli Stati Membri dell’ Unione Europea sono competenti per quanto riguarda le modalità con le quali devono essere rese disponibili le informazioni sugli allergeni che, comunque, devono essere ben visibili, chiaramente leggibili e, soprattutto devono essere fornite sotto forma scritta. Sono ammesse tutte le tecniche di comunicazione: etichetta, documento di trasporto, menù del ristorante, book allergeni; NON SONO AMMESSE INFORMAZIONI SUGLI ALLERGENI SOLO SU RICHIESTA DEL CONSUMATORE.