No, non è corretto. L’avena è inclusa nell’elenco dei 14 allergeni principali. Il Regolamento Europeo impone che la sua presenza tra gli ingredienti sia sempre dichiarata e ben evidenziata.
Secondo il
Regolamento UE 1169/2011, l’avena appartiene alla categoria dei “cereali contenenti glutine” (insieme a grano, segale, orzo, farro e kamut). Pertanto, quando è presente in un prodotto alimentare:
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- Deve essere evidenziata graficamente: il nome dell’allergene va distinto dal resto degli ingredienti tramite un accorgimento (come il grassetto, il corsivo o il MAIUSCOLO)
- Si applica anche agli alimenti sfusi: le informazioni sugli allergeni, inclusa l’avena, sono obbligatorie anche per i prodotti non preimballati venduti nei ristoranti, bar o panetterie, ecc.
Anche se l’avena è un cereale naturalmente privo di glutine, la normativa la inserisce in questa lista per due motivi principali:
- Contaminazione crociata: Molto spesso l’avena viene coltivata, raccolta o lavorata negli stessi stabilimenti (o con gli stessi macchinari) di altri cereali come il grano.
- Reattività crociata: L’avena contiene delle proteine (le avenine) che in alcuni soggetti particolarmente sensibili o celiaci possono provocare reazioni simili a quelle scatenate dal glutine