La dichiarazione in etichetta delle sostanze allergeniche presenti nel prodotto è obbligatoria per legge; la mancata dichiarazione o la dichiarazione non conforme alla normativa delle sostanze allergeniche può comportare sanzioni molto pesanti.

In questo articolo do alcuni consigli, riportando anche degli esempi pratici, su come dichiarare in etichetta le sostanze allergeniche presenti nei prodotti alimentari.

La normativa di riferimento è sempre il Regolamento UE 1169/2011,  che obbliga i responsabili delle informazioni in etichetta a dichiarare l’ eventuale presenza di sostanze che possono provocare allergie ed intolleranze alimentari; tale obbligo vale sia per i prodotti preimballati (vedasi articolo 9, paragrafo 1, lettera c), sia per i prodotti non preimballati (vedasi articolo 44, paragrafo 1, lettera a).

In merito alla problematica allergeni, la Commissione Europea ha emanato una comunicazione che è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’ Unione Europea il 13 dicembre 2017; qualche giorno fa,  questa comunicazione è stata pubblicata anche sul sito del  Ministero della Salute.

Lo scopo della suddetta comunicazione è di aiutare gli operatori del settore alimentare (consulenti, titolari di aziende di produzione, organi ufficiali di controllo) ad applicare le norme previste dal Regolamento UE 1169/2011.
Per quanto riguarda i prodotti alimentari preconfezionati, il regolamento UE 1169/2011 stabilisce, all’ articolo 21, le modalità con le quali le sostanze allergeniche devono essere dichiarate in etichetta; per quanto riguarda, invece, i prodotti alimentari non preconfezionati, gli stati membri dell’ UE possono adottare disposizioni nazionali sulle modalità con cui devono essere riportate tali informazioni. Esaminiamo i vari casi:

PRODOTTI PRECONFEZIONATI PER I QUALI VI E’ L’ OBBLIGO DELLA DICHIARAZIONE INGREDIENTI

Nel caso di ingredienti derivanti dai cereali contenenti glutine, ad esempio, farina di frumento, farina di avena, la dichiarazione deve far riferimento al cereale contenente il glutine. Dunque, possiamo scrivere: “farina di GRANO tipo 00″ oppure “farina di AVENA” con i termini “GRANO” e “AVENA” evidenziati in modo tale che il consumatore capisca quale è il cereale di partenza contenente il glutine (l’ aggiunta della frase  “CONTIENE GLUTINE” non è obbligatoria). Analogamente,  se l’ ingrediente allergene è il  “latte in polvere” riporteremo: “LATTE in polvere”,  ecc.

Nel caso di prodotti alimentari che prevedono l’ utilizzo del glutine come ingrediente (è il caso, ad esempio, di molti prodotti vegani in cui il glutine viene aggiunto per dare struttura al prodotto) oppure di destrine, è necessario specificare il cereale dal quale essi sono  stati ricavati. Quindi, va scritto: “glutine di grano”, oppure “glutine(grano)”; nel caso della destrina: “destrina(grano)” oppure: “destrina (contiene grano)”.

Se il prodotto alimentare contiene frutta a guscio, è necessario specificare il tipo di frutta a guscio presente, ad esempio: mandorle, nocciole, noci, noci di acagiù, noci di pecan, noci del Brasile, pistacchi, ecc.

Se nel prodotto vengono utilizzati aromi, coadiuvanti tecnologici, ecc. che derivano da uno dei frutti a guscio elencati nell’ allegato II, ciò deve essere specificato; se, ad esempio, utilizziamo un aroma estratto dalla nocciola dobbiamo scrivere: aroma (nocciola).

Se la denominazione del prodotto fa espressamente riferimento ad uno degli allergeni elencati nell’allegato II, esso deve essere evidenziato nell’elenco degli ingredienti. Ad esempio: “Formaggio (LATTE, sale, caglio, …)”; in questo caso dobbiamo evidenziare l’ ingrediente LATTE.

COME VANNO EVIDENZIATE LE SOSTANZE ALLERGENICHE

Le sostanze allergeniche devono essere evidenziate con carattere differente rispetto ai caratteri con i quali vengono dichiarati gli altri ingredienti (grassetto, maiuscolo, corsivo, colore differente);  è facoltà del responsabile delle informazioni adottare il criterio che piu’ ritiene opportuno.

PRODOTTI PRECONFEZIONATI PER I QUALI NON VI E’ OBBLIGO DELL’ ELENCO INGREDIENTI

In questi casi non è possibile evidenziare l’ ingrediente allergene con un carattere differente, quindi bisogna scrive “CONTIENE…” seguito dal nome della sostanza allergenica. Ad esempio, il vino, può contenere solfiti aggiunti e, non esistendo la lista ingredienti, bisogna scrivere, qualora siano superiori a 10 mg/litro, “contiene solfiti”.

Allo stesso modo, se il prodotto alimentare contiene un ingrediente che può veicolare una o più sostanze allergeniche, il consumatore deve riuscire a comprendere che esse sono associate all’ ingrediente in questione. Ad esempio, supponiamo che il vino di cui sopra venga utilizzato come ingrediente di un altro prodotto alimentare; in questo caso bisogna scrivere: INGREDIENTI: ingrediente 1, ingrediente 2, vino (contiene SOLFITI),……

Vi possono essere dei casi in cui più ingredienti o coadiuvanti tecnologici che vanno a costituire il prodotto possono avere origine dalla stessa sostanza allergenica; in questo caso,  la derivazione dall’ allergene in questione deve essere ripetuta per tutti gli ingredienti o coadiuvanti tecnologici in questione.

CASI DI ESENZIONE

Se abbiamo un prodotto allergene mono ingrediente non vi è l’ obbligo di  evidenziare la sostanza allergenica. Ad esempio, per il latte, è già implicito nella denominazione del prodotto che si tratta di latte e non vi è nessun altro obbligo di dichiarazione; analogamente, nel caso di burro, creme di latte, l’ allergene “latte” non deve essere dichiarato in etichetta (purché non siano stati aggiunti ingredienti diversi dai derivati dal latte).

Se, però, il prodotto viene venduto con una denominazione commerciale che non fa riferimento alla sostanza allergenica, bisogna riportare informazioni aggiuntive. Ad esempio, per il formaggio gorgonzola che è un formaggio erborinato DOP,  bisogna integrare il termine Gorgonzola con la dicitura: ” ….formaggio….” perchè questo termine costituisce un chiaro riferimento ad una sostanza allergenica riportata nell’ allegato II del regolamento UE 1169/2011.

PRODOTTI ALIMENTARI NON PRECONFEZIONATI

Anche per i prodotti alimentari non preconfezionati vige l’ obbligo della dichiarazione degli allergeni (lo prevede l’articolo 44 del regolamento UE 1169/2011). Ricordiamo che per prodotti non preconfezionati si intendono i prodotti offerti in vendita senza imballaggio oppure imballati sui luoghi di vendita in presenza e su richiesta dell’ acquirente, o, ancora, imballati per la vendita diretta.

Gli Stati Membri dell’ Unione Europea sono competenti per quanto riguarda le modalità con le quali  devono essere rese disponibili le informazioni sugli allergeni  che, comunque, devono essere ben visibili, chiaramente leggibili e, soprattutto devono essere fornite sotto forma scritta. Sono ammesse tutte le tecniche di comunicazione: etichetta, documento di trasporto, menù del ristorante, book allergeni; NON SONO AMMESSE INFORMAZIONI SUGLI ALLERGENI SOLO SU RICHIESTA DEL CONSUMATORE.


Articolo scritto dal Dott. GELSOMINO PANICO titolare di AEA CONSULENZE ALIMENTARI

AEA CONSULENZE ALIMENTARI opera in partnership con LUPOPACKAGING

Sono grato a chiunque voglia, avendolo ritenuto interessante,  condividere questo articolo.