Sulla Gazzetta Ufficiale del 26 febbraio 2018 è stato pubblicato il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e del Ministero dello Sviluppo Economico del 16 Novembre 2017 riguardante l‘ applicazione dell’ articolo 26 del Regolamento UE 1169/2011 ai prodotti a base di pomodoro.

Il Regolamento UE 1169/2011 stabilisce una serie di casi in cui vi è l’ obbligo di dichiarare in etichetta il Paese di origine degli ingredienti utilizzati per la realizzazione dei prodotti preconfezionati destinati al consumatore finale. Tra questi vi è il caso in cui l’ ingrediente è presente in quantità superiore al 50% rispetto al peso del prodotto finito (l’ ingrediente viene definito “primario”) ed il caso in cui il prodotto finito è costituito da un solo ingrediente.

In questo articolo descrivo i punti salienti del suddetto Decreto.

CAMPO DI APPLICAZIONE

Il decreto si applica ai seguenti prodotti alimentari preconfezionati destinati al consumatore finale:

  • pomodori non pelati interi;
  • pomodori pelati interi;
  • pomodori in pezzi (polpa di pomodoro, pomodori tagliati, cubetti di pomodoro, filetti di pomodoro, triturato di pomodoro);
  • concentrato di pomodoro;
  • passata di pomodoro (l’ obbligo di indicare il paese di provenienza del pomodoro lo prevede anche il Decreto del 17 febbraio 2006 del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali);
  • pomodori disidratati (pomodori in fiocchi, polvere di pomodoro, pomodoro semi dry);
  • sughi e salse a base di pomodoro ottenuti mescolando uno o piu’ derivati di pomodoro sopra citati, con altri ingredienti, sia di origine vegetale che di origine animale (sughi pronti, ketchup, ecc.), a condizione che il pomodoro sia presente in quantità superiore al 50% del peso netto del prodotto finito;

QUALI INDICAZIONI SI DEVONO  RIPORTARE IN ETICHETTA E CON QUALE MODALITA’

Il decreto prevede che le unità di vendita debbano riportare in un punto ben visibile:

  • Il nome del Paese in cui è stato coltivato il pomodoro;
  • Il nome del Paese in cui il pomodoro è stato trasformato;

Se il prodotto è stato coltivato e trasformato nello stesso Paese, può essere riportata la dicitura: Origine del pomodoro: …………. (nome del Paese). Ne consegue che solamente se il pomodoro viene coltivato e trasformato in Italia è possibile utilizzare la dicitura “Origine del pomodoro: Italia”

Se il pomodoro viene coltivato in un Paese diverso dal Paese in cui viene trasformato , possono essere utilizzate una delle seguenti diciture:

  • Origine del pomodoro: Paesi UE, se la coltivazione e la trasformazione avvengono in Paesi dell’ Unione Europea;
  • Origine del pomodoro: Paesi NON UE, se la coltivazione e la trasformazione avvengono in Paesi che non fanno parte dell’ Unione Europea;
  • Origine del pomodoro: Paesi UE e NON UE,  se la coltivazione e la trasformazione avvengono sia in Paesi che fanno parte dell’ Unione Europea, sia in Paesi che non ne fanno parte ( ad esempio, la coltivazione avviene in un paese UE e la trasformazione in un Paese NON UE, o viceversa);

Le indicazioni da riportare in etichetta devono essere indelebili, facilmente visibili e chiaramente leggibili; i caratteri devono avere la parte mediana (altezza della x) non  inferiore a 1,2 mm.

MODALITA’ DI APPLICAZIONE DEL DECRETO 

  • Il decreto entra in vigore il 25 Agosto 2018;
  • Le disposizioni del decreto si applicano in via sperimentale fino al 31 dicembre 2020. Nel frattempo si attende l’ emanazione di un provvedimento analogo da parte dell’ Unione Europea (come previsto dal Regolamento UE 1169/2011); se ciò dovesse accadere,  il  decreto in questione non ha piu’ validità dalla data della sua entrata in vigore;
  • I prodotti a base di pomodoro e derivati di pomodoro che non soddisfano i requisiti definiti dal presente decreto ed immessi sul mercato o etichettati prima dell’entrata in vigore dello stesso, possono essere commercializzati entro il termine di conservazione indicato in etichetta;
  • Le disposizioni del decreto si applicano solo ai prodotti realizzati in Italia; non si applicano ai prodotti legalmente fabbricati o commercializzati in un altro Paese membro dell’ Unione Europea o in un Paese non UE;

SANZIONI IN CASO DI FALSA DICHIARAZIONE

In caso di falsa dichiarazione è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria variabile da 3500 a 18000 euro.


Spero, con questo articolo, di aver reso un servizio utile e sono grato a chiunque voglia aggiungere  commenti o, avendolo ritenuto interessante, lo voglia condividere.