Il 9 Maggio 2018 è entrato in vigore il Decreto Legislativo N° 231, del 15 dicembre 2017 . Esso stabilisce le sanzioni conseguenti alla violazione delle disposizioni previste dal regolamento UE 1169/2011 in merito alle informazioni da riportare sulle etichette dei prodotti alimentari preimballati.

Il  Decreto Legislativo N° 231, del 15 dicembre 2017 sancisce anche l’ adeguamento di talune norme nazionali alle disposizioni dettate dallo stesso Regolamento UE 1169/2011; con la sua entrata in vigore viene abrogato il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109.

Quali sono le disposizioni dettate da norme nazionali che devono adeguarsi alle disposizioni del Regolamento UE 1169/2011?

Quali sanzioni sono previste in caso di inadempienze? Ne parlo in questo articolo.

Diciture che consentono di identificare la partita alla quale appartiene un prodotto alimentare ai sensi della Direttiva 2011/91/UE del 13 dicembre 2011

All’ articolo 17,  il Decreto Legislativo N° 231, dispone quanto segue:

  1. Per lotto, o partita, si intende un insieme di unità di vendita di un prodotto alimentare, prodotte, fabbricate o confezionate in circostanze sostanzialmente identiche;
  2. I prodotti alimentari non possono essere posti in vendita se non riportano l’indicazione del lotto di appartenenza;
  3. Il lotto è determinato dal produttore o dal confezionatore del prodotto alimentare o dal primo venditore stabilito nell’ Unione Europea;
  4. L’ indicazione del lotto deve essere facilmente visibile, chiaramente leggibile ed indelebile e deve essere preceduta dalla lettera «L», salvo se riportata in modo da essere distinta dalle altre indicazioni in etichettatura. (Ad esempio: bibita con indicazioni riportate su etichetta di carta che avvolge la lattina e lotto stampato sul fondo della lattina);
  5. Per i prodotti alimentari preimballati l’indicazione del lotto deve figurare sull’ imballaggio o su un’etichetta ad esso applicata;
  6. Per i prodotti alimentari non preimballati l’ indicazione del lotto deve figurare sull’ imballaggio o sul recipiente oppure sui relativi documenti commerciali di vendita;

Quando non è richiesta l’ indicazione del lotto?

L’indicazione del lotto non è richiesta nei seguenti casi:

  1. quando il termine minimo di conservazione o la data di scadenza vengono espressi in giorno/mese/anno oppure in giorno/mese;
  2. per i gelati monodose, venduti tal quale, a condizione che l’ indicazione del lotto figuri sull’ imballaggio pluridose;
  3. per i prodotti agricoli, se venduti direttamente dall’ azienda agricola ai centri di deposito, di condizionamento o di imballaggio,  se avviati verso organizzazioni di produttori oppure, se raccolti per essere immediatamente inviati allo stabilimento di preparazione o trasformazione;
  4. per i prodotti alimentari non preimballati, vale a dire i prodotti alimentari  offerti in vendita allo stato sfuso oppure imballati sul luogo di vendita su richiesta del consumatore o, ancora, preimballati per la vendita diretta;
  5. per le confezioni ed i recipienti il cui lato più grande ha una superficie inferiore a 10 cmq;

L’ omissione dell’ indicazione del lotto (quando prevista) comporta la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma variabile da 3000 a 24000 euro; se, invece, l’ indicazione del lotto viene attuata con modalità differenti rispetto a quelle sopradescritte, la sanzione può variare da 1000 ad 8000 euro.

Vendita di prodotti non preimballati

Prodotti alimentari offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio, prodotti imballati sui luoghi di vendita su richiesta del consumatore,  prodotti preimballati ai fini della vendita diretta, prodotti alimentari venduti previo frazionamento e posti in confezione o involucro protettivo.

Esempi di questa categoria di prodotti sono:

  • il pane venduto presso il punto vendita annesso al panificio
  • le mozzarelle vendute presso il punto vendita annesso al caseificio
  • lo spicchio di formaggio o il pezzo di prosciutto crudo ricavati da una forma intera e confezionati sottovuoto

Tali prodotti devono essere muniti di apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono oppure di altro sistema equivalente, anche digitale, facilmente accessibile e riconoscibile, presente nei comparti in cui sono esposti. Sul cartello devono essere riportate le seguenti indicazioni:

  • la denominazione dell’alimento;
  • l’elenco degli ingredienti (salvo i casi di esenzione citati all’ articolo 19 del regolamento UE 1169/2011);
  • le indicazioni delle sostanze allergeniche di cui all’Allegato II del regolamento UE 1169/2011;
  • le modalità di conservazione, ove necessario;
  • la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche ripiene;
  • il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2 % in volume;
  • la percentuale di glassatura per i prodotti congelati glassati (Esempio: l’ acqua di glassatura aggiunta ai pesci sottoposti a congelamento);
  • la designazione «decongelato» nel caso di prodotti  congelati prima della vendita e venduti decongelati (ad esempio: il croissant venduto al bar acquistato congelato dal gestore, scongelato, posto a lievitare e cotto) ad eccezione dei casi di esenzione previsti dall’ Allegato VI, punto 2, del regolamento UE 1169/2011;

Nel caso di fornitura diretta alle collettività, le suddette informazioni possono essere riportate su un documento commerciale, anche in modalità telematica.

Vi sono alcuni casi particolari. Vediamoli:

Prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria, della pasta fresca e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari.

L’elenco degli ingredienti può essere riportato su un unico cartello per singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista, a disposizione dell’acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti stessi purché le indicazioni relative alle sostanze che possono provocare allergie o intolleranze alimentari siano riconducibili ai singoli prodotti alimentari posti in vendita.

Bevande vendute mediante spillatura.

Il cartello  può essere applicato direttamente sull’ impianto o a fianco dello stesso.

Acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici.

Devono riportare, se trattate, la denominazione di vendita «acqua potabile trattata» oppure «acqua potabile trattata e gassata» se è stata addizionata di anidride carbonica.

Prodotti dolciari e da forno preconfezionati, ma destinati ad essere venduti a pezzo o alla rinfusa.

Possono riportare le indicazioni sopra descritte solamente sul cartello o sul contenitore, purché in modo da essere facilmente visibili e leggibili dall’ acquirente.

Alimenti non preimballati serviti dalle collettività (ristoranti, mense,  scuole, ospedali e imprese di ristorazione)

Vige l’ obbligo di indicare le seguenti informazioni:

  1. indicazione delle sostanze che possono provocare allergie ed intolleranze alimentari;
  2. indicazione della designazione “decongelato”.

Casi di esenzione della designazione “decongelato”:

  • ingredienti utilizzati per la preparazione delle pietanze;
  • alimenti per i quali il congelamento costituisce una fase tecnologicamente necessaria del processo di produzione;
  • alimenti sui quali lo scongelamento non produce effetti negativi in termini di sicurezza o qualità;

Tali indicazioni devono essere riconducibili a ciascun alimento e devono essere apposte su menù o registro o apposito cartello o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista.

In caso di utilizzo di sistemi digitali, le informazioni fornite dovranno risultare anche da una documentazione scritta e facilmente reperibile sia per l’autorità competente sia per il consumatore finale.

L’operatore del settore alimentare che viola le disposizioni in materia di vendita dei prodotti non preimballati è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma variabile da 1.000 euro a 8.000 euro.

Se l’ omissione riguarda le sostanze che possono provocare allergie, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma variabile da 3.000 euro a 24.000 euro.

Vendita di prodotti alimentari non preimballati tramite distributori automatici

Nel caso di vendita di prodotti alimentari non preimballati tramite i distributori automatici (ad esempio: il panino “incartato” con carta oleata avvolta con cellophane), devono essere riportati, oltre al nome/ragione sociale/sede/marchio registrato del responsabile dell’ impianto:

  • la denominazione del prodotto;
  • l’ elenco degli ingredienti;
  • l’ eventuale presenza delle sostanze che possono provocare allergie o intolleranze alimentari;

Le suddette indicazioni devono essere riportate in lingua italiana e devono essere chiaramente visibili e leggibili.

La violazione delle suddette disposizioni comporta una sanzione amministrativa pecuniaria di una somma variabile da 1000 ad 8000 euro; se la violazione  riguarda l’ omissione della dichiarazione delle sostanze allergeniche eventualmente presenti nel prodotto,  la sanzione amministrativa può variare da 5000 a 40000 euro.

Vendita di prodotti non destinati al consumatore finale

I prodotti alimentari destinati all’industria, agli utilizzatori commerciali intermedi ed agli artigiani per i loro usi professionali ovvero per essere sottoposti ad ulteriori lavorazioni nonché i semilavorati non destinati al consumatore finale devono riportare le seguenti informazioni:

  • denominazione del prodotto:
  • eventuale presenza delle sostanze che possono provocare allergie o intolleranze alimentari;
  • quantità netta;
  • il lotto (salvo i casi di esenzione sopra descritti);
  • nome/ragione sociale/marchio depositato e indirizzo dell’ operatore alimentare;

Tali indicazioni possono essere riportate sull’ imballaggio oppure sui documenti commerciali, anche in modalità telematica.

L’operatore del settore alimentare che viola gli obblighi sulle menzioni obbligatorie e sulle modalità di apposizione delle stesse previste per i prodotti alimentari non destinati al consumatore finale  è soggetto all’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma variabile da 500 euro a 4.000 euro.

Autorità competenti all’ irrogazione delle sanzioni.

L’ Ispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (ICQRF) ha il compito di irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dal decreto legislativo N° 231. Restano ferme le competenze spettanti all’ Autorità garante della concorrenza e del mercato e quelle spettanti agli organi preposti all’ accertamento delle violazioni.

Procedure per l’ irrogazione delle sanzioni.

Le sanzioni vengono irrogate tenendo conto di quanto segue:

  • Se la violazione è commessa da microimprese ( aziende  con meno di 10 dipendenti  e con fatturato annuo inferiore a 2 milioni di euro), la sanzione amministrativa è ridotta fino ad un terzo.
  • Le sanzioni non vengono applicate alle forniture ad organizzazioni senza scopo di lucro, per la successiva cessione gratuita a persone indigenti (fanno eccezione le irregolarità riguardanti la data di scadenza e le sostanze che possono provocare allergie o intolleranze).
  • Le sanzioni non vengono applicate  all’ immissione sul mercato di un prodotto alimentare corredato da adeguata rettifica scritta delle informazioni non conformi.
  • I prodotti alimentari non conformi per quanto riguarda l’ etichettatura ed  immessi sul mercato o etichettati prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo N° 231 possono essere commercializzati fino all’ esaurimento delle scorte.

Spero, con questo articolo, di aver reso un servizio utile e sono grato a chiunque voglia aggiungere  commenti o, avendolo ritenuto interessante, lo voglia condividere.