In questo post trovi le norme riguardanti le informazioni volontarie che si possono riportare sulle etichette dei prodotti alimentari.

QUESTO ARTICOLO E’ STATO AGGIORNATO IL 10/04/2020

Un quesito che mi viene spesso posto dalle Aziende che seguo ma anche da chi mi segue su Linkedin e tramite il mio sito è:

“Quali sono le informazioni volontarie che posso riportare sull’ etichetta del mio prodotto al fine di valorizzarne le caratteristiche senza andare incontro alle sanzioni per inottemperanza alla normativa vigente?”

E’ una domanda alla quale non è facile dare una risposta nell’ immediato; la normativa è piuttosto complessa e bisogna fare molta attenzione perchè facilmente si rischia di infrangere le norme con conseguenze che possono essere molto pesanti (sanzioni amministrative e, talvolta, anche penali); allo scopo, riporto i principali riferimenti normativi in materia.

RIFERIMENTI NORMATIVI

REGOLAMENTO (CE) N. 1924/2006 RELATIVO ALLE INDICAZIONI NUTRIZIONALI E SULLA SALUTE FORNITE SUI PRODOTTI ALIMENTARI

RETTIFICA DEL  REGOLAMENTO (CE) N. 1924/2006 RELATIVO ALLE INDICAZIONI NUTRIZIONALI E SULLA SALUTE FORNITE SUI PRODOTTI ALIMENTARI

REGOLAMENTO (CE) N. 1925/2006 SULL’ AGGIUNTA DI VITAMINE E MINERALI E DI TALUNE ALTRE SOSTANZE AGLI ALIMENTI

REGOLAMENTO UE 116/2010 CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO CE 1924/2006

REGOLAMENTO (UE) N. 1169/2011 SULLE INFORMAZIONI DA RIPORTARE IN ETICHETTA

REGOLAMENTO UE 1047/2012 CHE MODIFICA IL REGOLAMENTO CE 1924/2006

REGOLAMENTO UE 432/2012 RELATIVO ALLE INDICAZIONI SULLA SALUTE CONSENTITE SUI PRODOTTI ALIMENTARI

DECRETO LEGISLATIVO N° 27 DEL 7 FEBBRAIO 2017: DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO CE 1924/2006

DECRETO LEGISLATIVO N° 231 DEL 15 DICEMBRE 2017: DISCIPLINA SANZIONATORIA PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO UE 1169/2011

Una delle norme fondamentali è il Regolamento CE 1924/2006 che, nel corso degli anni è stato più volte rettificato.

La prima modifica è sopraggiunta nello stesso anno di emanazione del regolamento, vale a dire nel Dicembre 2006. Successivamente, sono state apportate altre rettifiche, prima con il regolamento UE 116/2010, per mezzo del quale sono stati aggiunti altri possibili claims nutrizionali e poi con il Regolamento UE 1047/2012

Nel corso degli anni si sono verificati vari casi di mancata in osservanza del suddetto regolamento; uno dei piu’ eclatanti è stato l’ abuso del claim “SENZA ZUCCHERI AGGIUNTI” da parte della ZUEGG e della HERO per delle confetture che contenevano succo concentrato di uva, contravvenendo, in questo modo, alla prescrizione che, per poter scrivere “Senza zuccheri aggiunti” il prodotto non deve contenere ingredienti utilizzati per le loro proprietà dolcificanti quali, appunto, il succo di uva.

Per tale motivo, l’ Antitrust aveva comminato alle suddette aziende delle multe per un ammontare di 300.000 euro; non mancano comunque altri casi di abuso.

Il cosiddetto “decreto sanzioni”, (D.Lgs. 231 del 15 dicembre 2017) prevede che non sarà piu’ l’ Antitrust a comminare le sanzioni, bensì l’ amministrazione sanitaria (veterinari, medici, tecnici della prevenzione).

Sono previste sanzioni per l’ utilizzo di claims non consentiti dai regolamenti europei. Alcuni esempi:

  • Indicazioni nutrizionali non previste dal suddetto regolamento CE 1924/2006 o mancato rispetto dei requisiti del prodotto: da 3000 a 12000 euro
  • Indicazioni nutrizionali e salutistiche su bevande alcoliche non autorizzate riguardanti il basso tenore alcolico o la sua riduzione (da 3000 a 10000 euro), o, ancora, la riduzione del valore energetico (da 5000 a 20000 euro)

Sanzioni sono previste anche nei seguenti casi:

  • Mettere in dubbio la sicurezza nutrizionale di una dieta priva del prodotto pubblicizzato o incoraggiare il consumo eccessivo (si ricordi il caso dell’ acqua alcalina multata dall’ Antitrust con multe di 30000 euro complessivi): da 3000 a 30000 euro
  • Mancanza della tabella dei valori nutrizionali, qualora l’ etichetta riporti claims nutrizionali e salutistici (da 2000 a 16000 euro)

Sanzioni piu’ gravi (da 5000 a 40000 euro) sono previste se:

  • Si fa riferimento a perdita di peso legata al consumo dell’ alimento
  • Si fa riferimento al “parere di un singolo medico o o altro operatore sanitario e altre associazioni” mediche nazionali o di volontariato, a meno che esse non siano autorizzate da apposite norme.

Il decreto in questione attribuisce i poteri di comminare le multe  all’ amministrazione sanitaria togliendoli all’ Antitrust senza aver previsto programmi di formazione per medici, tecnici della prevenzione, veterinari. Insomma, si corre il rischio che il personale preposto, tra l’ altro carente, si trovi a dover assolvere a compiti per i quali non vi è la necessaria preparazione.

Inoltre, il decreto legge prevede sanzioni pecuniarie sostanzialmente piu’ basse rispetto a quelle comminate dall’ Antitrust e ciò preoccupa non poco perchè le grandi aziende potrebbero mettere in conto eventuali sanzioni ed essere portate a  non rispettare la legge, cosa che non si possono permettere le piccole aziende.

Colgo l’ occasione per comunicare a chi realizza prodotti alimentari, anche a livello artigianale, che possiamo fornire tutta la consulenza necessaria per approntare le etichette  sfruttando i vantaggi previsti dalle norme sulle indicazioni nutrizionali e salutistiche senza incorrere in sanzioni; calcoliamo anche i valori nutrizionali con fogli di calcolo personalizzati per ogni tipologia di prodotto e forniamo l’ etichetta completa.

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