Con questo articolo fornisco indicazioni utili a coloro che a vario titolo (produttori, importatori, ecc.) sono responsabili delle informazioni da riportare in etichetta.
Ogni consumatore vorrebbe conoscere l’ origine dei prodotti che acquista e degli ingredienti utilizzati ma non sa se il produttore è tenuto a fornire tali informazioni; per contro, il produttore, spesso non sa quando deve riportare tali informazioni in etichetta e sotto che forma.
La risposta a questi dubbi la fornisce (sarebbe meglio dire “la dovrebbe fornire”) il regolamento UE 1169/2011 , piu’ precisamente l’ articolo 26 di questo regolamento, che definisce quando vi è l’ obbligo di dichiarare in etichetta l’ origine o il paese di provenienza del prodotto alimentare e degli ingredienti utilizzati per la sua realizzazione.
Questo articolo non si applica alle specialità tradizionali, alle indicazioni geografiche e denominazioni di origine per le quali vige già l’ obbligo di dichiarare la provenienza in virtu’ di norme specifiche. Vediamone piu’ in dettaglio i punti salienti:
INDICAZIONE DEL PAESE DI ORIGINE DEL PRODOTTO ALIMENTARE (Paragrafo 2, Comma a)
“L’ indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza è obbligatoria nel caso in cui l’omissione di tale indicazione può indurre in errore il consumatore in merito al paese d’origine o al luogo di provenienza reali dell’alimento, specie se le informazioni che accompagnano l’alimento o contenute nell’ etichetta nel loro insieme possono indurre a pensare che l’alimento abbia un differente paese d’origine o luogo di provenienza.”
Ad esempio, se un produttore di un Paese dell’ Unione Europea diverso dall’ Italia decide di realizzare un prodotto che evoca un prodotto italiano per la forma, la presentazione, gli ingredienti, ecc. (ad esempio, il panettone, la colomba, il pandoro), deve dichiarare in etichetta il paese di produzione per evitare il rischio di trarre in inganno il consumatore.
Da notare che l’ utilizzo della denominazione “panettone” piuttosto che “colomba” è in ogni caso vietato, anche se viene specificato il paese di origine.
INDICAZIONE DEL PAESE DI ORIGINE PER ALCUNE TIPOLOGIE DI CARNI (Paragrafo 2, Comma b)
L’ indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza è obbligatoria per le seguenti tipologie di carni fresche, refrigerate o congelate:
- carni suine
- carni ovine e caprine
- carni di volatili (galli, galline, anatre, oche, tacchini, faraone )
L’ obbligo di dichiarare la provenienza delle carni bovine non è menzionato perchè esiste già, in virtu’ di una normativa specifica.
La commissione europea, il 13 dicembre 2013 ha emesso il Regolamento di esecuzione (UE) N° 1337/2013 che fissa le modalità di applicazione del Paragrafo 2 Comma b.
Il regolamento è in applicazione dal 1° Aprile 2015. E’ possibile consultare uno schema riassuntivo per la sua applicazione cliccando QUI .
Da questo schema di applicazione, si evince, ad esempio, che si può riportare in etichetta la dicitura “ORIGINE ITALIA” solo se l’ animale è nato, è stato allevato ed è stato macellato in Italia. Inoltre, c’è tutta una casistica nella quale è difficile districarsi se non si conosce bene la normativa; pertanto, chi è responsabile delle dichiarazioni da riportare in etichetta può facilmente cadere in errore.
INDICAZIONE DEL PAESE DI ORIGINE DELL’ INGREDIENTE PRIMARIO (Paragrafo 3)
“Quando viene indicato in etichetta il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ alimento, bisogna indicare anche il paese di origine o il luogo di provenienza del suo ingrediente primario, se diverso da quello dell’ alimento; viceversa, se il paese d’origine o il luogo di provenienza dell’ingrediente primario è diverso da quello dell’ alimento, bisogna indicare il paese di origine o il luogo di provenienza dell’ alimento”.
NOTA
Per ingrediente primario si intende l’ingrediente del prodotto alimentare presente in quantità superiore al 50% per il quale, nella maggior parte dei casi è richiesta l’ indicazione della quantità.
Ne consegue che, se un prosciutto “made in italy” viene prodotto utilizzando cosce di maiale proveniente da altri Paesi, bisognerebbe indicarlo in etichetta; analogamente bisognerebbe indicare in etichetta il Paese di provenienza della semola utilizzata per la produzione della pasta “made in Italy”, qualora essa non sia di provenienza italiana.
Benchè l’ atto di esecuzione del paragrafo 3 doveva essere adottato entro il 13 dicembre del 2013, alla data del 22 febbraio 2016 la Commissione europea, ha presentato solo una bozza che prevede che:
- Se un prodotto alimentare viene presentato come “Made in ………” e il suo ingrediente primario ha origine o provenienza diversa, il consumatore deve essere informato di ciò con due diciture alternative, da riportare in etichetta con caratteri uguali (anche come dimensione) a quelli utilizzati per la dichiarazione d’origine del prodotto:
a) “prodotto in…….. con materia prima di origine/provenienza di …”,
b) “prodotto in…….. con materia prima di origine/provenienza diversa”
Per l’ adeguamento delle etichette all’ atto di esecuzione è stato stabilito un periodo transitorio; si ipotizza l’1 aprile 2018 quale termine per adeguare le etichette all’atto di esecuzione.
Dunque, fino a tale data non vi è l’ obbligo, per il produttore, di riportare l’ origine dell’ ingrediente primario e non vi è speranza, per il consumatore, di conoscere, ad esempio, l’ origine del grano duro utilizzato per la produzione della pasta che sta acquistando ( a meno che il produttore non la dichiari volontariamente).
INDICAZIONE DEL PAESE DI ORIGINE DI ALTRI ALIMENTI (Paragrafo 5)
Entro il 13 dicembre 2014, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio relazioni sull’ indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza per i seguenti alimenti:
a) i tipi di carni diverse dalle carni bovine e da quelle di cui al paragrafo 2 comma b
b) il latte;
c) il latte usato quale ingrediente di prodotti lattiero-caseari;
d) gli alimenti non trasformati;
e) i prodotti a base di un unico ingrediente;
f) gli ingredienti che rappresentano più del 50 % di un alimento.
INDICAZIONE DEL PAESE DI ORIGINE PER LE CARNI UTILIZZATE COME INGREDIENTE (Paragrafo 6)
“Entro il 13 dicembre 2013, la Commissione presenta una relazione al Parlamento europeo e al Consiglio sull’ indicazione obbligatoria del paese d’origine o del luogo di provenienza per le carni utilizzate come ingrediente”.
Per quanto riguarda le indicazioni del paese di origine di cui ai paragrafi 5 e 6 la Commissione Europea non ha ancora deciso e probabilmente trascorrerà ancora molto tempo prima che lo faccia. Il 12 Maggio 2016 il Parlamento Europeo ha approvato una risoluzione in cui sollecita la Commissione Europea ad adottare i provvedimenti attuativi.
CONCLUSIONI
E’ stato fatto ancora ben poco per informare il consumatore sul Paese di origine degli alimenti e degli ingredienti utilizzati per la loro produzione. In particolare, il consumatore vuole sapere l’ origine delle carni e del latte utilizzati come ingredienti dei prodotti e l’ origine degli ingredienti che nel prodotto costituiscono una parte preponderante ma, allo stato attuale ciò non gli è consentito.
Si spera che al piu’ presto possibile la Commissione Europea adotti i provvedimenti attuativi previsti dal Regolamento UE 1169/2011 per colmare questa lacuna.