Nuove regole UE sull’etichettatura dei vini in ottemperanza al regolamento UE 2021/2117: guida della commissione europea

Come noto, il  Regolamento (UE) 2021/2117  del 2 dicembre 2021 ha introdotto l’ obbligo della dichiarazione dei valori nutrizionali e dell’ elenco ingredienti per i prodotti vitivinicoli.

L’ obiettivo di questa guida è  fornire informazioni e consigli utili per predisporre l’ etichetta dei vini conforme al suddetto regolamento che, ricordiamo, modifica:

  • il Regolamento (UE) n. 1308/2013 (organizzazione comune dei mercati dei  prodotti agricoli);
  • il Regolamento (UE) n. 1151/2012 (regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari);
  • il regolamento (UE) n. 251/2014 (definizione, designazione, presentazione, etichettatura e  protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati);

Spero che ti possa essere utile per la progettazione delle etichette dei tuoi prodotti vitivinicoli e ti auguro buona lettura!

GELSOMINO PANICO

L’ 8 dicembre 2023  sono entrate in vigore le nuove  regole dell’ UE sull’etichettatura dei vini. Tali norme sono previste dal regolamento UE 2021/2117 riguardanti l’ etichettatura dei vini immessi sul mercato.

Il Regolamento (UE) 2021/2117  apporta alcune modifiche significative alla regolamentazione agricola dell’Unione Europea.

In primo luogo, modifica il regolamento (UE) n. 1308/2013 che riguarda l’organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Questa modifica mira a semplificare le procedure amministrative per gli agricoltori e a promuovere la competitività del settore agricolo europeo.

In secondo luogo, modifica il regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari. Le modifiche riguardano principalmente l’etichettatura dei prodotti agricoli e alimentari, al fine di fornire informazioni chiare e accurate ai consumatori. Si presta particolare attenzione alle indicazioni geografiche, che consentono ai produttori di evidenziare la provenienza e le caratteristiche specifiche dei loro prodotti.

Infine,  modifica  il regolamento (UE) n. 251/2014, che riguarda la definizione, la designazione, la presentazione, l’etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati. Le modifiche mirano a migliorare la protezione delle indicazioni geografiche e a promuovere la qualità e l’autenticità dei prodotti vitivinicoli aromatizzati all’interno dell’Unione Europea.

GUIDA DELLA COMMISSIONE EUROPEA ALL’ APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2021/2117

Per facilitare l’ applicazione del Regolamento UE 2021/2117, La Commissione Europea ha pubblicato la GUIDA ALL’ APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO UE 2021/2117.

Essa fornisce una serie di consigli per i produttori e mira a garantire che le informazioni sulle bottiglie di vino siano chiare, accurate e complete.

Le nuove regole richiedono che l’etichetta specifichi il paese di origine, il vitigno utilizzato (in via facoltativa) e la denominazione del vino;  incoraggiano i produttori a fornire informazioni sulla provenienza delle uve, sul metodo di produzione e sulla presenza di allergeni nel vino; incoraggiano l’utilizzo di sistemi di certificazione volontaria, come il marchio di qualità europeo, che possono ulteriormente aumentare la reputazione dei vini e consentire ai produttori di accedere a nuovi mercati e opportunità di vendita.

Tali regole, rappresentano un’opportunità per i produttori di distinguersi sul mercato; essere conformi alle linee guida della Commissione Europea significa dimostrare un impegno per la qualità e la trasparenza, e ciò può accrescere la fiducia dei consumatori.

INFORMAZIONI DA RIPORTARE IN ETICHETTA IN OTTEMPERANZA AL REGOLAMENTO UE 2021/2117

Le indicazioni da riportare in etichetta, che devono figurare nello stesso campo visivo sono le seguenti:

1 – Nome commerciale/Logo (facoltativo)

Ad esempio: TAVERNELLO, FERRARI, BERLUCCHI, FONTANAFREDDA, FEUDI DI SAN GREGORIO

2 – Categoria del vino

Le  diverse categorie sono di seguito riportate:

  • vino
  • vino nuovo ancora in fermentazione
  • vino liquoroso
  • vino spumante
  • vino spumante di qualità
  • vino spumante di qualità del tipo aromatico
  • vino spumante gassificato
  • vino frizzante
  • vino frizzante gassificato
  • mosto di uve
  • mosto di uve parzialmente fermentato
  • mosto di uve parzialmente fermentato ottenuto con uve appassite
  • mosto di uve concentrato
  • mosto di uve concentrato rettificato
  • vino ottenuto da uve appassite
  • vino di uve stramature

L’ indicazione della categoria di vino si può omettere se si tratta  di DOP o IGP; 

3 – Tipologia di Denominazione di Origine

Per i prodotti DOP o IGP, bisogna riportare, rispettivamente, le espressioni: “Denominazione di Origine Protetta”  e  “Indicazione Geografica Protetta” seguite dal nome della DOP o della IGP

Le suddette denominazioni, hanno sostituito le precedenti denominazioni italiane DOC (Denominazione di Origine Controllata), DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) e IGT (Indicazione Geografica Tipica); tuttavia, in Italia, tali denominazioni sono ancora ampiamente utilizzate e riconosciute, anche se rientrano formalmente nelle categorie DOP e IGP a livello europeo. Ricapitolando:

La denominazione DOP (Denominazione di Origine Protetta) sostituisce le denominazioni italiane DOCG (Denominazione di Origine Controllata e Garantita) e DOC (Denominazione di Origine Controllata) ed indica che un vino è prodotto, trasformato ed elaborato esclusivamente in una specifica area geografica, seguendo un disciplinare di produzione rigoroso.

La denominazione IGP (Indicazione Geografica Protetta) sostituisce la denominazione italiana IGT (Indicazione Geografica Tipica) ed indica che almeno una fase del processo produttivo (produzione dell’uva, vinificazione, ecc.) viene effettuata in una specifica area geografica, ma con meno vincoli rispetto alla DOP.

4 – Nome della Denominazione di Origine

Ad esempio: Chianti Classico, Montepulciano D’ Abruzzo, Barolo, ecc.

5 – Annata di vendemmia (obbligatoria solo per i vini DOP, DOC, DOCG, IGP, IGT)

L’ annata di vendemmia è obbligatoria solo per i vini DOP, DOC, DOCG, IGP e IGT. Fanno eccezione i vini spumanti, frizzanti o liquorosi, per i quali l’indicazione dell’annata di vendemmia è facoltativa. 

Per poter indicare l’annata di vendemmia, almeno l’85% delle uve utilizzate per la produzione del vino devono provenire dalla stessa annata. 
L’ indicazione dell’annata di vendemmia è vietata per i vini senza denominazione di origine o indicazione geografica mentre è facoltativa per i vini varietali (vini ottenuti da un singolo vitigno)

6 – Ragione sociale ed indirizzo dell’ imbottigliatore

Bisogna riportare la ragione sociale e l’ indirizzo della sede legale dell’ imbottigliatore; inoltre, bisogna riportare l’ indirizzo dello stabilimento di imbottigliamento/cantina. Se si tratta di vino importato bisogna riportare la ragione sociale e l’ indirizzo della sede legale dell’ importatore.

Ad esempio: Imbottigliato da….. via..N°…CAP..Comune(Provincia) nella cantina di Via…N°…CAP…Comune(Provincia)

Oppure: Importato da…via..N°…CAP..Comune(Provincia)

7 – Indicazione della provenienza

La dicitura  “PRODOTTO IN ITALIA” si può utilizzare qualora la raccolta delle uve e la vinificazione sono realizzate in Italia. Nel caso in cui le 2 fasi avvengono in Paesi differenti, bisogna utilizzare delle diciture del tipo:  “PRODOTTO IN (Paese) con UVE PROVENIENTI DA (Paese)”

E’ anche obbligatorio riportare la Regione di provenienza; non è obbligatorio riportare il pittogramma che indica la Regione di provenienza.

E’ possibile riportare, in via facoltativa,  la dicitura “Integralmente prodotto e imbottigliato nella zona di produzione”.

Questa dicitura (facoltativa) è ammessa per i vini a Denominazione di Origine Protetta (DOP) e Indicazione Geografica Protetta (IGP) e  sta a significare che  il vino è stato ottenuto da uve raccolte esclusivamente in vigneti di proprietà dell’ azienda  e vinificato nella medesima, mentre l’ imbottigliamento è stato effettuato nella zona di produzione. 

In sintesi, il termine “Integralmente prodotto…” sta a significare  che la produzione del vino, dalla raccolta delle uve alla vinificazione, è avvenuta interamente all’interno della stessa azienda, mentre il termine “…imbottigliato nella zona di produzione” sta a significare che l’imbottigliamento è stato effettuato all’interno dell’area geografica definita dalla denominazione DOP o IGP, o in prossimità di essa, se previsto dal disciplinare. 

La dicitura “Integralmente prodotto” può essere utilizzata anche per vini imbottigliati in cantine sociali, a condizione che le uve provengano dai soci e siano vinificate nella stessa cantina. 

8 – Titolo alcolometrico volumico effettivo

Deve essere espresso al massimo con una cifra decimale, deve essere seguito dal simbolo “% vol.” e, facoltativamente, preceduto dal termine “alcol” o dall’ abbreviazione “alc.” ; ad esempio:

  • 12% vol.
  • 12,5% vol.
  • alcol 12% vol.
  • alc. 12,5% vol.

All’ articolo 44 del Regolamento UE 33/2019 sono previste le tolleranze ammesse tra valore dichiarato e valore effettivo. Esso riporta testualmente:

“Fatte salve le tolleranze previste dal metodo di analisi di riferimento utilizzato, il titolo alcolometrico indicato non può essere né superiore né inferiore di oltre 0,5 % vol al titolo determinato dall’analisi. Tuttavia, per i prodotti vitivinicoli a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta immagazzinati in bottiglie per oltre tre anni, i vini spumanti, i vini spumanti di qualità, i vini spumanti gassificati, i vini frizzanti, i vini frizzanti gassificati, i vini liquorosi e i vini di uve stramature, fatte salve le tolleranze previste dal metodo di analisi di riferimento utilizzato, il titolo alcolometrico non può essere né superiore né inferiore di oltre 0,8 % vol. al titolo determinato dall’analisi”

Ricordo che il titolo alcolometrico volumico effettivo esprime l’ alcol effettivamente presente nel prodotto e non si deve confondere con il titolo alcolometrico volumico totale, che tiene conto anche dell’ alcol che si potrebbe generare a seguito della fermentazione degli zuccheri eventualmente presenti nel prodotto.

9 – Volume netto  nominale

Il volume netto nominale deve essere espresso  utilizzando l’ unità di misura del Litro ( l o L ), il centilitro (cl o cL) oppure il millilitro (ml o mL); 

10 – Elenco degli ingredienti

L’ elenco degli ingredienti può essere riportato  sull’ etichetta applicata alla bottiglia (o direttamente sulla confezione, se si tratta, ad esempio, di confezioni di cartone con grafica) oppure per mezzo di QR CODE che rimanda ad una pagina web. Fanno eccezione le sostanze allergeniche eventualmente presenti nel prodotto (ad esempio, i solfiti), che devono essere riportate obbligatoriamente in etichetta (ma non necessariamente nello stesso campo visivo delle altre informazioni obbligatorie). 

Ricordo che gli ingredienti sono: “qualunque sostanza o prodotto, compresi gli aromi, gli additivi e gli enzimi alimentari e qualunque costituente di un ingrediente composto utilizzato nella fabbricazione o nella preparazione di un alimento e ancora presente nel prodotto finito anche se in forma modificata”.

Quindi, se il produttore del vino utilizza, oltre all’ uva, il mosto concentrato e lo zucchero ( vietato in Italia) per arricchire il mosto, tali ingredienti devono comparire in etichetta.

Per lo stesso motivo, devono essere dichiarati gli additivi come l’ acido tartarico, gli stabilizzanti come la gomma arabica oppure i conservanti come l’ anidride solforosa.

Viceversa, i coadiuvanti tecnologici come i chiarificatori proteici, la bentonite, i lieviti, che vengono rimossi e non sono più presenti nel prodotto, non devono essere dichiarati; fanno eccezione le eventuali sostanze che possono provocare allergie o intolleranze alimentari

Di seguito, le regole da rispettare per la dichiarazione dell’ elenco ingredienti:

  • L’elenco degli ingredienti deve essere preceduto dal termine “INGREDIENTI“; i singoli ingredienti devono essere riportati in ordine decrescente di peso; gli ingredienti che rappresentano meno del 2% del peso del prodotto possono essere elencati senza tener conto dell’ ordine decrescente di peso;
  • Gli additivi eventualmente aggiunti devono essere riportati con la sigla europea E seguita dal numero che identifica quel determinato additivo, oppure con il loro nome tecnico. Essi devono essere preceduti dall’ indicazione della categoria (conservante, correttore di acidità, antiossidante, ecc.);
  • Gli additivi ammessi nella produzione del vino sono quelli citati  nel regolamento delegato (UE) 2019/934, Allegato I, parte A, tabella 2;

11 – Dichiarazione Nutrizionale

Anche la dichiarazione dei valori nutrizionali può essere riportata sia sull’ etichetta che per mezzo di un QR Code che rimanda ad una pagina web.

Tuttavia, l’ Energia, espressa in kJ e in kcal deve essere riportata obbligatoriamente anche sull’ etichetta applicata alla bottiglia (cartone) e deve comparire nello stesso campo visivo delle altre indicazioni obbligatorie.

Se la dichiarazione viene riportata sull’ etichetta applicata alla bottiglia (o sul cartone), la dichiarazione nutrizionale e l’elenco degli ingredienti devono poter essere lette simultaneamente senza dover girare il recipiente e devono essere apposte in caratteri indelebili  chiaramente distinguibili dalle altre indicazioni.

Se la dichiarazione nutrizionale e/o l’elenco degli ingredienti sono forniti per via elettronica, il link (codice QR o codice analogo) a tale dichiarazione e/o a tale elenco deve figurare sull’etichetta nello stesso campo visivo delle altre indicazioni obbligatorie.

12 – Tenore di zuccheri (solo nel caso di vini spumanti, vini spumanti gassificati, vini spumanti aromatici, ecc.)

Tale indicazione è obbligatoria sia per gli spumanti generici che per quelli di qualità (DOC, DOCG). 

Il tenore di zuccheri viene  espresso in grammi per litro e determina la classificazione del vino spumante come di seguito riportato:
  • Pas Dosé/Dosaggio Zero/Brut Nature: Meno di 3 grammi di zucchero/litro. 
  • Extra Brut: Inferiore a 6 grammi di zucchero/litro.
  • Brut: Da 6 a 12 grammi di zucchero/litro.
  • Extra Dry: Da 12 a 17 grammi di zucchero/litro.
  • Dry/Secco: Da 17 a 32 grammi di zucchero/litro.
  • Demi-sec: Da 32 a 50 grammi di zucchero/litro.
  • Doux/Dolce: Oltre 50 grammi di zucchero/litro.
È ammessa una tolleranza di +/- 3 grammi per litro, tra il valore dichiarato e il contenuto effettivo di zucchero.
Questa dichiarazione non è obbligatoria per gli altri tipi di vini.

13 – Lotto di produzione

Può figurare fuori dal campo visivo delle altre informazioni obbligatorie.

14 – Termine minimo di conservazione

 Questa dichiarazione è obbligatoria solo per i prodotti vitivinicoli dealcolizzati e per i vini aventi titolo alcolometrico volumico effettivo inferiore al 10% ; può figurare fuori dal campo visivo delle altre dichiarazioni obbligatorie.

15 – Dichiarazione smaltimento imballi

E’ possibile riportare questa dichiarazione  sull’ etichetta fisica oppure per mezzo del QR Code che rimanda ad una specifica pagina web.
Per ogni imballo dell’ unità di vendita (bottiglia, tappo, sigillo termoretraibile, ecc.) bisogna riportare il codice alfanumerico della Decisione 129/97/CE e le istruzioni per la raccolta differenziata.

ALTRE DICHIARAZIONI VOLONTARIE

In aggiunta alle dichiarazioni sopra descritte, il produttore/responsabile delle informazioni può riportare, facoltativamente, in etichetta le seguenti informazioni:

  • provenienza delle uve utilizzate
  • metodo di vinificazione impiegato
  • storia dell’ azienda produttrice
  • il nome di una o più varietà di uve da vino utilizzate;  
  • per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, le menzioni tradizionali conformemente all’articolo 112, lettera b), quali “classico” e “superiore”; 
  • il simbolo dell’Unione che indica la denominazione di origine protetta o l’indicazione geografica protetta; 
  • termini che si riferiscono a determinati metodi di produzione; 
  • per i vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta, il nome di un’altra unità geografica più piccola o più grande della zona alla quale fa riferimento la denominazione di origine o l’indicazione geografica.  

CORRETTO UTILIZZO DEL QR CODE PER RIPORTARE LE INFORMAZIONI STABILITE DAL REGOLAMENTO UE 2021/2017

A tal proposito, la guida dell’ Unione Europea dice che:

Il QR code non deve rimandare ad una pagina web  che raccoglie informazioni sui consumatori.

Teoricamente, può anche rimandare ad una pagina specifica del sito web dell’ azienda, a patto che essa non raccolga i dati dei consumatori e che non contenga informazioni commerciali o di marketing.

Vale a dire che la pagina web collegata al QR code deve fornire solamente le seguenti informazioni:

  • informazioni nutrizionali
  • elenco degli ingredienti
  • facoltativamente, altre informazioni importanti per il consumatore, ad esempio, le informazioni relative alla sostenibilità o al corretto smaltimento dell’imballaggio

Il QR code deve essere chiaramente identificabile ed accompagnato da una dicitura che indica chiaramente a cosa si riferisce.

Significa che, a fianco o sopra al QR code, deve essere riportata una frase tipo: ” Inquadra il QR code per visualizzare l’ elenco degli ingredienti e i valori nutrizionali”

Il QR CODE deve essere univoco

Il QR Code deve riportare le informazioni relative ad un unico prodotto vitivinicolo; se il produttore di vini realizza prodotti differenti, per ognuno di essi ci deve essere un QR code che rimanda ad una pagina specifica.

Tempo di validità delle informazioni

Le informazioni alle quali rimanda il QR Code devono essere pubblicate sulla pagina web di riferimento per un tempo pari ad almeno la shelf-life del prodotto.

IN CHE FASE DELLA PRODUZIONE E COMMERCIALIZZAZIONE DEVONO ESSERE RIPORTATI I VALORI NUTRIZIONALI E  L’ ELENCO DEGLI INGREDIENTI

Come regola generale, le nuove indicazioni obbligatorie devono applicarsi ai vini immessi sul mercato a decorrere dalla  data di applicazione prevista dal regolamento (UE) 2021/2117, vale a dire, dall’8 dicembre 2023. I vini prodotti prima di tale data possono tuttavia continuare a essere immessi sul mercato in base ai requisiti di etichettatura applicabili prima dell’8 dicembre 2023, fino ad esaurimento delle scorte.

Per “informazioni obbligatorie sugli alimenti” s’intendono le indicazioni che devono essere fornite al consumatore finale; ciò si applica indipendentemente dal recipiente in cui è commercializzato l’alimento, non fa differenza se il vino è commercializzato in cisterna piuttosto che in fusti o in bottiglia.

CHI VERIFICA IL RISPETTO DELLE NORME SULL’ ETICHETTATURA

L’applicazione delle norme in materia di etichettatura dei vini è di competenza delle autorità degli Stati membri. Tutti i vini nazionali o importati immessi sul mercato dell’UE dopo l’8 dicembre 2023 devono, in linea di principio, soddisfare i nuovi requisiti in materia di etichettatura. Il vino prodotto prima dell’8 dicembre 2023 può tuttavia continuare a essere immesso sul mercato basandosi sui requisiti in materia di etichettatura applicabili prima di tale data fino ad esaurimento delle scorte. I vini importati prima di tale data sono ritenuti prodotti prima di tale data e, pertanto, ammissibili a tale esenzione.

CONCLUSIONI

Per i produttori di vini, adattarsi alle nuove regole sull’etichettatura rappresenta un passo verso l’eccellenza nel settore vinicolo. Essere conformi alle linee guida della Commissione europea significa dimostrare un impegno per la qualità, la trasparenza e la soddisfazione dei consumatori. I produttori che scelgono di adottare queste regole si pongono come leader del settore, creando un’immagine di affidabilità e autenticità per i propri vini.

Il rispetto delle nuove norme richiede una maggiore attenzione e rigore nella produzione e nella tracciabilità delle uve, il che può portare a una maggiore qualità e consistenza dei vini prodotti.

L’ etichettatura accurata e completa può favorire una comunicazione più efficace con i consumatori, consentendo ai produttori di valorizzare le caratteristiche uniche dei propri vini e di stabilire una connessione più profonda con il pubblico.

Spero, con la pubblicazione di questa guida, di aver fornito un servizio utile a tutti gli operatori del settore e di aver reso loro più agevole la progettazione dell’ etichetta dei propri prodotti.

GELSOMINO PANICO

TI POTREBBE INTERESSARE ANCHE:

Integratori alimentari
Dichiarazioni in etichetta prodotti preincartati.
Denominazione del prodotto in etichetta
Database valori nutrizionali
Esportare prodotti alimentari in USA
Sanzioni per violazioni alle disposizioni del regolamento UE 1169/2011
allergeni
Database valori nutrizionali
Origine degli ingredienti in etichetta
programma per creare le tabelle dei valori nutrizionali
error: Il contenuto è protetto!!