E‘ stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell’ 8 febbraio 2018, il Decreto Legislativo N° 231 del 15 dicembre 2017 riguardante le sanzioni per violazione delle disposizioni del regolamento UE 1169/2011.

Il Decreto Legislativo N° 231 del 15 dicembre 2017 è entrato in vigore a Maggio 2018. In cosa consistono le sanzioni? Quali sono le violazioni sanzionabili? Come evitarle? Lo descrivo in questo articolo.

Violazione degli obblighi informativi previsti dall’ articolo 8 del regolamento UE 1169/2011

Operatore alimentare che, pur non essendo responsabile delle informazioni in etichetta, è consapevole del fatto che tali informazioni non sono conformi.

Si tratta, in effetti, del grossista, del gestore del piccolo negozio o del supermercato; devono prestare molta attenzione alle etichette dei prodotti alimentari che commercializzano perchè rischiano una sanzione variabile da 500 a 4000 euro se non sono conformi. Possono anche giustificarsi dicendo di non esserne consapevoli ma rischiano lo stesso perchè, come si sa la legge non ammette ignoranza. 

Modifica delle informazioni che accompagnano un prodotto alimentare se tali modifiche possono indurre in errore il consumatore finale o possono ridurre le possibilità del consumatore finale di effettuare scelte consapevoli.

In linea generale, le modifiche delle informazioni in etichetta sono ammesse, ad esempio, se servono a correggere errori di stampa che consentano di non mandare al macero imballi con grafica o etichette, con conseguente spreco di denaro. Tuttavia, talune modifiche come la correzione del TMC/Data di Scadenza, la cancellazione di un ingrediente dalla lista, ecc. potrebbero costare caro: da 2.000 a 16.000 euro. Nel dubbio e, se il gioco non vale la candela, è meglio lasciar perdere ed eliminare gli imballi con informazioni errate, piuttosto che apportare le correzioni.

Mancata trasmissione, da parte dell’ operatore del settore alimentare, delle informazioni sui prodotti alimentari non preimballati ceduti ad altri operatori del settore alimentare:

L’ obbligo della trasmissione delle informazioni al consumatore riguarda anche gli operatori del settore alimentare che commercializzano prodotti non preimballati; ne ho parlato ampiamente nell’ articolo: Informazioni obbligatorie per i prodotti alimentari non preimballati; chi  omette di trasmettere tali informazioni, rischia una ammenda variabile da 1000 ad 8000 euro.

Mancata dichiarazione delle informazioni obbligatorie previste dagli articoli 9 e 10 del regolamento UE 1169/2011 anche quando il prodotto alimentare preconfezionato è commercializzato in una fase precedente alla vendita al consumatore finale.

Riguarda gli operatori all’ ingrosso, che, anche se non vendono direttamente al consumatore finale ed anche se non sono responsabili delle informazioni riportate in etichetta, devono assicurarsi che il prodotto che commercializzano rispetti i requisiti previsti dagli articoli 9 e 10 del regolamento UE 1169/2011, anche se esso viene trasformato o porzionato prima di essere presentato al cliente finale. In caso di violazione si rischia un’ ammenda variabile da 1000 ad 8000 euro.

Violazione delle disposizioni relative alle informazioni obbligatorie da riportare sulle etichette (o imballi con grafica) dei prodotti preconfezionati e delle modalità di espressione delle suddette informazioni.

Mancata dichiarazione di una o più di una delle dichiarazioni obbligatorie

Se si omette di dichiarare anche  una sola delle informazioni obbligatorie previste dall’ articolo 9 (informazioni obbligatorie) e/o dall’ articolo 10 e meglio specificate nell’ allegato III (informazioni obbligatorie aggiuntive per talune categorie di prodotti),  si rischia un’ ammenda variabile da 3000 a 24000 euro. La sanzione per mancata dichiarazione delle condizioni di conservazione e di utilizzo del prodotto viene applicata solo quando  è richiesta in virtù della natura dello stesso.

 

Mancata dichiarazione della presenza nel prodotto finito (anche se in forma alterata) delle sostanze allergeniche elencate nell’ allegato II del regolamento UE 1169/2011 (fatte salve le deroghe previste dal regolamento).

Si tratta delle sostanze allergeniche eventualmente presenti nel prodotto alimentare che devono essere dichiarate dal responsabile delle informazioni. Ho dedicato un articolo a questo argomento: Come dichiarare le sostanze allergeniche sulle etichette dei prodotti alimentari.

In caso di inottemperanza è prevista una sanzione variabile da 5000 a 40000 euro. E’ una  delle sanzioni piu’ severe tra quelle previste dal Decreto legislativo N° 231 perchè c’è di mezzo l’ incolumità delle persone allergiche che potrebbero avere conseguenze molto gravi (shock anafilattico e morte) in caso di ingestione di prodotti alimentari contenenti le sostanze allergeniche.  La sanzione non viene applicata se il soggetto responsabile ha avviato le procedure di segnalazione e ritiro previste dal regolamento UE 178/2002 prima dell’ accertamento della violazione da parte dell’ autorità di controllo. Se la violazione riguarda le modalità (e non omissione) di indicazione degli allergeni come previste dall’ articolo 21 e dall’ allegato II, la sanzione varia da 2000 a 16000 euro.

 

Violazione delle norme riguardanti la denominazione del prodotto alimentare.

Le norme riguardanti la denominazione del prodotto sono definite nell’ articolo 17 e nell’ allegato VI del regolamento UE 1169/2011; ne ho parlato in maniera dettagliata nell’ articolo: Disposizioni sulla denominazione del prodotto in etichetta.  In caso di violazione di tali norme, si rischia un’ ammenda che varia da 2000 a 16000 euro.  Se la violazione riguarda errori formali, la sanzione può variare da 500 a 4000 euro;  se riguarda le indicazioni specifiche previste dall’ allegato VI, la sanzione varia da 1000 ad 8000 euro.

Violazioni delle norme riguardanti le modalità di dichiarazione  dell’ elenco degli ingredienti.

La violazione di tali norme, descritte nell’ articolo 18  e nell’ allegato VII del regolamento UE 1169/2011 può comportare un’ ammenda variabile da 2.000 euro a 16.000 euro; se la violazione riguarda esclusivamente errori od omissioni formali, la sanzione pecuniaria varia da 500 euro a 4.000 euro. La violazione delle disposizioni relative all’indicazione e designazione degli ingredienti di cui all’ allegato VII del regolamento, comporta l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di una somma variabile da 1.000 ad 8.000 euro.

 

Violazioni in materia di indicazione quantitativa degli ingredienti e della quantità netta.

Le regole riguardanti l’ indicazione quantitativa degli ingredienti sono dettate nell’ articolo 22 e nell’ allegato VIII del regolamento UE 1169/2011, mentre le regole per l’ indicazione della quantità netta sono dettate  nell’ articolo 23 e nell’ allegato IX. Recentemente, la commissione europea ha emanato una comunicazione con la quale detta le linee guida per una corretta indicazione della quantità degli ingredienti in etichetta. Ne ho parlato nell’ articolo: Quando e come dichiarare la quantità degli ingredienti in etichetta. In caso di violazione di tali regole si rischia un’ ammenda variabile da 1.000 ad 8.000 euro.

 

Violazione delle regole riguardanti la dichiarazione del  termine minimo di conservazione, data di scadenza e data di congelamento.

Tali regole sono dettate nell’ articolo 24 e nell’ allegato X del regolamento UE 1169/2011. In caso di violazione si rischia un’ ammenda variabile da 1000 ad 8000 euro. Se la violazione riguarda l’ indicazione della data di scadenza e della data di congelamento per la carne, le preparazioni di carne e i prodotti della pesca non trasformati congelati, l’ ammenda viene raddoppiata: da 2000 a 16000 euro; se il prodotto alimentare viene ceduto a qualsiasi titolo oppure viene esposto per la vendita al consumatore finale oltre la sua data di scadenza, l’ ammenda è ancora piu’ elevata: da 5000 a 40000 euro: ancora una volta, i grossisti e i gestori di negozi o supermercati devono prestare molta attenzione ai prodotti esposti.

Violazioni in materia di indicazione del paese di origine o luogo di provenienza

Le suddette regole sono descritte nell’ articolo 26 e nell’ allegato XI del regolamento UE 1169/2011; ne ho anche parlato nell’ articolo: Dichiarazione in etichetta sull’ origine degli ingredienti dei prodotti alimentari. La violazione di tali regole può comportare un’ ammenda variabile da 2000 a 16000 euro; se la violazione riguarda solo errori ed omissioni formali, l’ ammenda è più lieve: da 500 a 4000 euro.

Violazione delle regole riguardanti la dichiarazione del titolo alcolometrico.

Le regole sono dettate nell’ all’articolo 28 e nell’ allegato XII del regolamento; l’ ammenda può variare da 500 a 4000 euro.

Violazione delle regole riguardanti le dichiarazioni nutrizionali.

Le regole sono dettate negli articoli da 30 a 35 e negli allegati XIII, XIV e XV del regolamento UE 1169/2011; ne ho anche parlato nell’ articolo: Valori nutrizionali, dichiarazione allergeni. Chi deve attenersi. In caso di violazione di tali regole, si rischia un’ ammenda variabile da 2000 a 16000 euro.

Mancato rispetto delle modalità di espressione, posizionamento e presentazione delle indicazioni obbligatorie.

Le informazioni in etichetta devono essere chiaramente leggibili, i caratteri devono fare da contrasto con lo sfondo, l’ altezza dei caratteri (facendo riferimento alla “x”) deve essere minimo 1,2 mm, salvo il caso in cui la massima superficie disponibile è inferiore ad 80 cmq, nel qual caso l’ altezza della x può essere minimo 0,9 mm; infine, la denominazione del prodotto, la quantità netta e il titolo alcolometrico (se richiesto) devono comparire nello stesso campo visivo. In caso di mancato rispetto di queste regole si rischia un’ ammenda variabile da 1000 ad 8000 euro. 

 

Violazione delle norme riguardanti le pratiche leali di informazione e le informazioni volontarie.

Le norme riguardanti le pratiche leali di informazione sono dettate nell’ articolo 7 del regolamento UE 1169/2011. Esso dispone che le informazioni da riportare in etichetta non devono indurre in errore il consumatore. In particolare:

  • non è consentito riportare in etichetta informazioni non corrispondenti a verità per quanto riguarda le caratteristiche del prodotto, la durata di conservazione, il paese di origine, ecc.;
  • non è consentito attribuire al prodotto proprietà che non possiede;
  • non è consentito suggerire che il prodotto possiede caratteristiche particolari quando in realtà prodotti analoghi possiedono le stesse caratteristiche;
  • non è consentito suggerire la presenza di un determinato ingrediente quando invece esso è stato sostituito con un altro ingrediente.

Invece, le norme riguardanti le dichiarazioni volontarie sono dettate nell’ articolo 36 del regolamento; ne ho parlato nell’ articolo:  Claims nutrizionali: multe per chi non rispetta la normativa. In ambedue i casi, la violazione delle regole è perseguibile con una sanzione variabile da 3.000 a 24.000 euro.

Autorità competenti all’ irrogazione delle sanzioni.

L’ Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (ICQRF) ha il compito di irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo N° 231. Restano ferme le competenze spettanti all’ Autorità garante della concorrenza e del mercato e quelle spettanti agli organi preposti all’ accertamento delle violazioni.

Procedure per l’ irrogazione delle sanzioni.

Le sanzioni vengono irrogate tenendo conto di quanto segue:

  • Se la violazione è commessa da microimprese ( aziende  con meno di 10 dipendenti  e con fatturato annuo inferiore a 2 milioni di euro), la sanzione amministrativa è ridotta fino ad un terzo.
  • Le sanzioni non vengono applicate alle forniture ad organizzazioni senza scopo di lucro, per la successiva cessione gratuita a persone indigenti (fanno eccezione le irregolarità riguardanti la data di scadenza e le sostanze che possono provocare allergie o intolleranze).
  • Le sanzioni non vengono applicate  all’ immissione sul mercato di un prodotto alimentare corredato da adeguata rettifica scritta delle informazioni non conformi.
  • I prodotti alimentari non conformi per quanto riguarda l’ etichettatura ed  immessi sul mercato o etichettati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo N° 231 possono essere commercializzati fino all’ esaurimento delle scorte.

Spero, con questo articolo, di aver reso un servizio utile e sono grato a chiunque voglia aggiungere  commenti o, avendolo ritenuto interessante, lo voglia condividere.