Non è piu‘ necessario, per chi vuole produrre e confezionare prodotti per celiaci, richiedere il riconoscimento del sito di produzione al Ministero della Salute. Leggi l’ articolo per saperne di più.

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Gli alimenti senza glutine facevano parte di una categoria denominata “Alimenti destinati ad una alimentazione particolare” (ADAP); tale categoria di alimenti è stata abolita e, con l’ entrata in vigore del Regolamento UE 609/2013, è stata individuata una nuova categoria, denominata: FSG (Food for Specific Groups) alla quale fanno parte gli alimenti per la prima infanzia, gli alimenti a fini medici speciali e gli alimenti per la riduzione del peso corporeo; gli alimenti senza glutine sono stati esclusi da questa categoria e dal campo di applicazione del suddetto Regolamento.

Altre novità riguardano l’ etichettatura, che è normata dal Regolamento UE 828/2014In sostanza, tale regolamento stabilisce che:

  1. La dicitura ” senza glutine”è consentita solo se il contenuto di glutine del prodotto venduto al consumatore è uguale o inferiore a 20 mg/Kg;
  2. La dicitura “con contenuto di glutine molto basso” è consentita solo se il contenuto di glutine dell’alimento venduto al consumatore è uguale o inferiore a 100 mg/kg.
  3. Le  informazioni citate nei punti 1 e 2 possono  essere riportate in etichetta anche per gli alimenti che rispettano naturalmente i requisiti suesposti facendo attenzione, come ribadisce il regolamento UE 1169/2011, che esse non siano  tali da indurre il consumatore a ritenere che gli alimenti in questione possiedano caratteristiche particolari quando in realtà altri alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche.
  4. Le suddette informazioni possono essere volontariamente accompagnate  dalle diciture “adatto alle persone intolleranti al glutine” oppure: “adatto ai celiaci”;
  5. Se l’ alimento è stato preparato utilizzando ingredienti analoghi ma a ridotto contenuto di glutine o mediante sostituzione integrale degli ingredienti contenenti glutine con  ingredienti che ne sono naturalmente privi, si possono riportare, sempre volontariamente, anche le seguenti diciture: “specificatamente formulato per persone intolleranti al glutine” oppure: “specificatamente formulato per celiaci”;
La Circolare del Ministero della Salute del 22/07/2016  recepisce il Regolamento UE 828/2014; a seguito di ciò, non è piu’ necessario, per chi vuole produrre e confezionare prodotti per celiaci, richiedere il riconoscimento del sito di produzione al Ministero della Salute; ciò viene espressamente evidenziato con la  Circolare del Ministero della Salute del 4 agosto 2016.
D’ altro canto, proprio in considerazione della vulnerabilità dei soggetti ai quali sono destinati i prodotti senza glutine o a ridotto contenuto di glutine, è necessario attuare un piano di autocontrollo igienico molto rigoroso al fine di garantire il rispetto dei 20 mg/kg di glutine massimo, nel caso dei prodotti “senza glutine” e dei 100 mg/Kg massimo, nel caso dei prodotti  “con contenuto di glutine molto basso” e,  per essere efficace il piano di autocontrollo igienico deve prevedere i CCP relativi al controllo del glutine ed una gestione tale da prevenire eventuali cross contamination lungo il processo di produzione; particolare attenzione deve essere posta alle materie prime, al processo produttivo, alla formazione del personale, alle verifiche analitiche, alle pulizie e sanificazioni.
Se volete richiedere la consulenza relativa ai prodotti senza glutine potete farlo mediante la pagina CONTATTI adottando una delle modalità in essa descritte.

Articolo scritto dal Dott. GELSOMINO PANICO, titolare di AEA Consulenze Alimentari.