Come specificato al paragrafo 1 comma b, per i prodotti non preimballati “la fornitura di altre indicazioni, fatta eccezione per le sostanze allergeniche, non è obbligatoria, a meno che gli Stati membri adottino disposizioni nazionali che richiedono la fornitura, parziale o totale, di tali indicazioni o loro elementi”.
A tal proposito, l’ Italia ha reso obbligatorie anche altre informazioni previste dagli articoli 9 e 10 del regolamento UE 1169/2011; la norma di riferimento per quanto concerne le informazioni da riportare per i prodotti non preimballati è il D.Lgs. 231/2017 del 15 dicembre 2017.
Articolo 19 – Vendita di prodotti alimentari non preimballati
Questo articolo dispone che:
COMMA 1 (campo di applicazione dell’ articolo)
L’ articolo 19 riguarda le seguenti tipologie di prodotti alimentari non preimballati:
- offerti in vendita al consumatore finale o alle collettività senza preimballaggio (ad esempio, il pane, i pasticcini);
- imballati sui luoghi di vendita su richiesta ed in presenza dell’ acquirente (ad esempio, le mozzarelle imbustate nel liquido di governo);
- preimballati ai fini della vendita diretta (ad esempio, i pasticcini posti su vassoio e imballati con film plastico estensibile);
- venduti previo frazionamento e confezionati in involucro protettivo (ad esempio, i tranci di formaggio ricavati da forme di formaggio intere, salumo affettati, ecc.);
COMMA 2 (Informazioni da riportare per i prodotti alimentari non preimballati)
I prodotti alimentari non preimballati devono essere muniti di apposito cartello applicato ai recipienti che li contengono oppure di altro sistema equivalente, anche digitale, facilmente accessibile e riconoscibile, presente nei comparti in cui sono esposti.
Fatte salve le ulteriori indicazioni obbligatorie prescritte per i prodotti non preimballati da norme nazionali e dell’Unione Europea, sul cartello devono essere riportate almeno le seguenti indicazioni, che, nel caso di fornitura diretta alle collettività, possono essere riportate su un documento commerciale, anche in modalità telematica:
a) la denominazione dell’alimento;
b) l’elenco degli ingredienti, salvo i casi di esenzione disposti dal regolamento 1169/2011. Nell’elenco devono essere evidenziati gli ingredienti che possono provocare allergie ed intolleranze alimentari in individui sensibili.
c) le modalità di conservazione per i prodotti alimentari rapidamente deperibili, ove necessario;
d) la data di scadenza per le paste fresche e le paste fresche con ripieno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187;
e) il titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2 per cento in volume;
f) la percentuale di glassatura, considerata tara, per i prodotti congelati glassati (ad esempio, pesce surgelato);
g) la designazione”decongelato” se il prodotto è stato congelato prima della vendita e viene venduto decongelato, fatti salvi i casi di deroga
previsti;
COMMA 3 (prodotti di gelateria, pasticceria, panetteria, pasta fresca e gastronomia)
Per i prodotti della gelateria, della pasticceria, della panetteria, della pasta fresca e della gastronomia, ivi comprese le preparazioni alimentari, l’elenco degli ingredienti può essere riportato, per singoli prodotti, su apposito registro o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista, a disposizione dell’acquirente, in prossimità dei banchi di esposizione dei prodotti stessi purché le indicazioni relative alle sostanze allergeniche siano riconducibili ai singoli alimenti posti in vendita.
COMMA 4 (bevande vendute mediante spillatura)
Per le bevande vendute mediante spillatura, il cartello riportante le informazioni previste può essere applicato direttamente sull’impianto o a fianco dello stesso.
COMMA 5 (acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle collettività ed in altri esercizi)
Le acque idonee al consumo umano non preconfezionate, somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, devono riportare, ove trattate, la specifica denominazione di vendita «acqua potabile trattata» o «acqua potabile trattata e gassata» se è stata addizionata di anidride carbonica.
COMMA 6 (prodotti dolciari e da forno preconfezionati destinati ad essere venduti a pezzo o alla rinfusa)
I prodotti dolciari e da forno preconfezionati, ma destinati ad essere venduti a pezzo o alla rinfusa, generalmente destinati al consumo subito dopo l’acquisto, possono riportare le indicazioni descritte al comma 2 solamente sul cartello o sul contenitore, purché in modo da essere facilmente visibili e leggibili dall’acquirente.
COMMA 7 (prodotti commercializzati nelle fasi precedenti alla vendita al consumatore finale, ad esempio B2B e venduti alle collettività)
Nelle fasi precedenti la vendita al consumatore finale e alle collettività, devono essere riportate le seguenti informazioni:
- La denominazione del prodotto
- La lista degli ingredienti
- La dichiarazione derlle sostanze allergeniche
- Il nome o la ragione sociale o il marchio depositato e l’ indirizzo dell’ operatore del settore alimentare
- Il lotto di produzione (salvo i casi di esenzione)
Tali informazioni possono essere riportate anche soltanto su un documento commerciale ed anche in modalità telematica, se è garantito che
tali documenti accompagnano l’alimento cui si riferiscono o sono stati inviati prima o contemporaneamente alla consegna.
COMMA 8 (prodotti alimentari non preimballati e non considerati unità di vendita, serviti dalle collettività)
DEFINIZIONE DI COLLETTIVITA’
Struttura (compreso un veicolo o un banco di vendita fisso o mobile), come ristoranti, mense, scuole, ospedali e imprese di ristorazione in cui sono preparati alimenti destinati al consumo immediato da parte del consumatore finale.
In questo caso è obbligatoria solo l’indicazione delle sostanze allergeniche.
Essa deve essere fornita, in modo che sia riconducibile a ciascun alimento, prima che lo stesso venga servito al consumatore finale e deve essere apposta su menù o registro o apposito cartello o altro sistema equivalente, anche digitale, da tenere bene in vista. In caso di utilizzo di sistemi digitali, le informazioni fornite dovranno risultare anche da una documentazione scritta e facilmente reperibile sia per l’autorità competente sia per il consumatore finale.
In alternativa, può essere riportato l’avviso della possibile presenza delle sostanze allergeniche sul menù, sul registro o su un apposito cartello che rimandi al personale cui chiedere le necessarie informazioni che devono risultare da una documentazione scritta e facilmente reperibile sia per l’autorità competente sia per il consumatore finale.
Inoltre, fatti salvi i casi di esenzione, per tali prodotti vi è l’ obbligo di riportare l’ indicazione “Decongelato” se l’ alimento è stato congelato prima di essere servito e se viene servito congelato (come è ovvio che sia).