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UTILIZZO DEL CLAIM “SENZA ZUCCHERI RAFFINATI” IN ETICHETTA DEL CIOCCOLATO

DOMANDA

Se utilizzo, per la realizzazione del cioccolato, lo zucchero grezzo (non raffinato), posso portare in etichetta il claim “NO REFINED SUGAR?

 

RISPOSTA

No, in Italia e nell’Unione Europea NON puoi usare la dicitura “No refined sugar” (o “Senza zuccheri raffinati”).

L’uso di questo claim su un prodotto alimentare destinato al mercato UE è considerato non conforme e sanzionabile per violazione del Regolamento (CE) n. 1924/2006 sui claims nutrizionali e sulla salute e del Regolamento UE n. 1169/2011.

Il claim “Senza zuccheri raffinati” non è legale per i seguenti motivi:

A. Non è compreso nell’elenco tassativo dei Claims Nutrizionali (Reg. CE 1924/2006)

In Unione Europea vige il principio dell’elenco chiuso (lista positiva) per le indicazioni nutrizionali: si possono utilizzare esclusivamente i claims espressamente previsti e definiti nell’Allegato al Regolamento 1924/2006 (es. “A basso contenuto di zuccheri”, “Senza zuccheri”, “Senza zuccheri aggiunti”).

Diciture come “Senza zuccheri raffinati” o “No refined sugar” non esistono nella normativa europea e pertanto non sono ammesse.

B. È considerato fuorviante per il consumatore (Art. 7 Reg. UE 1169/2011)

Dal punto di vista della fisiologia della nutrizione e della chimica degli alimenti, lo zucchero di canna “grezzo” o “non raffinato” (o il succo d’agave, lo sciroppo d’acero, ecc.) apporta un quantitativo calorico e un impatto glicemico pressoché sovrapponibile a quello del comune saccarosio raffinato.

Sostenere che un cioccolato è “senza zuccheri raffinati” suggerisce al consumatore che il prodotto sia ipocalorico, salutare o privo di impatto sulla glicemia rispetto a un cioccolato tradizionale, creando un effetto ingannevole sulla qualità nutrizionale reale del cibo.

Se per il tuo cioccolato biologico utilizzi ingredienti alternativi come zucchero di canna grezzo/integrale biologico, zucchero di cocco, ecc. puoi specificarlo nella lista ingredienti

 

ETICHETTATURA TAVOLETTA DI CIOCCOLATO CONTENUTA IN ESPOSITORE DA BANCO

DOMANDA

Devo etichettare delle tavolette di cioccolato biologico di 7 g ciascuna; la superficie maggiore disponibile dell’ incarto è inferiore a 25 cmq ma superiore a 10 cmq. Queste tavolette vengono poste in espositore tipo bocca di lupo (ogni espositore contiene 10 tavolette).

L’ espositore non viene acquistato per intero per consumato a casa, ma viene esposto sul bancone del bar. Il consumatore prende la tavoletta dall’ espositore e la consuma nel bar oppure dopo che è uscito dal bar.

Quali sono le dichiarazioni da riportare in etichetta?

Le informazioni devono essere riportate sia sull’ espositore esterno che sull’ incarto di ogni tavoletta oppure possono essere riportate solo sull’ espositore o solo sull’ incarto di ogni singola tavoletta?

RISPOSTA

Trattandosi di una tavoletta di cioccolato monodose da 7 g destinata a essere acquistata e consumata singolarmente al banco, la singola tavoletta costituisce l’unità di vendita, mentre l’espositore a “bocca di lupo” funge da imballaggio secondario/espositivo. Pertanto, le informazioni devono essere riportate:

  • Sull’incarto della singola tavoletta (Unità di Vendita): Deve essere presente l’etichettatura obbligatoria, pur beneficiando delle deroghe previste per i confezionamenti con superficie ridotta.

  • Sull’espositore esterno (Imballaggio secondario): Deve riportare tutte le indicazioni obbligatorie complete se l’espositore viene fornito sigillato al punto vendita (per consentire all’operatore/barista di verificare le informazioni al momento del ricevimento merce) e se le confezioni monodose presentiu all’ interno non sono visibili/leggibili dall’esterno.

Poichè la superficie maggiore dell’ incarto della tavoletta è inferiore a 80 cmq, si applicano le regole standard per gli imballaggi medio-piccoli, con un’importante deroga sulla dimensione dei caratteri; pertanto, la dimensione minima del carattere (altezza della “x”) passa da 1,2 mm a 0,9 mm.

 

INFORMAZIONI DA RIPORTARE SULL’ INCARTO DELLA TAVOLETTA

Sull’incarto della singola tavoletta devono figurare obbligatoriamente le seguenti informazioni:

  1. Denominazione del prodotto: Es. “Cioccolato biologico” (o “Cioccolato fondente biologico” a seconda della ricetta, conforme al D.Lgs. 178/2003 sul cacao/cioccolato).

  2. Elenco degli ingredienti: Preceduto dalla parola “Ingredienti:”.

  3. Sostanze che possono provocare allergie o intolleranze alimentari: Devono essere chiaramente evidenziate rispetto agli altri ingredienti (es. tramite grassetto, MAIUSCOLO o colore contrastante)

  4. Quantità netta

  5. Termine Minimo di Conservazione (TMC): Es. “Da consumarsi preferibilmente entro il: GG/MM/AA” (o MM/AA se la conservabilità supera i 3 mesi).

  6. Lotto di produzione: Preceduto dalla lettera “L.” (facoltativo se il TMC viene espresso in GG/MM/AA).

  7. Nome o ragione sociale e indirizzo dell’operatore del settore alimentare (OSA): Responsabile delle informazioni sugli alimenti.

  8. Condizioni particolari di conservazione: Se necessarie per la corretta conservazione del prodotto (es. “Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore”).

  9. Riferimento all’Agricoltura Biologica: Logo UE del biologico + codice dell’Organismo di Controllo e indicazione dell’origine delle materie prime (es. “Agricoltura UE/non UE”), ai sensi del Regolamento UE 2018/848.

  10. Informazioni riguardanti lo smaltimento dell’ imballo (perchè il consumatore può portarsi la tavoletta a casa e se tali informazioni vengono riportate solo sull’ espositore, non avrebbe più la possibilità di consultarle)

NOTA IMPORTANTE!

Non vi è l’ obbligo di riportare la dichiarazione nutrizionale perchè i sensi dell’Allegato V, punto 18 del Regolamento UE 1169/2011, gli alimenti confezionati in imballaggi o contenitori la cui superficie maggiore è inferiore a 25 cm² sono esenti dall’obbligo della dichiarazione nutrizionale.

Tuttavia, l’ esenzione della dichiarazione nutrizionale decade immediatamente se sulla tavoletta vengono riportati dei claims nutrizionali in ottemperanza all’ articolo 7 del regolamento CE 1924/2006; se vi sono problemi di spazio, la dichiarazione nutrizionale può essere riportata in forma lineare.

 

INFORMAZIONI DA RIPORTARE SULL’ ESPOSITORE

 

L’espositore da 10 pezzi deve riportare tutte le indicazioni prescritte dal Reg. UE 1169/2011 e dal Reg. UE 2018/848 (Biologico):

  • Denominazione dell’alimento

  • Elenco completo ingredienti ed evidenziazione allergeni

  • Dichiarazione nutrizionale completa (riferita a 100 g e facoltativamente per porzione di 7 g)

  • Quantità netta complessiva Es. 70 g (10 pz  x 7 g)

  • TMC e Lotto (riferiti al lotto dell’espositore/confezionamento)

  • Nome/Ragione sociale e indirizzo dell’OSA

  • Condizioni di conservazione

  • Logo e codici del Biologico

  • Informazioni relative allo smaltimento degli imballaggi (sia dell’ espositore che dell’ incarto della tavoletta).

TABELLA RIEPILOGATIVA

 

Indicazione

Singolo Incarto (7 g)

Espositore (10 pz)

Denominazione di vendita
Elenco Ingredienti + Allergeni evidenziati
Quantità Netta    7 g    70 g (10 pz x 7 g)
TMC e Lotto
Nome e Indirizzo OSA
Dichiarazione Nutrizionale NO (Esentato se ≤ 25 cm²)
Marchio / Logo Biologico UE + Codici
Informazioni per smaltimento imballaggi Si (solo incarto della tavoletta) Si (Espositore + Incarto della tavoletta)

 

 

 

 

 

Se nell’ impasto di un prodotto da forno utilizzo il latte in polvere precedentemente ricostituito, nella lista ingredienti posso dichiarare semplicementre “latte”?

Sì, nella lista degli ingredienti di un prodotto da forno, se  utilizzo del latte in polvere reidratato, è possibile dichiarare semplicemente “latte”. Secondo la normativa europea (Regolamento UE 1169/2011), gli ingredienti disidratati o concentrati che vengono ricostituiti con acqua prima del loro utilizzo possono essere indicati con la denominazione dell’ingrediente di base.
Per maggiore precisione e trasparenza, è comunque prassi comune e corretta utilizzare diciture più specifiche come “latte reidratato” o “latte in polvere reidratato”
Viceversa, se il latte in polvere viene aggiunto all’ impasto tal quale, bisogna dichiarare “latte in polvere

L’ AMIDO RESISTENTE DI TAPIOCA PUO’ ESSERE CONSIDERATO UNA FIBRA ALIMENTARE?

Sì, l’amido resistente di tapioca viene considerato a tutti gli effetti una fibra alimentare funzionale (spesso classificata come fibra solubile).
A differenza dell’amido di tapioca tradizionale, la sua struttura ha subito processi enzimatici o termici che la rendono indigeribile per l’organismo umano. 
Le sue caratteristiche principali includono:
    • Transito intestinale: Raggiunge l’intestino crasso intatto, senza essere scomposto dagli enzimi digestivi. 
    • Azione prebiotica: Una volta nel colon, fermenta nutrendo i batteri buoni della flora intestinale e producendo acidi grassi a catena corta, come il butirrato. 
    • Impatto glicemico: Poiché non viene assimilato, non provoca picchi di zucchero nel sangue ed è ampiamente utilizzato nelle diete chetogeniche e a basso contenuto di carboidrati. 

Viene spesso utilizzato per la realizzazione di prodotti da forno a ridotto contenuto di carboidrati

E’ CORRETTO NON INDICARE L’ AVENA COME ALLERGENE NELL’ ETICHETTA DEI PRODOTTI ALIMENTARI?

No, non è corretto. L’avena è inclusa  nell’elenco dei 14 allergeni principali. Il Regolamento Europeo impone che la sua presenza tra gli ingredienti sia sempre dichiarata e ben evidenziata. 
Secondo il Regolamento UE 1169/2011, l’avena appartiene alla categoria dei “cereali contenenti glutine” (insieme a grano, segale, orzo, farro e kamut). Pertanto, quando è presente in un prodotto alimentare:
    • Deve essere evidenziata graficamente: il nome dell’allergene va distinto dal resto degli ingredienti tramite un accorgimento (come il grassetto, il corsivo o il MAIUSCOLO)
    • Si applica anche agli alimenti sfusi: le informazioni sugli allergeni, inclusa l’avena, sono obbligatorie anche per i prodotti non preimballati venduti nei ristoranti, bar o panetterie, ecc.
Anche se l’avena è un cereale naturalmente privo di glutine, la normativa la inserisce in questa lista per due motivi principali: 
  1. Contaminazione crociata: Molto spesso l’avena viene coltivata, raccolta o lavorata negli stessi stabilimenti (o con gli stessi macchinari) di altri cereali come il grano. 
  2. Reattività crociata: L’avena contiene delle proteine (le avenine) che in alcuni soggetti particolarmente sensibili o celiaci possono provocare reazioni simili a quelle scatenate dal glutine

SE REALIZZO UN PRODOTTO ALIMENTARE A RIDOTTO CONTENUTO DI CARBOIDRATI, POSSO UTILIZZARE IL CLAIM “LOW CARB”

In base al Regolamento CE n. 1924/2006 , la dicitura “low carb” non è un claim nutrizionale autorizzato. Non essendo presente nell’elenco ufficiale dei claims consentiti, non può essere utilizzata in modo indipendente in etichetta.
Puoi usare il termine “low carb” solo come parte del marchio commerciale o di una descrizione discorsiva (es. “Prodotto ideale per diete low carb”).
Tuttavia, puoi riportare il claim ” A ridotto contenuto di carboidrati“, a condizione che il contenuto di carboidrati del prodotto che hai realizzato è inferiore almeno del 30% rispetto a prodotti analoghi.
Ad esempio, se hai realizzato un prodotto contenente il 40% in meno di carboidrati rispetto ai prodotti analoghi,  devi riportare questo valore in etichetta. Inoltre:
  • Devi poter dimostrare scientificamente il confronto indicando il contenuto medio di carboidrati dei prodotti analoghi presenti sul mercato, specificando chiaramente la categoria di alimenti con cui viene fatto il confronto.
  • La percentuale di riduzione e il valore esatto dei carboidrati riportato nella tabella nutrizionale posta sul retro della confezione devono comparire nello stesso campo visivo.

QUALI SONO LE DICHIARAZIONI AGGIUNTIVE DA RIPORTARE SULL’ ETICHETTA DEI FUNGHI PORCINI ESSICCATI?

Sulle confezioni dei funghi porcini essiccati, è obbligatorio aggiungere una delle seguenti dichiarazioni aggiuntive:


a) “extra”, se rispondono alle seguenti caratteristiche:

  • solo fette e/o sezioni di cappello e/o di gambo, complete all’atto del confezionamento, in quantita’ non inferiore al 60% della quantita’ del prodotto finito;
  • colore della carne all’atto del confezionamento: da bianco a crema;
  • eventuale presenza di briciole provenienti solo da frammenti di manipolazione;
  • tramiti di larve: non piu’ del 10% m/m;
  • imenio annerito: non piu’ del 5% m/m;

b) “speciali”, se rispondono alle seguenti caratteristiche:

  • sezioni di cappello e/o di gambo;
  • coloredella carne all’atto del confezionamento: da crema a nocciola;
  • presenza di briciole provenienti solo da frammenti di manipolazione;
  • tramiti di larve: non piu’ del 15% m/m;
  • imenio annerito: non piu’ del 10% m/m;

c) “commerciali”, se rispondono alle seguenti caratteristiche:

  • sezioni di fungo anche a pezzi con briciole: non piu’ del 15% m/m;
  • coloredella carne all’atto del confezionamento: da marrone chiaro a marrone scuro (presenza di briciole provenienti da frammenti di manipolazione);
  • tramitidi larve: non piu’ del 25% m/m;
  • imenio annerito: non piu’ del 20% m/m;

d) “briciole”, se rispondono alle seguenti caratteristiche:

  • frammenti di sezioni di fungo tali da consentire l’identificazione della specie di appartenenza;
  • tramiti di larve: non piu’ del 25% m/m;
  • imenio annerito: non piu’ del 20% m/m.

e) “in polvere”, se ottenuti dalla macinazione di funghi porcini secchi: devono presentare un contenuto di umidita’ non superiore a 9% m/m.

Lo stabilisce il decreto del ministero dell’ industria, commercio ed artigianato numero 249 del 24-10-1998

https://faolex.fao.org/docs/html/ita31859.htm

COSA E’ L’ ESSICCAZIONE A FREDDO?

L’essiccazione a freddo è una tecnologia adottata di recente per la disidratazione degli alimenti, in particolare per la frutta, la verdura e le piante officinali.

Per molte tipologie di alimenti il processo di essiccazione con aria calda può determinare la perdita di alcune sostanze nutritive termolabili (enzimi e vitamine in particolare) con conseguente scadimento delle caratteristiche organolettiche e nutrizionali.

Con l’ essiccazione a caldo si opera in genere con aria non deumidificata e riscaldata a temperature che vanno dai 40°C ai 70°C,  a seconda del tipo di essiccatore utilizzato; in questo modo, l’ aria  fa più fatica ad assorbire l’acqua dagli alimenti, con la conseguenza che il processo di essiccazione deve essere protratto per più ore.

Nell’essiccazione a freddo, invece, l’ aria viene preventivamente deumidificata ad opera di un gruppo di refrigerazione. L’aria secca, al 5-6% di umidità, viene  fatta passare attraverso gli alimenti e si carica dell’acqua in essi contenuta; in questa fase, la temperatura dell’ alimento si mantiene relativamente bassa perchè il calore fornito dall’aria serve principalmente a consentire il passaggio di stato dell’ acqua dallo stato liquido allo stato di vapore e riscalda poco il prodotto.

L’aria umida torna di nuovo al gruppo di refrigerazione e viene nuovamente deumidificata; ciò comporta produzione di calore che serve a riscaldare l’ aria secca la quale viene convogliata di nuovo  nella camera di essiccazione.

L’aria deumidificata, passando attraverso l’alimento da disidratare, porta via con se più acqua rispetto a quella non deumidificata. Di conseguenza, la disidratazione a freddo comporta un minore tempo di sosta degli alimenti nella camera di essiccazione con conseguente minore scadimento qualitativo degli stessi.

Le temperature più basse, utilizzate nel sistema a freddo, riducono al minimo la denaturazione di tutte quelle sostanze che sono poco stabili al calore, prime fra tutte le vitamine dell’alimento.

Molte tipologie di frutta e verdura tendono a ossidarsi a contatto con l’aria divenendo scure e poco accattivanti esteticamente.
Con l’essiccazione a freddo, operando con temperature più basse e per tempi più brevi, i colori restano più simili a quelli del prodotto di partenza.

Per maggiori informazioni sull’ argomento:https://essiccatoriperalimenti.it/guida/essiccatore-di-frutta-a-freddo-funzionamento-costi-recensioni-migliori/#Svantaggi_del_metodo_di_essiccazione_a_caldo

LA STEVIA IN FOGLIE SI PUO’ UTILIZZARE COME INGREDIENTE NELLA REALIZZAZIONE DEI PRODOTTI ALIMENTARI?

La commercializzazione della stevia è stata autorizzata dall’Unione Europea nel 2011, ma poteva essere utilizzata in Europa solo come additivo alimentare, identificato con il codice E960 e con il nome di glicoside steviolico, ma non come ingrediente tal quale perchè non era ancora stata riconosciuta e autorizzata dalla Commissione Europea come novel food.

Nel 2017, la stevia è stata inserita nell’elenco dei novel food approvati in Europa; tuttavia le foglie di stevia possono essere utilizzate solo per l’ utilizzo tal quale (per la preparazione di tisane), come ingrediente per thè e per infusioni di frutta.

Qualsiasi altro uso della Stevia rebaudiana in campo alimentare non è consentito, in quanto non in linea con la vigente
normativa UE.

Per approfondimenti sull’ argomento:

https://www.qcsrl.it/media/normativa/749/approfondimento%20nota%20mipaaf%20nr.%2059246.pdf
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